Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6522 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4456-2006 proposto da:

M.A., (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, 78, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO ANTONIO UBALDO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

COMMERCIAL UNION ASSIC SPA, T.L., A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 55/2005 del GIUDICE DI PACE di BOVINO emessa

il 18/11/2005, R.G.N. 57/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. M.A. ha proposto ricorso per cassazione contro T.L., A.F. e la s.p.a. Commerciai Union Ass.ni avverso la sentenza del 28 novembre 2005, con la quale il Giudice di Pace di Bovino ha:

a) rigettato la domanda proposta nel giugno del 2005 da esso attore contro i predetti, per ottenere, nel limite della giurisdizione equitativa il risarcimento (al netto di una somma offertagli stragiudizialmente dalla società assicuratrice e trattenuta in acconto) dei danni sofferti dalla sua autovettura in occasione di un sinistro stradale occorso in (OMISSIS) fra la propria autovettura e quella di proprietà dell’ A., condotta dalla T. ed assicurata per la responsabilità civile da circolazione presso detta società;

b) accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla T. per il risarcimento dei danni sofferti dalla sua autovettura con condanna al pagamento di euro ottocento ed alle spese di lite.

2. Gli intimati non hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 292 c.p.c., art. 24 Cost., comma 2, e art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, adducendosi che il Giudice di Pace avrebbe illegittimamente pronunciato sulla domanda riconvenzionale, in quanto esso ricorrente non aveva provveduto all’iscrizione a ruolo dopo la notifica della citazione, essendosi visto riconoscere il danno dall’assicuratore della controparte, e nella prima udienza del 21 luglio 2005 era stato dichiarato contumace, essendo stata la causa iscritta a ruolo dalla convenuta T.L., senza, però, che il Giudice di Pace ordinasse la notifica della comparsa di costituzione della medesima recante la riconvenzionale. Di modo che su di essa si era deciso senza che fosse garantito il suo contraddittorio a norma dell’art. 292 c.p.c. e gli fosse consentito di chiamare in causa la sua società assicuratrice ed egli aveva appreso della relativa pronuncia soltanto all’atto in cui gli era stata notificata la sentenza in via esecutiva.

p.2. Il motivo – in realtà riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto deduce la violazione di norme del procedimento, e, quindi, come tale ammissibile avverso la sentenza, che è stata resa su domanda soggetta alla giurisdizione equitativa – appare fondato.

Effettivamente dalla sentenza impugnata emerge il pieno riscontro delle allegazioni del ricorrente in ordine alla sua contumacia nel giudizio di merito, riguardo alla proposizione da parte della convenuta di una domanda riconvenzionale e relativamente all’essere avvenuta su quest’ultima la decisione senza che il Giudice di Pace ordinasse la notificazione nei confronti del M. della comparsa di riposta con cui la convenuta si era costituita e nella quale aveva svolto la domanda riconvenzionale. In ordine allo svolgimento processuale, infatti, la sentenza, dopo avere dato della costituzione della convenuta con la comparsa all’udienza di comparizione, dice che venne senz’altro ammessa la prova testimoniale.

E’ acclarato, dunque, in base alla stessa sentenza che sulla riconvenzionale della T. il Giudice di Pace ha provveduto senza rispettare l’art. 292 c.p.c..

Ora, l’art. 292 c.p.c, nel disporre tra l’altro che sono notificate personalmente a contumace le comparse contenenti domande riconvenzionali non può che alludere all’ipotesi in cui si sia verificata la contumacia dell’attore e la causa sia iscritta a ruolo dal convenuto, con lo svolgimento di una domanda riconvenzionale.

Si potrebbe pensare che, in quanto la norma parla di atti da notificarsi al contumace, il caso in questione non sia quello supposto dal legislatore del codice di rito, perchè a proposizione della riconvenzionale da parte del convenuto, essendo l’iscrizione a ruolo da lui curata, finisce per avvenire prima che si verifichi la situazione di contumacia dell’attore, la quale può evidenziarsi soltanto all’udienza di comparizione. E ciò, nel processo ordinario davanti al tribunale sia quando il convenuto iscriva la causa a ruolo costituendosi tempestivamente, sia quando si costituisca addirittura tardivamente solo in detta udienza, come consente sostanzialmente l’art. 171, comma 1. Nel processo davanti al giudice di pace in ogni caso, posto che l’iscrizione a ruolo e, quindi la costituzione dell’attore può avvenire fisiologicamente fino all’udienza (art. 319 c.p.c., comma 1).

D’altro canto, quanto ipotizzato si potrebbe giustificare osservando che l’attore, quando introduce la domanda, ben sa che il convenuto è legittimato ad introdurre a sua volta un’altra domanda, quella riconvenzionale. Onde, se l’attore, dopo la notificazione dell’atto introduttivo, non da impulso al processo, si pone volontariamente nella situazione di chi si espone al rischio che il processo si arricchisca d’una domanda riconvenzionale. Onde non si vede perchè debba essere notiziato della sua proposizione, che non è un’evenienza imprevedibile.

La supposizione che l’art. 292 c.p.c. non si riferisca alla riconvenzionale del convenuto contro l’attore contumace è però priva di fondamento per due ragioni.

La prima è che, di fronte alla contumacia dell’attore, l’art. 290 c.p.c. esige che vi sia una richiesta del convenuto per la prosecuzione del giudizio, per cui la prospettiva che la trattazione del processo possa divenire effettiva solo per iniziativa del convenuto, comporta che l’apprezzamento dell’esistenza della riconvenzionale e, quindi, del dover provvedere su di essa, succeda alla dichiarazione di contumacia dell’attore, di modo che la riconvenzionale, pur introdotta nel processo prima che si evidenzi la situazione di contumacia, assume rilievo solo dopo.

La seconda ragione è che l’art. 292 c.p.c. fa riferimento alle domande riconvenzionali proposte da “chiunque”.

Ora, è vero che, se l’art. 292 c.p.c. non si riferisce alla riconvenzionale del convenuto contro l’attore contumace, non per questo resta preclusa la possibilità di dargli sostanza.

Infatti, se non si può pensare alla reconventio reconventionis dello stesso attore contro il convenuto, perchè è impossibile che essa possa proporsi contro un convenuto rimasto contumace, tuttavia si può pensare: a) ad una domanda riconvenzionale introdotta da un terzo chiamato in causa dal convenuto e svolta nei confronti dell’attore contumace; b) ad una domanda riconvenzionale proposta da un convenuto contro altro convenuto rimasto contumace.

Tuttavia, proprio il riferimento alla proposizione da parte di “chiunque” esclude che il legislatore si sia inteso riferire solo a queste due ipotesi e non anche a quella della riconvenzionale del convenuto contro l’attore.

D’altro canto, la posizione dell’attore contumace rispetto agli altri atti indicati nell’art. 292 c.p.c. si potrebbe dire caratterizzata da un grado di prevedibilità non diverso da quello relativo alla proposizione della riconvenzionale.

L’art. 292 c.p.c., dunque, quando si riferisce alla domanda riconvenzionale da chiunque proposte e ne impone la notifica alla parte rimasta contumace si riferisce anche all’ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro l’attore rimasto contumace ai sensi dell’art. 290 c.p.c..

Giusta le considerazioni svolte, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ordinare che la riconvenzionale proposta dalla T. fosse notificata al qui ricorrente a garanzia del suo contraddittorio.

3. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata con rinvio al Giudice di Pace di Corvino, in persona di diverso magistrato, il quale rinnoverà il giudizio consentendo al qui ricorrente di esercitare il suo diritto di replica alla domanda riconvenzionale.

4. Il giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Corvino, in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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