Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6524 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E., D.P., L.S., G.

M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAZZARINI CRISTINA,

ASCHERI FEDERICO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, SERGIO PREDEN, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 7833-2009 proposto da:

R.R., R.G., V.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTINA LAZZARINI, ASCHERI FEDERICO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, SERGIO PREDEN, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2008 (cause riunite nn.ri 450/05 + 1439/05

+ 213/06 + 227/06 + 229/06)della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

25.1.08, depositata il 27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUNCARLO D’AGOSTINO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Maurizio Brizzolari che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi i lavoratori in epigrafe, tutti dipendenti Enel addetti alla centrale termoelettrica di (OMISSIS), premesso di essere stati esposti per oltre dieci anni alle polveri di amianto, chiedevano al Tribunale di Savona di accertare il loro diritto ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modificazioni e integrazioni. Il Tribunale, disposta una CTU, accoglieva le domande.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 12.2.2009, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di Tribunale di Savona, ha respinto la domanda degli attuali ricorrenti.

Così pronunciando la Corte territoriale ha aderito alle conclusioni del CTU nominato in appello, secondo cui l’esposizione alle fibre di amianto degli attuali ricorrenti non aveva mai superato la soglia di 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Avverso detta sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, lamentano che il giudice del gravame ha aderito alle conclusioni del CTU nominato in secondo grado, sfavorevoli ai ricorrenti, ed ha disatteso le contrarie conclusioni del CTU nominato in primo grado, favorevoli ai ricorrenti, senza dare adeguata giustificazione di tale scelta.

L’Inps ha resistito con controricorso. I lavoratori hanno depositato memoria.

Preliminarmente deve disporsi la riunione di ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c..

I ricorsi sono manifestamente infondati.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il disposto della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (come modificato dalla L. n. 271 del 1993, art. 1, comma 1), relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, anche prima dell’espressa previsione della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 3, va interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto che da diritto al beneficio è identificabile con una esposizione ad una concentrazione media annua non inferiore a 0,1 fibre per centimetro cubo come valore medio su otto ore ai giorno, di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3 (vedi Cass. n. 400/2007, n. 19692/2007, n. 22422/2006, n. 15800/2006, n. 10185/2002 e numerose altre conformi).

Questa Corte, inoltre, ha già avuto modo di affermare che qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche d’ufficio disposte in primo ed in secondo grado e fra loro contrastanti, aderisca al parere del secondo consulente respingendo quelle del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente anche se tale adesione non sia specificamente giustificata ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario (la suddetta specifica giustificazione è invece necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche) (cfr. Cass. N. 9567 del 2001); anche in questo caso è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della seconda consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni e i rilievi esposti nella prima consulenza (Cass. n. 15318/2001, n. 125/2003).

Ciò premesso va osservato che nella specie la Corte territoriale: ha disposto il rinnovo della CTU in considerazione delle critiche mosse al metodo di calcolo utilizzato dal CTU di primo grado ed alle sue valutazioni; ha condiviso la metodica seguita dal proprio CTU; che ha esaminato i curricula professionali di ciascun ricorrente ed ha determinato per ciascuno il tempo e l’entità dell’esposizione avuto riguardo alle concrete mansioni espletate; ha condiviso le conclusioni del CTU laddove ha affermato che i lavoratori attuali ricorrenti non avevano subito una esposizione ultradecennale a fibre di amianto con concentrazione media giornaliera superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo.

In tal modo la Corte genovese ha dato compiuta ragione della propria decisione. Va ricordato che nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali le conclusioni della CTU disposta dal giudice di secondo grado con riguardo alla valutazione delle condizioni di lavoro non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per Cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal CTU di primo grado, poichè tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; in ogni caso la contestazione di una decisione basata sul riferimento ad una delle CTU acquisite, non può essere adeguatamente censurata in sede di legittimità, se le relative censure non contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale, unanimemente condivisi dalla comunità scientifica, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso sul piano tecnico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 15796/2004, n. 2548/2007).

In conclusione i ricorsi riuniti devono essere respinti. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di Cassazione a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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