Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6524 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4221-2019 proposto da:

M.S., in proprio e quale socio di MS di M.O. E

C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso

lo studio dell’avvocato GIAMMARCO BARBIERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO RAVA;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, in persona

del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO UNGARI

TRASATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CAPELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1213/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.S., socio illimitatamente responsabile della società MS di M.O. e C. SAS, ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in epigrafe indicata, nei confronti di Banca Carige SPA, che ha replicato con controricorso.

M. ha depositato memoria.

La controversia era sorta a seguito della notifica in data 22/1/2010, da parte di Banca Carige, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Asti nei confronti di M.S., in qualità di fideiussore, che aveva proposto opposizione.

Il giudizio di opposizione, disposta CTU, si era concluso con la revoca del decreto ingiuntivo e con l’accertamento che il saldo dei conti correnti oggetto del giudizio era a credito del correntista debitore principale Metalgranda SRL, che non vi era alcun debito nei confronti della banca e che la società che aveva prestato fideiussione M.O. e C. e per essa i soci illimitatamente responsabili, M.O. e M.S., nulla dovevano alla Banca.

Proposto appello dalla Banca, la Corte distrettuale di Torino, disposta ulteriore CTU, ha parzialmente riformato la prima decisione statuendo, come da dispositivo, la revoca del decreto ingiuntivo n. 10 del 2010 emesso dal Tribunale di Asti, solo limitatamente alla posizione di M.S., in qualità di socio illimitatamente responsabile di MS di M.O. e C. SNC, e la condanna del predetto a pagare a Banca Carige SPA in persona del legale rappresentante, la somma di Euro 98.095,01, oltre interessi, provvedendo anche alla collocazione delle spese del giudizio.

Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle clausole contrattuali oggetto di giudizio (in particolare dei contratti di conto corrente n. (OMISSIS)) e dell’art. 157 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che nel corso del giudizio di primo grado la banca non aveva contestato la CTU, dalla quale non era emerso alcun credito a favore di questa, e che le eventuali nullità della CTU, ex art. 157 c.p.c., comma 2, avrebbero dovuto essere fatte valere entro il termine preclusivo della prima udienza successiva al deposito della CTU stessa.

Sotto altro profilo osserva che le linee di credito accese dalla banca in favore dalla Metalgranda SRL erano destinate a confluire nei conti correnti e che le contestazioni originariamente mosse da lui stesso al decreto ingiuntivo dovevano ritenersi estese a tutti i rapporti; sostiene che la mancanza di contestazioni specifiche era da ascrivere alla mancata produzione degli estratti conto da parte della banca, che gli non aveva consentito, nella qualità di fideiussore, di effettuare il controllo sulla regolarità degli addebiti e di svolgere, appunto, specifiche contestazioni.

1.2. Il motivo è per più versi inammissibile e, per altro, infondato.

1.3. Innanzi tutto va osservato che la Corte distrettuale ha puntualizzato che la Banca aveva esercitato la sua pretesa creditoria, in sede ingiuntiva, per cinque diversi rapporti bancari, cioè il conto corrente n. (OMISSIS) con saldo passivo di Euro 48.000,00=; il conto corrente (OMISSIS) con saldo passivo di Euro 831,09=; la concessione di credito per affidamento promiscuo in passivo per Euro 152.742,00=; tre contratti di locazione finanziaria in sofferenza il primo per Euro 15.843,01, il secondo per Euro 9.981,66 ed il terzo per Euro 4.893,85=; ha quindi accertato che M.S., in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e nella fase istruttoria di primo grado, aveva articolato doglianze (relative ad anatocismo, spese ed interessi convenzionali non pattuiti, commissione di massimo scoperto) riferite all’evidenza ai soli conti correnti e non agli altri rapporti e che la CTU svolta in primo grado era stata circoscritta all’ambito dell’opposizione proposta, anche se si era tenuto conto di ciò che era transitato su detti conti correnti principali dai conti secondari.

Ha quindi concluso che il motivo di appello proposto dalla Banca relativo al riconoscimento del credito derivante dai rapporti non contestati, già confluito nella richiesta monitoria, non poteva ritenersi nuovo ed ha riconosciuto la posizione creditoria della banca ad essi afferente perchè tempestivamente fatta valere e mai contestata.

Ha inoltre escluso che il comportamento della Banca in merito alle conclusioni raggiunte dal CTU in primo grado potesse essere valorizzata ai sensi dell’art. 115 c.p.c. come “fatto specificamente non contestato”, rientrando le stesse nel compendio istruttorio la cui valutazione è riservata al giudice.

1.4. Quanto alla prima ed alla seconda statuizione, circa la pluralità dei rapporti della debitrice principale, la limitazione dell’opposizione di M.S. solo ai due conti correnti ed i diritti di credito incontestati vantati dalla Banca per gli c altri rapporti, la censura non coglie nel segno perchè svolge considerazioni generali sulle prassi bancarie e su emergenze documentali, dalle quali si dovrebbe desumere – sembra – che i conti correnti erano gli unici rapporti in cui confluivano tutti i rapporti, senza tuttavia illustrare con la dovuta specificità se tale questione venne tempestivamente e specificamente sottoposta alla Corte di appello in sede di gravame per contrastare l’appello proposto dalla Banca, posto che nella sentenza impugnata non ve ne è traccia, nè tali integrazioni possono essere introdotte con memoria.

Anche l’altro argomento svolto nella seconda parte del motivo, in merito alla mancata produzione documentale della Banca, cui il ricorrente addebita la conseguente mancanza di specificità delle sue contestazioni, non è assistito dalla dovuta specificità. Giova ricordare in proposito che “Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.” (Cass. n. 15430 del 13/06/2018; Cass. n. 20694 del 09/08/2018).

1.5. La censura è carente anche laddove intende dolersi dell’ermeneutica contrattuale svolta dalla CA.

Invero “L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.” (Cass. n. 2560 del 06/02/2007); inoltre “Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale” (Cass. n. 15350 del 21/06/2017) e nel caso in esame la censura non soddisfa alcuno degli anzidetti requisiti.

1.6. Quanto alle questioni poste rispetto alla CTU di primo grado, va osservato che il richiamo alla disciplina della nullità non è pertinente, poichè la Corte di appello non ha ravvisato alcuna nullità della CTU di primo grado, ma ha rimarcato che la stessa era stata circoscritta ai soli due conti correnti, segnatamente cioè a quanto rientrante nel thema decidendum delimitato dallo stesso M. con l’opposizione al decreto ingiuntivo, circostanza non validamente smentita da quest’ultimo.

Va altresì ribadito che, rispetto alla CTU, non è invocabile l’applicazione del principio di non contestazione atteso che “L’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicchè non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d’ufficio.” (Cass. n. 30744 del 21/12/2017), come correttamente affermato dalla Corte di appello.

2.1 Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle clausole contrattuali oggetto di giudizio (in particolare dei contratti di conto corrente n. (OMISSIS)) e dell’art. 117 T.U.B..

Il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte torinese ha ritenuto che era emersa documentalmente la pattuizione sia della misura degli interessi passivi da praticare nell’ambito dei rapporti di conto corrente in contestazione, sia delle spese inerenti alla gestione degli stessi, sia delle variazioni successive sulla misura degli interessi ed aveva concluso per la corretta e giustificata pattuizione degli stessi, supportati adeguatamente sotto il profilo negoziale.

Il ricorrente sostiene che, in primo grado, il consulente aveva fatto applicazione dell’art. 117 T.U.B., comma 7, e la controparte non aveva contestato l’errata applicazione di detta norma negli atti successivi e conclusivi. Sostiene quindi che i documenti presi in considerazione erano nulli per mancanza di un elemento essenziale ex art. 1418 c.c., perchè in relazione al tasso di interesse era indicato “Tasso”, senza precisare se “Tasso annuale nominale” o “Effettivo” e senza l’indicazione di alcuna data.

Rinnova quindi le critiche alla CTU svoltasi in appello, lamentando che non erano state stornate le spese contrattualmente non previste.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. In disparte dalla apparente novità delle questioni introdotte che ricorre anche nel presente caso (v. sub. 1.4.), va ribadito quanto già affermato sub 1.5., sulla considerazione che alcuna adeguata e specifica trascrizione del contenuto dei contratti, atta a contrastare l’interpretazione compiuta dalla Corte di appello, si rinviene nel motivo – tale non potendosi ritenere la estrapolazione della sola parola “Tasso” – e sub 1.6., circa l’inapplicabilità del principio di non contestazione alla CTU.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in merito alla statuizione adottata circa la collocazione delle spese di giudizio, assumendo la fondatezza dei motivi di ricorso svolti.

3.2 Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi. 4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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