Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6521 del 22/03/2011
Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6521
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 285-2006 proposto da:
G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FIERA DI PRIMIERO 20, presso lo studio dell’avvocato
ZAPPALA’ FRANCESCO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BUCCI MARIO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AUSL FG/(OMISSIS), (OMISSIS), AUSL FG/(OMISSIS) SAN SEVERO (OMISSIS),
in
persona del Direttore Generale p.t. Dott. F.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo
studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentati e difesi
dall’avvocato JANNARELLI ANTONIO GIULIANO MARIO giusta delega in
calce al ricorso notificato;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1228/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 01/10/2004, depositata il
23/12/2004 R.G.N. 1020/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso con l’estinzione del ricorso.
Fatto
LA CORTE
letto il ricorso proposto dal G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, nonchè il controricorso della AUSL FG/(OMISSIS);
letta la dichiarazione del difensore del ricorrente, il quale comunica che la controversia è stata risolta dalle parti in via transattiva;
rilevato che, dunque, è venuto meno l’interesse delle parti alla pronunzia sul ricorso proposto, con conseguente sua inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011