Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6522 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5458/2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE B. BUOZZI

77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ACHILLE MACRELLI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. Cron. 380/2016 del TRIBUNALE di FORLI’,

depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Forlì, con il decreto n. 380 del 2016 (depositato e comunicato il 3 febbraio 2016), ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl proposta, in relazione alla domanda di ammissione del proprio credito per trattamento di fine rapporto, richiesta dal signor F.M., dipendente della società fallita, in quanto il credito si sarebbe prescritto, ai sensi dell’art. 2956 c.c., n. 1, giusta l'”eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore”, rettamente, in quanto parte subentrata nei rapporti patrimoniali della fallita, non avendo pregio il divieto di sollevare quell’eccezione in ragione della prova scritta costituita dai cedolini dello stipendio (trattandosi di documenti attestanti un adempimento di natura fiscale) ed essendo maturato (nel triennio) il credito, riportato nella busta paga del mese di settembre 2010. Il giudice ha altresì condannato l’opponente al pagamento delle spese giudiziali, pur nella “contumacia” della curatela.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, il menzionato dipendente.

Il Collegio condivide, con le precisazioni che seguiranno, la proposta di definizione della controversia contenuta nella proposta notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche che, tuttavia, non sono tali da portare ad un ripensamento delle formulate conclusioni.

Il ricorso per cassazione, articolato in quattro mezzi, infatti, risulta manifestamente fondato innanzitutto in relazione al quarto motivo, avendo il decreto condannato l’opponente allo stato passivo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla curatela fallimentare che, tuttavia, non si era costituita nel giudizio di opposizione, in violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto “non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poichè questi non avendo espletato alcuna attività processuale non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.” (Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 1997).

Lo stesso ricorso risulta, invece, manifestamente infondato in relazione ai seguenti ulteriori mezzi:

a) il primo, in quanto esige che l’eccezione di prescrizione, utilmente accolta dal GD in sede di verificazione dello stato passivo, dovesse essere riproposta dal curatore in sede di costituzione e, quindi, non potesse esserlo, non essendosi il curatore costituito (contra: in quanto il curatore deve costituirsi solo per riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22765 del 2012; quindi non anche quelle già utilmente proposte in sede di verifica). Infatti, una volta che il curatore abbia sollevato un’eccezione in senso stretto nella fase sommaria, non ha affatto l’obbligo di costituirsi nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo perchè l’eccezione, già sollevata ed accolta, rimane ferma, salvo il suo riesame di fondatezza in diritto o nel merito.

b) il secondo, in quanto il curatore fallimentare può sollevare eccezione di prescrizione presuntiva (Sez. 1, Sentenza n. 18242 del 2005) mentre, di contro, dei mezzi istruttori richiesti, pur richiamati e trascritti nel preambolo del ricorso per cassazione, non può farsi valere quello relativo al giuramento decisorio deferito al curatore fallimentare, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso (Sez. 1, Sentenza n. 15570 del 2015).

c) il terzo, nella parte relativa alla incompatibilità dell’eccezione, sollevata in sede sommaria dal curatore fallimentare, che abbia comunicato al creditore il suo diritto di insinuarsi allo stato passivo, in quanto la comunicazione del curatore al creditore per la verifica dei crediti L. Fall., ex art. 92, non è incompatibile con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva (Sez. 1, Sentenza n. 18242 del 2005). Tale terzo mezzo, tuttavia, è manifestamente fondato (e deve essere accolto) nella parte in cui contesta l’ammissibilità e dunque l’applicazione della prescrizione presuntiva in tema di credito del lavoratore da trattamento di fine rapporto, alla luce del principio di diritto, affermato da questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15798 del 2008) secondo cui, “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 5 e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonchè di esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la prescrizione breve”.

E’ ben vero che la contestazione circa l’inapplicabilità della prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c., n. 1 (in ragione della qualificazione del credito ai sensi di cui all’art. 2955 c.c., n. 2), viene fatta in ragione della prova scritta riguardante il rapporto di lavoro (contratto e buste paga) ma è pur vero che, avendo il ricorrente contestato l’applicabilità dell’istituto, ha sostanzialmente affermato la sua contrarietà all’ordinamento giuridico, che è valutazione fondata per le ragioni sopra richiamate.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione; il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione alle ragioni accolte, con rinvio della causa, per un nuovo esame (oltre che delle spese di questa fase del giudizio) condotto alla luce dei principi enunciati, davanti al Tribunale di Forlì, in diversa composizione.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Forlì, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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