Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6523 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4489-2006 proposto da:

T.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato DEL MONDO FERDINANDO, con studio in 80021

AFRAGOLA (NA) Via Piave 15/b giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MILANO COMP. ASSIC SPA, G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1372/2004 del GIUDICE DI PACE di AFRAGOLA,

emessa il 8/11/2004, depositata il 17/11/2004; R.G.N. 1800/c/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica;

udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. T.V. ha proposto ricorso per cassazione contro G.F. e la Milano Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del 17 novembre 2004, con la quale il Giudice di Pace di Afragola, investito da esso ricorrente nell’anno 2002 della domanda intesa ad ottenere, nel limite della giurisdizione equitativa, il risarcimento dei danni sofferti dalla sua autovettura in occasione di un sinistro stradale occorso nel dicembre del 2001 fra la propria autovettura e quella di proprietà del G. ed assicurata per la responsabilità civile da circolazione presso detta società, ha rigettato la domanda nella contumacia dei due convenuti.

p.1.1. Gli intimati non hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “omessa applicazione, errata interpretazione, violazione di legge; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, artt. 113 e 115 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4; art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e con tale motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere rigettato la domanda per mancanza di dimostrazione in capo al G. della proprietà dell’autoveicolo con cui era avvenuta la collisione dell’autovettura dell’attore.

Si assume: che tale affermazione del Giudice di Pace sarebbe in contrasto con quanto era stato documentato attraverso il “deposito nelle forme di rito, della visura del P.R.A.” dal quale si sarebbe evinto quella proprietà; che il Giudice di pace avrebbe emesso la sentenza senza alcuna considerazione di tale documento e senza fornire alcuna motivazione circa la sua inutilizzabilità, così incorrendo nella violazione dell’art. 115 c.p.c., che fa obbligo al giudice di decidere iuxta alligata et probata.

p.2. Il motivo è innanzitutto astrattamente ammissibile quanto al paradigma dell’art. 360 c.p.c. esclusivamente con riferimento alla violazione delle indiciate norme del procedimento (peraltro evocabili ai sensi del n. 4 e non del n. 3 di detta norma), mentre non lo è con riferimento al vizio di motivazione, atteso che contro le sentenze rese su domande soggette a regola di decisione equitativa dal giudice di pace (e soggette al regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006), il ricorso per cassazione con riferimento al vizio motivazionale era ammesso solo nel caso di mancanza di essa o di contraddittorietà tale da ridondare in mancanza e, quindi, sostanzialmente per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in termini Cass. sez. un. n. 716 del 1999).

Il motivo è, tuttavia, inammissibile sia per difetto di autosufficienza, sia perchè non pertinente con la motivazione della sentenza impugnata.

Sotto il primo aspetto si osserva che il motivo è fondato sulle risultanze di un documento, del quale non solo non si fornisce la trascrizione, ma nemmeno si indica se e dove sia stato prodotto nel giudizio di merito e se e dove sia stato prodotto in questa sede di legittimità, anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Al riguardo, viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 c.p.c., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1” (Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi).

p.2.1. Sotto il secondo aspetto, si rileva, ad abundantiam, che la pretesa omessa considerazione del detto documento non vi è stata, perchè la sentenza impugnata fornisce una motivazione sulla sua valenza probatoria e, dunque, non ha omesso di considerarlo, per ciò non incorrendo nella violazione dell’art. 115 c.p.c.. Detta motivazione si sarebbe dovuta criticare, conforme all’invocazione della norma dell’art. 132 c.p.c., n. 4 siccome integrante una sostanziale mancanza di motivazione nel senso voluto dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, ma l’illustrazione del motivo non argomenta in alcun modo in questo senso, cioè non contiene attività assertiva volta a dimostrarla.

p.3. Il ricorso è, dunque, rigettato.

L’esito del ricorso ha indotto il Collegio ad escludere che, in presenza della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso nei confronti della società intimata, fosse necessario ordinare il rinnovo della notificazione nei suoi riguardi.

p.4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA