Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6523 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9845/2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO,

34, presso lo studio dell’avvocato LORENZO ROMANELLI, rappresentato

e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

CONTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO EMANUELE

BARBANENTE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositato

l’11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di La Spezia, con il decreto n. 424 del 2016 (depositato il 11 marzo 2016), in totale reiezione dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl proposto dall’avv. M.G., ha confermato la decisione del GD che aveva respinto la domanda di ammissione in prededuzione del credito vantato da professionista per l’attività dallo stesso svolta ai fini della presentazione di una domanda di pre-concordato (o concordato con riserva o in bianco) della società poi fallita, a cui non aveva poi fatto seguito la presentazione della preannunciata domanda, essendo seguita la rinuncia alla stessa e la richiesta di fallimento in proprio (dichiarato dal Tribunale).

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella proposta notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente che, tuttavia, non sono tali da portare ad un ripensamento delle formulate conclusioni.

Le doglianze contenute nel ricorso per cassazione, infatti, sono svolte con due mezzi: il primo dei quali contrasta con il principio di diritto, già enunciato da questa stessa sezione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 25589 del 2015) (e secondo cui: Il credito relativo al compenso per prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore e riguardanti l’attività difensiva inerente ad una domanda di concordato preventivo L. Fall., ex art. 161, comma 6, dichiarata inammissibile per mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione non è prededucibile ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, sia perchè, non arrecando alla procedura concorsuale alcun beneficio in termini di accrescimento dell’attivo o salvaguardia della sua integrità, non può dirsi collegato occasionalmente o funzionalmente con la stessa, sia perchè la prededucibilità è espressamente esclusa dal D.L. n. 145 del 2013, art. 11, comma 3-quater, conv. con modif. dalla L. n. 9 del 2014, di natura interpretativa, per il quale i crediti relativi alle procedure di concordato sono prededucibili nel successivo fallimento alla duplice condizione che il deposito della proposta, del piano e della documentazione sia avvenuto nel termine fissato dal tribunale e che sia stato pronunciato senza soluzione di continuità il decreto di apertura di cui alla L. Fall., art. 163); ed il secondo (mirante a censurare una richiesta istruttoria dimostrativa dell’attività professionale svolta) che non appare decisivo, alla luce del richiamato principio di diritto, e che perciò risulta inammissibile.

Nè le osservazioni critiche svolte con la memoria del ricorrente hanno pregio, in considerazione del fatto storico secondo cui rispetto alla fattispecie di cui al precedente sopra richiamato nel caso in esame vi sarebbe stata una rinuncia alla domanda di concordato preventivo ed una richiesta di fallimento in proprio (p. 10), atteso che la differenza evidenziata non comporta comunque, come nel caso del precedente di questa Corte richiamato, una consecuzione di procedure concorsuali, essendo mancante – in ambedue i casi comparati – non solo l’omologazione del concordato ma anche l’ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18437 del 2010), perchè possa aversi una considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo.

Alla reiezione del ricorso, conseguono le spese processuali, in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, e l’accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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