Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6520 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8169/2019 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi, n.

151, presso lo studio dell’avvocato Francesco Segreto, rappresentato

e difeso dall’avvocato Caterina Fiscella, per procura speciale

redatta su foglio allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 233/19 del Tribunale di Potenza, depositato il

31 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto pubblicato il 31 gennaio 2019 il Tribunale di Potenza rigettò le domande di U.S. (di nazionalità (OMISSIS)) volte a ottenere, rispettivamente, l’accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

U. chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione.

Con ordinanza interlocutoria del 15 giugno 2021 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso in attesa di intervento delle Sezioni Unite su precisazione relativa ai presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Tale evento si è verificato.

Il pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha, però, chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale che a esso accede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il pubblico ministero ha concluso, alla luce del principio fissato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021, per l’inammissibilità del ricorso in quanto: la procura, “rilasciata su foglio a parte rispetto al ricorso per cassazione e a questo non congiunto, riporta la data del 15/2/2019”; il difensore non ha però specificamente certificato la data di avvenuto conferimento della procura; “la separata “attestazione” presente in atti (priva di timbro di deposito, a differenza del “Mandato” summenzionato), concernente la data di rilascio della procura, non ha efficacia sanante non essendo l’attestazione intervenuta contestualmente al conferimento della procura”, secondo il principio affermato da Cass. n. 27232 del 2020.

2. Per apprezzare tale censura è necessario verificare forma e contenuto degli atti allo scopo rilevanti.

L’originale del ricorso, redatto su carta e nell’interesse di U. sottoscritto dall’avvocato Caterina Fiscella, è stato depositato, unitamente alla sua notificazione (eseguita dall’ufficiale giudiziario il 28 febbraio 2019), il 20 marzo 2019.

Nella prima pagina dell’atto risulta che tale professionista sottoscrive, nell’interesse della parte, l’atto ed elegge domicilio in Roma, Via dei Gracchi, n. 151, presso lo studio dell’avvocato Francesco Segreto “in virtù e dipendenza di mandato conferito in calce al presente atto”.

In calce all’atto non risulta però alcuna procura speciale per la proposizione del ricorso per la cassazione del sopra indicato decreto. Neppure risulta una tale procura speciale redatta su foglio separato dal ricorso e a questo materialmente congiunto (secondo la prescrizione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che tale forma considera equivalente a quella dell’apposizione della procura in calce all’atto).

Lo stesso giorno 20 marzo 2019 risultano anche depositati due fogli fra loro materialmente spillati: il primo, denominato “Mandato”, contiene procura speciale per la proposizione del ricorso per la cassazione del sopra indicato decreto da U.S. conferita all’avvocato Caterina Fiscella, sottoscritta apparentemente da tale persona e dall’avvocato Fiscella (nel foglio non risulta nessuna indicazione relativa all’autenticità della sottoscrizione apparentemente riferibile a U.; risultando solo due diverse sottoscrizioni rispettivamente collocate sotto i nomi, dattiloscritti, ” U.S.” e “Avv. Caterina Fiscella); il secondo foglio, denominato “Attestazione” (e privo di specifica attestazione di avvenuto deposito) è sottoscritto dall’avvocato Fiscella e contiene la sua certificazione della data di rilascio della procura contenuta nel primo foglio (“attesto che l’allegata procura ad litem è stata rilasciata in data 15.02.2019 e quindi in data successiva alla comunicazione di rigetto del ricorso avvenuta in data 31.01.2019”).

3. Il ricorso è stato proposto sulla base di una procura che non corrisponde ad alcuno dei possibili modelli di conferimento e, come tale, è inammissibile perché non rispetta il requisito indicato dall’art. 365 c.p.c. (id est, l’esistenza di una procura speciale, cioè riferibile alla proposizione del ricorso per cassazione, conferita posteriormente alla pubblicazione del provvedimento giudiziale impugnato; giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte, in motivazione, Cass. S.U., n. 35466 del 2021).

La specialità in discorso (conferimento del ministero al difensore in relazione alla proposizione del ricorso contro provvedimento giudiziale in precedenza pubblicato) poteva realizzarsi soltanto con il conferimento tramite uno degli atti indicati nel citato art. 83, comma 2; tramite dunque un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, per tale intendendosi l’autenticazione del notaio o di un pubblico ufficiale autorizzato all’autenticazione.

L’irritualità della, separata, procura scrutinata si sostanzia nell’incertezza della data del suo conferimento (dal momento che l’autenticazione del difensore non è idonea a conferire certezza alla data e la specifica certificazione della data di rilascio, nella specie effettuata dal difensore, accede ad atto separato dal ricorso).

L’atto in questione non è neppure apprezzabile nemmeno sotto il profilo della sua idoneità al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), dal momento che il principio di specialità di cui all’art. 365 c.p.c. presuppone cha la procura per il ricorso per cassazione sia conferita prima della proposizione di tale atto mediante la sua notificazione.

In ragione della mancanza del requisito, minimo, della unione materiale al ricorso della procura (nella specie, recante anche la specifica certificazione richiesta dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13), non vi è certezza che essa sia stata conferita prima della notificazione del ricorso, dovendo tale unione materiale fra atti (ricorso e procura, nella specie redatti su carta) risultare prima della richiesta di notificazione del ricorso indirizzata all’ufficiale giudiziario.

In questo senso è la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 1255 del 2018; Cass., n. 877 del 2019).

Da ultimo, è opportuno ribadire che non vi è spazio per ordinare la rinnovazione della procura speciale in applicazione dell’art. 182 c.p.c., dal momento che tale disposizione di legge è incompatibile con la disciplina del giudizio di cassazione, con particolare riferimento al contenuto precettivo dell’art. 365 c.p.c. che postula l’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione; con la conseguenza che tale procura non può essere formata dopo la proposizione di tale impugnazione (in questo senso, cfr. Cass., n. 1255 del 2018, cit.; cfr. altresì Cass. n. 2916 del 2016, in riferimento carenza di potere rappresentativo di persona minorenne).

L’accertata inammissibilità del ricorso non determina obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio in quanto la, vittoriosa, parte intimata non ha svolto difese.

Infine, si evidenzia che Cass. S.U., n. 15177 del 2021, nel risolvere anche contrasto di giurisprudenza, ha affermato il principio secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

Tale principio trova applicazione anche al caso di nullità (cui il difensore ha dato causa) della procura speciale per violazione dell’art. 365 c.p.c.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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