Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6523 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6523
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M. nella qualità di erede di D.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 123, presso lo studio
dell’avvocato CIRO CENTORE, rappresentata e difesa dagli avvocati
LONARDO OTTAVIO, LONARDO ANTONIO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 238/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
21.1.08, depositata il 26/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.M., nella sua qualità di erede di D.A. deceduto il 29.3.2001, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva respinto la domanda, proposta con ricorso dell’11.7.2003, diretta ad ottenere la condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità di accompagnamento per il proprio dante causa. Il Tribunale si conformava alle conclusioni del CTU nominato in quel grado, secondo cui, in mancanza di produzione di documentazione medica e nella impossibilità di visitare il periziato, andavano confermate le conclusioni della commissione medica di prima istanza che aveva definito il paziente “inabile senza diritto alla indennità di accompagnamento”.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 26.2.2008, rigettava l’appello proposto dalla D. rilevando che l’appellante aveva tardivamente prodotto in appello, senza giustificare il ritardo, una documentazione medica che era in grado di produrre in primo grado per essere vagliata dal CTU. Avverso tale sentenza la sig.ra D. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e della L. n. 18 del 1980, art. 1 e vizi di motivazione, sostiene che il giudice di appello, in applicazione del principio della ricerca della verità materiale che informa il rito del lavoro, avrebbe dovuto ritenere ammissibile la tardiva produzione documentale e disporre il rinnovo della CTU. L’Inps ha resistito con controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 8202 del 2005, richiamata dalla stessa ricorrente, hanno affermato che anche nel rito del lavoro la tardiva produzione di documenti in appello è giustificata solo dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale. Nessuna delle due ipotesi ricorre nella specie, atteso che i documenti (cartelle cliniche e certificati medici datati dal 1996 al 1999) erano già formati al momento del ricorso introduttivo e la utilità della loro produzione in giudizio era evidente già al momento del ricorso; va considerato, altresì, che la ricorrente non ha neppure allegato di esserne venuta in possesso in ritardo per causa a lei non imputabile.
I motivi di ricorso, peraltro, sono infondati anche perchè la ricorrente, non ottemperando al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha riprodotto in ricorso il contenuto della documentazione di cui lamenta la mancata ammissione da parte del giudice di appello, sicchè questa Corte non è in condizione di valutare la fondatezza della censura e la decisività dei documenti medesimi ai fini della decisione (vedi Cass. n. 15412/2004, n. 7610/2006, n. 6640/2007).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010