Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6525 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10000-2019 proposto da:

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA

ZUCCALA;

– ricorrente –

contro

ECOENERG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SAMANTHA GUIZZARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società Ecoenerg SRL, vantando di essere creditrice di Banca Centropadana Credito Cooperativo in quanto beneficiaria di “fideiussione a prima richiesta” (fideiussione n. (OMISSIS) del (OMISSIS)) fino alla concorrenza di Euro 400.000,00=, rilasciata dalla banca costituitasi fideiussore solidale nell’interesse di N.C.T. SRL, quale società venditrice di un impianto, chiedeva ed otteneva in data 20/4/2015 l’emissione di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva nei confronti del fideiussore.

La Banca spiegava opposizione, deducendo che la fideiussione era inefficace poichè la richiesta di escussione di controparte era stata avanzata l’11/12,12014 ed era, quindi, successiva alla scadenza della validità prevista per il 6/10/2014 (60 giorni oltre i sette mesi dal pagamento dell’anticipo).

Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda della società.

L’appello spiegato da Ecoenerg SRL veniva accolto e la Corte di appello di Trento, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla Banca avverso il decreto ingiuntivo.

La Corte distrettuale ha affermato che l’eccezione di decadenza proposta dalla Banca con riguardo al termine di escussione della garanzia, in quanto eccezione in senso stretto (in quanto allegava un fatto impeditivo o estintivo) avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte con l’atto di opposizione (e non era rilevabile d’ufficio), di guisa che l’eccezione sollevata all’udienza di trattazione e con le memorie era tardiva.

Quindi, esclusa ogni efficacia di giudicato al procedimento cautelare pronunciato dal Tribunale di Pavia nell’ambito di un’altra controversia contrattuale intercorsa tra NCT e Ecoenerg, ha chiarito che la natura del contratto di garanzia autonoma era incontroversa tra le parti.

Non ha ravvisato quindi l’applicabilità nel caso di specie dell’exceptio doli – con la quale avrebbe dovuto essere fatta valere la condotta abusiva del creditore e non circostanze fattuali che il debitore garantito avrebbe potuto opporre al creditore – osservando che la Banca, da un lato, aveva dedotto che la beneficiaria aveva risolto il contratto invocando erroneamente l’essenzialità del termine di adempimento (eccezione di merito) e, dall’altro, non aveva prospettato situazioni tali da giustificare l’exceptio doli se non con il richiamo al provvedimento cautelare, privo però di efficacia.

Banca Centropadana ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Ecoenerg ha replicato con controricorso.

La Banca ha depositato memoria.

Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, dell’art. 2969c.c., dell’art. 112 c.p.c.

La ricorrente sostiene che dalla lettera del contratto autonomo di garanzia non si evinceva l’apposizione di un termine decadenziale, ma la previsione di una clausola di efficacia, giacchè era previsto che la fideiussione sarebbe rimasta valida ed operante fino a sessanta giorni successivi alla data stabilita per la consegna dell’impianto, consegna prevista oltre sette mesi dal ricevimento dell’anticipo ((OMISSIS)), con l’effetto che alla data della sua escussione (11/12/2014) la garanzia era scaduta, ossia divenuta inefficace. Osserva, quindi, che l’eccezione di scadenza del termine era stata tempestivamente e validamente sollevata e che non aveva nulla a che fare con la diversa eccezione decadenziale ex art. 2969 c.c.. ascritta dalla Corte di appello all’alveo delle eccezioni in senso stretto, non rilevabili d’ufficio.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2, dell’art. 1418c.c. e dell’art. 1325 c.c., comma 1, n. 2.

Secondo la ricorrente, indiscussa la qualificazione giuridica del contratto in esame come “contratto autonomo di garanzia”, con conseguente assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia ed esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola posta per la fideiussione dall’art. 1645 c.c., ciò tuttavia non comportava l’inibizione dell’utilizzo da parte del garante delle eccezioni direttamente discendenti dal rapporto di garanzia e volte a conformare l’obbligo.

Sostiene, quindi che la Corte territoriale ha errato nell’astenersi dal vagliare l’eccezione fondata sul contratto autonomo di garanzia il cui contenuto era precipuamente rilevante, poichè nello stesso era stato incluso un termine di estinzione della garanzia; soggiunge che – a suo parere – tale fatto estintivo poteva essere rilevato anche d’ufficio.

1.3. I due motivi, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili.

1.4. La statuizione impugnata concerne la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di decadenza proposta dalla Banca con riguardo al termine di escussione della garanzia, perchè proposta tardivamente alla prima udienza.

Nel due motivi la ricorrente, nel contestare tale conclusione, sostiene di avere invece sollevato tempestivamente e validamente un’eccezione di scadenza del termine e critica a tal fine l’interpretazione della volontà contrattuale delle parti compiuta dalla Corte distrettuale e la mancata valutazione della previsione contenuta nel contratto del termine di estinzione della garanzia.

Risulta evidente che entrambe le doglianze consistono e si risolvono nella deduzione dell’erroneità della interpretazione fornita dal giudice di appello di parte del contratto autonomo di garanzia, segnatamente in relazione alla previsione di un termine di decadenza/estinzione, questione tuttavia – che, alla stregua del motivo e della stessa sentenza – non appare sia stata sottoposta alla Corte di appello.

A ciò occorre aggiungere che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25432 del 2020, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019, il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sè (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione).

In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).

La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che la complessiva censura, riveniente dai due motivi, si risolve nel sostenere una diversa lettura della clausola che prevedeva il termine, peraltro senza riportarne il testo integrale alla stregua del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 29093 del 2018; Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 31082 del 2017; Cass. n. 1926 del 2015), non essendo soddisfatto tale onere da una parziale riproduzione dello stesso (cfr. Cass. n. 2560 del 2007; Cass. n. 3075 del 2006; Cass. n. 16132 del 2005).

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1175 – 1375 c.c., dell’art. 1472 c.c..

La ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel ritenere che la Banca non aveva assolto l’onere di dimostrare la mala fede (c.d exceptio doli) di Ecoenerg all’atto dell’escussione, abbia erroneamente espanso la conformazione del contratto autonomo di garanzia.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Come questa Corte ha già affermato “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante);

inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.” ed inoltre “In tema di contratto autonomo di garanzia, l’abusività della richiesta di garanzia ai fini dell’accoglimento del'”exceptio doli” deve risultare “prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell’inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.” (Cass. n. 30509 del 22/11/2019)

2.4. Nel caso in esame, la Corte dii appello ha ritenuto infondata l’exceptio doli (escludendo, quindi, che il garante potesse reputarsi liberato dall’obbligazione ex art. 1955 c.c. ovvero ex art. 1941 c.c.) in quanto (fol. 9 della sent. imp.): a) il garante aveva invocato erroneamente l’essenzialità del termine di adempimento riferito al contratto intercorso tra NCT e Ecoenerg, proponendo così un/eccezione di merito; b) l’autorità del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale in relazione a controversie contrattuali tra NCT e Ecoenerg non era invocabile in diverso procedimento, ex art. 669 octies c.p.c., u.c.; c) non era stata prospettata alcuna altra situazione avente efficacia modificativa o estintiva del diritto azionato, nè incontrovertibilmente fraudolenta, cioè tale da giustificare l’exceptio doli.

2.5. Tale motivazione si palesa, in iure, rispondente ai principi innanzi ricordati, là dove, poi, la mancanza del carattere fraudolento od abusivo della richiesta di pagamento ha costituito oggetto di un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, che si sottrae alle critiche di parte ricorrente, le quali non solo non evidenziano (alla stregua dell’insegnamento di cui alla citata Cass., S.U., n. 8053/2014), fatti storici-naturalistici il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, ma sono orientate, altresì, a contrapporsi all’apprezzamento della quaestio facti operata dallo stesso giudice di appello, mediante la prospettazione di una personale ermeneutica contrattuale esercitata, questa volta, in merito al contratto intercorso tra NCT e Ecoenerg.

In proposito la censura muove dall’interpretazione dell’adempimento o meno dell’obbligazione principale, ricondotta ad una vendita di cosa futura con effetti obbligatori, del momento di perfezionamento della vendita e della produzione degli effetti traeslativi e dagli esiti di tale presupposta interpretazione, senza tuttavia confrontarsi effettivamente con i contenuti rilevanti del contratto, di cui non si dà contezza alcuna.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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