Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6521 del 04/04/2016


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 6521 Anno 2016
Presidente:
Relatore:

DECRETO

CO t Ce – 71-1-

sul ricorso 13736 – 2015 proposto da:
COSENTINO

GIANCARLO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE,

e

rappresentato

difeso

dall’avvocato CORRADO CUCCURULLO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
xicorrenti –

contro
IONATA LUIGINA,CIANCIO BRUNO elettivamente
domiciliati in ROMA, PTAZZA CAVOUR presso

3a

CASSAZTONE,

dall’avvocato
2016
58

procura

in

rappresentati

e

GTANFRANCABURZA

difesi
giusta

calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/04/2016

avverso l’ordinanza n R.G. 17560/2014
TRIBUNALE

di

NAPOLI

del

19/02/2015,

depositata il 24/02/2015;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE M2
R.G. n.13736/15

Letta la rinuncia al ricorso proposto da Cosentino Giancarlo.;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 18/03/2016
Il presidente

il presidente

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