Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6522 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6473/2009 proposto da:

L.S. (con l’assistenza del curatore L.M.),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 612, presso lo

studio dell’avvocato IANNUZZI VIRGINIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANNELLI PIER LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE TOSCANA, INPS –

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 807/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

23.5.08, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

E’ presente il P.G.. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 25.5.2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, impugnata da L.S., ha condannato l’Inps al pagamento dell’indennità di accompagnamento in favore dell’appellante a decorrere dal 1 novembre 2001.

Avverso detta sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione con il quale aveva lamentato che il primo giudice non aveva preso in esame la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, limitandosi a pronunciare solo sulla domanda di indennità di accompagnamento.

Gli intimati non si sono costituiti.

Il ricorso è manifestamente fondato poichè la Corte di Appello non ha affatto preso in esame e pronunciato sul motivo di appello con il quale la ricorrente ha denunciato omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine alla domanda di riconoscimento della pensione di inabilità.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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