Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6520 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 17/03/2010), n.6520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4041/2009 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, NICOLA VALENTE, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI
DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che
lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE PUGLIA, COMUNE DI
FRANCAVILLA FONTANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 222/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
4.2.08, depositata il 12/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 12.2.2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi e sulla scorta della CTU espletata in quel grado di giudizio, accoglieva l’appello di A.C., dichiarava che l’appellante ha diritto all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1.5.2006 ed alla pensione di inabilità civile dal 1.4.2007 e condannava l’Inps al pagamento delle relative prestazioni.
Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., e della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, sostiene che nella specie la prova del requisito reddituale e dello stato di in collocamento al lavoro, requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale unitamente al requisito sanitario, è stata acquisita tardivamente, avendo l’interessato prodotto la relativa documentazione solo nel giudizio di appello.
L’assistito si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che l’Inps, nella comparsa di costituzione in primo grado, non ha contestato in modo specifico la sussistenza dei predetti requisiti, benchè il ricorrente ne avesse espressamente affermato l’esistenza allegando anche dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio.
Gli altri intimati, Ministero dell’Economia, Regione Puglia e Comune di Francavilla Fontana non si sono costituiti.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Dagli atti del giudizio di merito, il cui esame è consentito alla Corte in ragione della natura processuale delle eccezioni qui sollevate, risulta che l’Inps nel costituirsi nel giudizio di primo grado ha contestato l’esistenza di tutti i presupposti per la prestazione richiesta, e quindi anche l’esistenza dei requisiti socio economici. Risulta, peraltro, che il ricorrente unitamente all’atto introduttivo del giudizio ebbe a produrre soltanto un certificato di disoccupazione rilasciato da un ufficio di collocamento ed una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sui redditi percepiti, documenti entrambi non idonei a provare lo stato di non collocamento e reddituale (vedi Cass. n. 13279/2003, Sez. Un. n. 5167/2003). La sentenza di appello risulta invece fondata su un certificato di iscrizione nelle liste speciali degli invalidi civili e su un certificato dell’Agenzia delle Entrate, entrambi prodotti in secondo grado.
Le doglianze dell’Inps, in ordine alla tardive produzione di detti documenti, sono dunque fondate. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Bari, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010