Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6523 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif. dagli avv. Carlo

Cingolani e Francesco Saccomanno, elett. dom. in Roma, via dei

Dardanelli n. 23, presso lo studio dell’avv. Matteo Adduci, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO s.p.a., rappr. e dif. dall’avv. Fabrizio Iacopini,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Enrico Fronticelli Baldelli,

in via Regina Margherita n. 294, Roma, come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 9.2.2016, n. 170 rep.

166 in R.G. 1406-2015;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 23.1.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione impugna la sentenza App. Ancona 9.2.2016, n. 170 rep. 166 in R.G. 1406-2015, che ha rigettato il proprio reclamo, interposto ex art. 18 L. Fall. avverso la sentenza Trib. Macerata 5.10.2015 che pronunciava, su richiesta di Equitalia Centro s.p.a. (e di altro creditore), il fallimento della società;

2. la corte, circoscritto l’oggetto del giudizio alla contestata disamina dello stato d’insolvenza e rilevato che la società era in liquidazione, ha ritenuto: a) sussistente uno sbilancio tra attivo e passivo, pur accedendo ad una nozione statica dell’insolvenza, posto che, anche depurando il debito erariale degli accessori, ne conseguiva una sommatoria, insieme a quella del fornitore munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari a circa 930 mila Euro, eccedente l’attivo del dicembre 2013 (contabilizzato per circa 436 mila Euro); b) irrilevante la riclassificazione al ribasso dell’esposizione quale proposta dalla debitrice, tenuta come tale al pagamento di debiti per un verso, come detto, consacrati in titolo monitorio già esecutivo e, per altro, recati in cartelle esattoriali, non impugnate avanti alla competente commissione tributaria; c) irrilevante altresì sia la prospettazione di crediti verso terzi (da iniziative giudiziarie per indebito bancario, ma di difficile realizzo, stante l’ingresso dell’istituto in amministrazione straordinaria), sia il richiamo a fidejussioni della capogruppo (impegnate per affidamenti verso alcune banche);

il ricorso è su due motivi; ad esso resiste il creditore istante Equitalia Centro s.p.a. con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 44 del 1999, art. 20 avendo omesso la corte di dare atto che, con la istanza di ammissione ai benefici antiusura, non era possibile la dichiarazione di fallimento, così come analogo effetto protettivo discendeva dall’ammissione a quel beneficio in capo alla capogruppo E.T. s.p.a. (fidejussore della Tricot);

2. con il secondo motivo viene contestata, ancora alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 la violazione dell’art. 5 L. Fall. e L. n. 44 del 1999, art. 20 in relazione allo stato d’insolvenza;

3. i due motivi, per tecnica redazionale ed intima connessione contenutistica, vanno valutati in modo unitario e sono inammissibili, per plurimi profili; essi contrastano in primo luogo con il principio per cui “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass. 26874/2018, 19443/2011); inoltre, va ribadito che “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse” (Cass. 26790/2018);

4. entrambi i motivi mirano poi ad infirmare la decisione della corte prospettando un sindacato sulla motivazione della sentenza oggi non consentito alla luce del principio, espresso da Cass. s.u. 8053/2014, per cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”; la pronuncia, invero, non evita affatto di dar conto della rilevanza del debito tributario per la parte eccedente il capitale (così “epurando il credito erariale dalle componenti aggiuntive”), in tal modo assorbendo la censura volta ad invocare, con la pretesa usurarietà del debito e senz’altra indicazione di ragione giuridica invalidante in toto il relativo titolo, la estraneità del citato calcolo nella disamina dell’esposizione passiva;

5. inoltre, i motivi peccano di insufficiente specificità, non avendo dettagliato come quel tipo di difesa (con il richiamo all’istanza di ammissione al beneficio antiusura ex L. n. 44 del 1999 e reclamo anche sul punto avverso la sentenza di fallimento), introdotta per la prima volta in sede di reclamo, fosse ritualmente appartenuta al contraddittorio, superando così i limiti di deduzione devolvibile e conclusione posti dall’art. 18 L. Fall. che ascrive puntuali doveri alle parti, da assolvere, rispettivamente, con il reclamo (per il reclamante), con memoria almeno 10 giorni prima dell’udienza (per le parti resistenti) o almeno all’udienza (per ogni parte, se però la necessità difensiva proceda dalle precedenti e tempestive difese altrui); orbene, proprio confrontando l’udienza in cui le parti hanno assunto le conclusioni avanti alla corte d’appello (22.12.2015) con la data della menzionata memoria (21.12.2015, cioè appena il giorno prima), la contestazione di novità formulata dalla controricorrente appare fondata e, comunque, integra una più ampia ragione di inammissibilità della censura di omessa pronuncia;

6. infine è del tutto destituita di riferimento normativo la pretesa regola di traslazione del beneficio di cui alla L. n. 44 del 1999, art. 20 ove conseguito da una società allorchè altra, che alla prima sia collegata, se ne voglia direttamente avvalere ai fini di esonero dalla pronuncia di fallimento (Cass. 21819/2017); basti ribadire sul punto che “la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può ritenersi cominciata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura” (Cass. 10172/2016, 29245/2018); nè la ipotizzata tutela “pregiudica il doveroso riscontro dello stato d’insolvenza di cui all’art. 5 L. Fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell’imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti” (Cass. 1582/2017), come accaduto nella vicenda;

7. quanto poi ai crediti sulla cui base viene chiesto il fallimento, opera in tema il principio per cui la contestazione di essi, in sede di istruttoria prefallimentare e se ragionevole, obbliga solo il giudice al relativo accertamento in via incidentale (Cass. 6306/2014), attività valutativa realmente compiuta nella specie, con motivazione sottratta ad ulteriore vaglio in sede di legittimità, per i ricordati limiti del mezzo di censura (Cass. s.u. 8053/2014);

8. ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, con statuizione condannatoria sulle spese in base alle regole della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo; sussistono poi i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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