Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6521 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5364/2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, SERGIO PREDEN, NICOLA VALENTE, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRESCIMBENI PAOLO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Direttore della Direzione Centrale

Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI

RITA, giusta procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari

di Roma, in data 22.4.2009, n. rep. 77359, che viene allegata in

atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 249/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

2.4.08, depositata l’8/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 249 del’8.7.2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della propria sentenza n. 394/2004 proposto dall’Inps ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. La sentenza di cui si chiedeva la revocazione (N. 394/2004), nella causa tra esso Istituto e B.L., aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Terni perchè proposto tardivamente con ricorso depositato il 13.10.2003, mentre la sentenza impugnata era stata notificata il 12.9.2003. Con il ricorso in revocazione l’Inps aveva rilevato che il giorno 12.10.2003, trentesimo dalla notifica della sentenza di primo grado, cadeva di domenica, sicchè l’ultimo giorno utile per l’appello era il 13.10.2003. Con la sentenza qui impugnata n. 249/2008 la Corte di Appello ha respinto il ricorso per revocazione dell’Inps osservando che l’errore in cui era incorso il collegio giudicante non riguarda una falsa percezione di un documento prodotto o di atti interni della causa, ma un fatto del tutto esterno al processo per cui nella specie non ricorreva l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ha rilevato che la mancata percezione da parte della Corte di Appello che il trentesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza di primo grado era festivo costituiva un errore di fatto, e precisamente un errore di calcolo nel computo dei termini entro i quali l’impugnazione doveva essere proposta, suscettibile di dar luogo alla revocazione della sentenza.

L’intimata ha resistito con controricorso, con il quale in via preliminare ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 249/2008, atteso che mentre detta sentenza è stata notificata all’Inps in data 23.12.2008, il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Roma il 23.02.2009, oltre il sessantesimo giorno, che scadeva il 21.2.2009.

L’Inps ha depositato memoria.

L’eccezione sollevata dall’intimata è infondata in quanto il 21 febbraio 2009, 60 giorno successivo alla data della notifica della sentenza, cadeva di sabato, sicchè a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 5, (nel testo introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, e applicabile anche ai processi in corso alla data del 1 marzo 2006 a norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3) l’ultimo giorno utile per la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario era appunto il 23.02.2009.

Deve invece ritenersi manifestamente fondato il ricorso dell’Inps, perchè l’errore in cui è incorso il giudice di appello nel calcolare i termini per l’impugnazione è certamente un errore che riguarda un fatto interno alla causa e che si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, atteso che la cadenza feriale o festiva di un giorno del calendario, da valutare ai fini dell’accertamento della tempestività dell’impugnazione, rientra nella comune esperienza ed è facilmente riscontrabile dalla lettura degli atti da parte del giudice. Ha errato dunque il giudice investito della domanda di revocazione nel ritenere inammissibile la domanda per la asserita insussistenza di un errore di fatto revocatorio.

Il ricorso pertanto deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Perugia che provvederè anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA