Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6524 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9894/2016 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. – C.F. (OMISSIS), P.I.

(OMISSIS), in persona del suo Procuratore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato MICHELA MAINARDI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto n. Cron. 1585/2016 del TRIBUNALE di VICENZA,

depositato il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Vicenza, con il decreto n. 1585 del 2015 (depositato il 21 marzo 2016), in totale reiezione dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl proposta dalla Banca Cari Veneto SpA, già ammessa – su richiesta del curatore – dal GD in chirografo per il credito domandato in via privilegiata, ha non solo respinto la pretesa sulla qualità del credito vantato (ossia il privilegio ipotecario, in quanto il DI posto a base della richiesta non era munito del decreto di esecutorietà, ex art. 647 c.p.c.) ma ha anche escluso che la Banca potesse essere ammessa, tout court, in chirografo (in quanto non sarebbero stati versati in atti i documenti posti a base della richiesta di monitorio), pur in mancanza di una impugnazione da parte del curatore fallimentare.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella proposta notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse, solo in parte, osservazioni critiche che, tuttavia, non sono tali da portare ad un ripensamento delle formulate conclusioni.

Infatti, il primo mezzo del ricorso – nonostante le osservazioni critiche della ricorrente – è manifestamente infondato, alla luce dei principi di diritto già enunciati da questa Corte: a) relativi alla non ammissione della qualità privilegiata del credito, quando sia basata su un DI non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., perchè: “il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3987 del 2016); b) e relativi alla non richiamabilità ex officio dei documenti sottostanti al monitorio, atteso che: “in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 2015).

I restanti mezzi (il secondo, il terzo ed il quarto) sono, invece, manifestamente fondati, alla luce del principio di diritto già enunciato da questa stessa sezione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 19960 del 2015) (e secondo cui: “in tema di opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria, anche nella disciplina successiva al D.Lgs. n. 5 del 2006, è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare, L. Fall., ex art. 96, sicchè, ove il creditore abbia opposto il provvedimento di parziale esclusione del diritto vantato dallo stato passivo, senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il commissario straordinario si sia costituito ed abbia contestato il difetto di legittimazione attiva, il giudice dell’opposizione non può, “ex officio”, rivalutare la legittimazione del creditore ed escludere la qualità del credito richiesta, in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento e non contestata nei termini e nelle forme di legge, in quanto coperta dal predetto giudicato”).

Il giudicato endofallimentare risulta, infatti, nella specie, dalla mancata impugnazione della decisione del GD da parte del curatore fallimentare.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, con riferimento ai motivi dal secondo al quarto, con esclusione del primo; il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa, per un nuovo esame (oltre che delle spese di questa fase del giudizio) condotto alla luce dei principi enunciati, davanti al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione.

PQM

La Corte:

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, respinto il primo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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