Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6521 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.G., quale erede di Gu.Gi., in proprio e quale

socio unico e legale rappresentante della fallita (OMISSIS) s.r.l.,

rappr. e dif. dall’avv. Angelo Riccio,

angeloriccio.apec.ricciostudiolegale.it, elett. dom. in Bologna, via

Farini n. 3, presso il proprio studio, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrente –

contro

CGT LOGISTICA SISTEMI S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Giovanni Luca Murru, elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Alessandro Caso, in via Berengario n. 7, Roma,

giovanni.murru.milano.pecavvocati.it, come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del cur. fall. p.t.;

UMANA S.P.A.;

B.S.;

GLS ITALY s.p.a., GLS ENTERPRISE s.r.l. e GRUPPO EXECUTIVE (GESC);

– intimati –

per la cassazione del decreto Trib. Venezia 3.6.2015, n. 3248/15, in

R.G. n. 8679/14 e 3273/15;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 23.1.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. G.G., quale erede di Gu.Gi., in proprio e quale socio unico e legale rappresentante della fallita (OMISSIS) s.r.l., impugna il decreto Trib. Venezia 3.6.2015, n. 3248/15, che, dopo aver riunito in trattazione due reclami avverso distinti provvedimenti del giudice delegato dell’unico fallimento (OMISSIS) s.r.l., ha dichiarato inammissibile il primo (R.G. 8679/2014) e rigettato il secondo (R.G. 3273/2015), entrambi vertenti su contestazioni alla decisione del curatore di definire transattivamente una controversia pendente avanti al Tribunale di Milano;

2. sul primo reclamo, svolto ex art. 36 L. Fall. avverso il decreto del g.d. 10.10.2014, il tribunale ha premesso che le censure concernevano la supposta lesione della par condicio creditorum, l’eccesso di potere dell’atto, la violazione della L. Fall., artt. 35 e 41 in tema di funzionamento del comitato dei creditori; sul secondo reclamo, ancora dedotto ai sensi dell’art. 36 L. Fall. e contro ulteriore decreto g.d. 20.4.2015, era riportata la censura circa il difetto di autorizzazione del comitato dei creditori, la omessa ricostituzione di tale organo, false comunicazioni del curatore, l’improprietà dei pareri di due componenti rispetto alle necessarie autorizzazioni; osservava tuttavia il tribunale che con il secondo reclamo (“qualificato ex art. 26 l.f.”) G. si era riportato alle doglianze espresse in entrambi i reclami avanti al giudice delegato, senza però censurare la decisione di quest’ultimo di circoscrivere l’oggetto del secondo alle sole questioni (“dei punti b) e d)”), posto che le altre risultavano già decise con il provvedimento 10.10.2014, così che anche il tribunale, condividendo tale selezione, a sua volta delimitava il proprio esame solo alle questioni dell’autorizzazione del comitato dei creditori alla transazione e alla rinuncia agli atti del giudizio milanese;

3. orbene, il reclamo R.G. n. 8679/2014, definito dalla parte ex art. 26 L. Fall., risultava tardivo, conseguendone la inammissibilità perchè, proposto il 20.10.2014 al tribunale medesimo, ma contro l’atto con cui il giudice delegato decideva, ai sensi dell’art. 36, comma 1, L. Fall., avverso gli atti di amministrazione del curatore o le autorizzazioni del citato comitato, implicava il regime impugnatorio appunto dell’art. 36, comma 2, L. Fall.; i relativi termini, di 8 giorni e anche se riqualificato il reclamo ex art. 36 – e non come da intestazione della parte – ex art. 26 L. Fall., erano già scaduti il 20.10.2014 (anno qui precisato, nonostante i plurimi scambi di data, con il 2015, nella narrativa della pronuncia veneziana), in quanto il legale del reclamante ne aveva preso visione il 10.10.2014 e la scadenza era il 18.10.2014, a nulla rilevando che fosse un sabato;

4. quanto al secondo reclamo (R.G. 3273/2015), il tribunale ha ritenuto: a) non necessaria la integrazione del contraddittorio verso GLS Italy, GLS Enterprise s.r.l. e Gruppo Executive, in quanto l’art. 36, comma 1, L. Fall. impone al g.d. di decidere “sentite le parti”, tali essendo solo gli organi della procedura “i cui atti possono essere impugnati”, cioè curatore e comitato, oltre al reclamante, mentre nella vicenda le società erano intervenute volontariamente nel procedimento; b) insussistente la irregolare costituzione del comitato con il componente CGT Logistica Sistemi s.p.a., stante la non prevista accettazione espressa per la carica e la inclusione nella funzione in capo al creditore già dal tenore della insinuazione al passivo e dei poteri attribuiti ai legali; c) insussistente altresì il vizio della determinazione all’autorizzazione per la transazione, quale riferita all’avvocato M. (con il quale si era costituito il creditore CGT Logistica Sistemi s.p.a.), dato che la comunicazione di nomina gli era stata reiterata dal curatore, senza contestazione o rifiuto; d) meramente irregolare, ma non incidente quale vizio formale sul funzionamento del comitato, il fatto che la designazione a presidente fosse stata fatta dal curatore e non dai componenti, operando sul punto, in assenza di obiezioni, la convalida del relativo operato; e) irrilevante la richiesta di sostituzione fatta dall’avvocato M., rimanendo il componente in carica, anche considerando l’urgenza di provvedere, fino alla sostituzione del g.d.; f) valida la votazione dei due terzi dell’organo comitato dei creditori, senza dunque necessità di attivare il meccanismo sostitutivo dell’art. 41 L. Fall.; g) infine irrilevante l’imprecisione con cui il curatore aveva sollecitato al comitato un mero parere e non invece una autorizzazione a transigere, posta la più corretta intestazione della mail, la completezza delle informazioni veicolate, anche con il richiamo al parere del legale della procedura, il tenore successivo del testo e la competenza professionale dei destinatari;

5. il ricorso è su quattro motivi; ad esso resiste il creditore CGT Logistica Sistemi s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione dell’art. 155 c.p.c., avendo errato il tribunale ove, nel dichiarare tardivo il reclamo nel procedimento R.G. 8679/2014, ha omesso di considerare che la scadenza di sabato in realtà determina proroga al primo giorno successivo non festivo;

2. con il secondo motivo viene contestata la violazione del procedimento di nomina e poi funzionamento del comitato dei creditori, in relazione agli artt. 35, 40 e 41 L. Fall., posto che la designazione degli stessi non era stata preceduta da alcuna verifica di disponibilità, seguita da alcuna accettazione anche solo nelle domande di ammissione al passivo per i rispettivi legali (due su tre) ovvero convocazione regolare o riunione anche per il presidente interno, conseguendone il vizio della transazione e della rinuncia agli atti del giudizio sottoscritti da curatore senza regolare autorizzazione, atto – tra l’altro – non sottoposto nella sua versione definitiva alle determinazioni dei componenti, sollecitati infine a mero parere;

3. il terzo motivo enuncia il vizio dell’eccesso di potere del curatore, tradottosi in atto illegittimo ai sensi degli artt. 35-36 e 38 L. Fall., avendo egli agito sulla base di una transazione non autorizzata e nel merito lesiva della par condicio creditorum e degli interessi del fallito e del suo socio unico, stante la conclusione per somma assai modesta (25 mila Euro) rispetto al valore della azienda oggetto di lite (1,2 milioni Euro);

4. il quarto motivo, avanzato ancora con riguardo alla violazione degli artt. 25-36 e 40-41 L. Fall. e richiamando i precedenti vizi, prospetta il conflitto d’interessi del curatore nel procedimento, avendo egli concluso a prezzo irrisorio una transazione che di fatto occultava la cattiva (tardiva) gestione processuale della causa poi oggetto di composizione amichevole;

5. il ricorso è inammissibile, poichè esso mira ad infirmare la decisione del curatore di concludere, come poi avvenuto, un atto di transazione relativamente alle pretese, già fatte valere dalla fallita in altro giudizio, riassunto dal citato organo avanti al Tribunale di Milano e così definito con composizione extragiudiziale;

6. l’oggetto materiale del giudizio, per come devoluto al controllo di legittimità, non muta dunque avendo riguardo ai vizi del procedimento endofallimentare, di tipo autorizzatorio e ai requisiti di merito dell’iniziativa assunta dal curatore, trattandosi di (e restando un) atto di amministrazione che esprime l’esercizio del potere attivo, sul patrimonio del fallito, declinabile dal curatore; il conseguente decreto con cui il tribunale respinge il reclamo avverso la decisione del giudice delegato sollecitata in funzione di controllo dell’atto del curatore, identificatine i tratti essenziali e la provenienza istituzionale, non ha natura decisoria, non risolvendo alcuna controversia su diritti soggettivi (è qualificato “di volontaria giurisdizione” da Cass. 25132/2006, anteriormente alla riforma), in conformità al principio, cui va data continuità, per cui “il decreto con il quale il tribunale fallimentare provvede, ai sensi dell’art. 36 L.Fall., sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato adito contro gli atti di amministrazione del curatore… rientra tra i provvedimenti di controllo circa l’utilizzo dei poteri di amministrazione del patrimonio del fallito da parte del curatore. Ne consegue che esso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. 11217/2018, 30455/2019; e così Cass. 22628/2006, già prima della riforma), “potendo i terzi interessati contestare gli effetti dell’attività nelle sedi ordinarie” (Cass. 8870/2012) e il fallito stimolare una verifica interna dei requisiti di regolarità procedimentale sia in sede di impugnazione del rendiconto della gestione, sia con autonome azioni di responsabilità, dopo la chiusura del processo concorsuale (Cass. 16132/2018);

7. il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati, conseguendone che il ricorso va dichiarato inammissibile, con statuizione condannatoria sulle spese in base alle regole della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo; sussistono poi i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.600 (oltre ad Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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