Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6521 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. III, 09/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34669/2019 proposto da:

K.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3123/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, K.O., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma, resa pubblica il 13 maggio 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che l’appello era inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., giacchè: a) le censure, sul mancato riconoscimento della protezione internazionale richiesta, erano limitate “esclusivamente a riportare la normativa internazionale e ad allegare, peraltro in termini del tutto generici, la erroneità della motivazione senza alcun riferimento alle argomentazioni addotte dal Tribunale”, che aveva ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, escluso la sussistenza in Senegal di situazione riconducibile del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e non sussistente una situazione di vulnerabilità fisica e psichica del richiedente medesimo; b) erano inammissibili “le doglianze relative alla pretesa nullità del procedimento amministrativo in quanto estranee al presente giudizio”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

4. – Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per aver la Corte territoriale errato a ritenere generico il gravame, recante 5 motivi, con i quali censurava la decisione di primo grado sia sul punto della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da esso richiedente, sia per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, riportando anche le parti dell’ordinanza del Tribunale che erano impugnate.

2. – Il motivo è inammissibile (prima ancora che infondato).

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, in forza dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (tra le molte, Cass. n. 22880/2017).

Nella specie, il ricorso non dà affatto contezza specifica delle rationes decidendi in base alle quali sono state respinte, dal primo giudice, le domande di riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale richieste, nè fornisce indicazioni puntuali (nel rispetto dei surrichiamati principi di specificità e localizzazione processuale) dei contenuti dell’atto di gravame, limitandosi ad accenni generici e affatto significativi (tali, anzi, da confortare i rilievi del giudice di appello), nonostante deduca di aver svolto plurimi motivi di impugnazione in quella sede.

Nè tali carenze strutturali del ricorso possono essere emendate con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, la quale ha funzione soltanto illustrativa e non già integrativa o emendative delle ragioni di censura originariamente veicolate con l’atto di impugnazione (tra le tante, Cass. n. 17893/2020).

Del resto (e sebbene gli esposti rilievi siano assorbenti), le rilevate carenze strutturali trovano conferma dall’esame dell’atto di appello, che veicola censure generiche non affatto calibrate sui contenuti della sentenza di primo grado, di cui (contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente) non sono riportate, neppure per sintesi, le specifiche argomentazioni, ma soltanto gli esiti decisori per ciascuna domanda di protezione internazionale. Risulta, infatti, dall’atto di appello: a) una lapidaria indicazione della vicenda personale, ma non già le argomentazioni del primo giudice sulla ritenuta attendibilità del narrato, quale statuizione impugnata in base alla sola deduzione di aver addotto “in sede di audizione tutte le circostanze relative alla propria situazione nel Paese di origine” (pp. 5/6); b) nessuna indicazione sulla motivazione resa dal Tribunale in punto di rigetto della protezione sussidiaria, ma solo la deduzione di aver “allegato documentazione aggiornata sulle condizioni attuali del Gambia, tratti da siti istituzionali quali (OMISSIS)… e Amnesty International” (p. 6); c) nessuna indicazione della motivazione dell’ordinanza di primo grado sul rigetto della domanda di protezione umanitaria, ma soltanto una ricognizione delle fonti normative pertinenti (pp. 8/9).

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

 

 

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