Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6521 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 285-2006 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FIERA DI PRIMIERO 20, presso lo studio dell’avvocato

ZAPPALA’ FRANCESCO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BUCCI MARIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUSL FG/(OMISSIS), (OMISSIS), AUSL FG/(OMISSIS) SAN SEVERO (OMISSIS),

in

persona del Direttore Generale p.t. Dott. F.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo

studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato JANNARELLI ANTONIO GIULIANO MARIO giusta delega in

calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1228/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 01/10/2004, depositata il

23/12/2004 R.G.N. 1020/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso con l’estinzione del ricorso.

Fatto

LA CORTE

letto il ricorso proposto dal G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, nonchè il controricorso della AUSL FG/(OMISSIS);

letta la dichiarazione del difensore del ricorrente, il quale comunica che la controversia è stata risolta dalle parti in via transattiva;

rilevato che, dunque, è venuto meno l’interesse delle parti alla pronunzia sul ricorso proposto, con conseguente sua inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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