Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6520 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6638/2019 proposto da:

A.V. e I.C., nella qualità di tutore di

A.V., (minore), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato Massimo Pastore, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore Generale Repubblica Corte Appello Torino;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

De Renzis Luisa, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato Maurizio Veglio con delega scritta per i ricorrenti,

che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Torino Sezione per i minorenni con decreto in data 14.12. 2018 ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da A.V. in proprio, nonchè dal tutore del tempo ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 19-bis, comma 9, avverso il corrispondente decreto di primo grado che, su istanza della competente Procura della Repubblica, aveva attribuito al reclamante la minore età sul rilievo che, in base agli accertamenti medici espletati, era risultato che alla data del 25.8.2017 questi poteva avere un’età di 17 anni +/- 2 anni, e ne aveva perciò indicato la data di nascita nel 25.8.2000.

A motivazione del proprio deliberato il decidente del grado ha addotto il difetto di interesse dei reclamanti alla proposta impugnazione, dato che, essendo stato l’ A. già collocato in conseguenza del provvedimento impugnato in una struttura idonea ad accoglierlo, “non si comprende quale sarebbe l’utilità conseguibile con l’accoglimento del proposto reclamo e con l’accertamento di una diversa data di nascita, considerato che ogni utilità materialmente conseguibile con il riconoscimento della minore età è stata già ottenuta dal Sig. A., nè lo stesso, nei motivi di gravame formulati, ha specificato quale maggior forma di tutela potrebbe ottenere da un diverso riconoscimento dell’età”.

Per la cassazione del richiamato decreto i ricorrenti si affidano ad un solo motivo di ricorso, al quale non ha replicato l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso gli impugnanti si dolgono della statuizione adottata dal giudice del reclamo per violazione e falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c. (rectius 100 c.p.c.) e del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 19-bis.

E’ evidente, ragiona inizialmente il ricorrente, come la norma da ultimo richiamata “non incarichi l’autorità giudiziaria minorile di verificare semplicemente se lo straniero sedicente minore abbia più o meno di 18 anni, ma indica che deve essere specificatamente attribuita una età e, conseguentemente, una data di nascita”. Il provvedimento del Tribunale, per i minorenni destinato a divenire definitivo si veste in tal modo di una duplice natura, essendo diretto a “determinare la minore età dell’interessato, abilitando, quindi l’accesso alle specifiche misure a tutela e ad attribuire un’età allo straniero sedicente, al fine di identificarlo e stabilire la durata delle predette misure”. Nondimeno, “l’indicazione e l’attribuzione di una diversa data di nascita incide in modo significativo in diversi ambiti della vita dello straniero”, riflettendosi nella tutela della sua identità come persona, oltre che nell’esporlo alle conseguenze penali derivanti dall’aver talora declinato una propria data di nascita in contrasto con quelle determinata nel provvedimento reclamato. La Corte d’Appello sarebbe perciò caduta in errore nel valutare la portata giuridica del predetto provvedimento individuando quale unica finalità di esso “la generica determinazione della maggiore o minore età dello straniero, senza prendere in considerazione l’effettiva attribuzione di una data di nascita convenzionale per determinare la sua età” e ciò ne vizierebbe pertanto il ragionamento laddove ha escluso l’interesse ad agire del reclamante.

3. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

4. Con la L. 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, il legislatore ha proceduto a rimodellare il sistema dell’accoglienza a beneficio dei minori stranieri non accompagnati secondo coordinate dirette a consentire, in adempimento degli obblighi costituzionali e di quelli nascenti dall’adesione delle Convenzioni internazionali, il più ampio dispiegamento dei diritti a tutela della minore età in rapporto ad una categoria di soggetti particolarmente vulnerabili e, nel contempo, a promuovere una diversificazione del catalogo degli interventi in grado di porre al centro delle proprie finalità la specificità del fenomeno regolato rispetto alla generalità del flusso migratorio ed in cui assume perciò carattere di priorità, attraverso la particolare attenzione prestata al momento dell’ascolto – ed anzi del “colloquio”, come meglio dice la legge – e al principio dell’informazione, il superiore interesse del minore onde assicurare al medesimo condizioni di vita adeguate all’età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale. Nel far ciò, sciogliendo il nodo problematico costituito dalle modalità attraverso cui pervenire al riconoscimento della condizione minorile si è dato cura di disciplinare ex professo il relativo procedimento e con l’art. 19-bis, ora introdotto nel D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, intitolato “identificazione dei minori stranieri non accompagnati”, successivamente integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, art. 2, comma 1, lett. c), ove di fronte all’età dichiarata da un minore straniero permangano “fondati dubbi” (comma 4), ha dettato le disposizioni procedurali all’esito del quale il Tribunale per i minorenni, preso atto degli accertamenti condotti sulla persona dell’interessato secondo un approccio multidisciplinare (comma 6), che non ne trascura l’informativa nè prima (comma 5), nè dopo (comma 7), adotta un “provvedimento di attribuzione dell’età” (comma 9), fermo restando che ove anche a seguito degli accertamenti socio-sanitari disposti “permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge” (comma 8).

5. In questo scenario di riferimento l’assunto ricorrente, secondo cui il decreto che il Tribunale per i minorenni pronuncia sulla scorta degli accertamenti socio-sanitari disposti al fine di attribuire all’interessato un’età sarebbe provvisto di una duplice valenza (determinazione della condizione minorile e attribuzione dell’età), e ciò con un’inclinazione ad acquisire il carattere della definitività, di guisa che l’interessato sarebbe tutt’altro che privo di interesse ad ottenere una determinazione pertanto attendibile di un dato influente sulla sua identità personale e non indifferente ad altri fini, si mostra pienamente fondato.

6. E’ infatti lo stesso legislatore a dare atto che il provvedimento ricognitivo dell’età adottato dal Tribunale per i minorenni è provvisto di un efficacia ampia – si direbbe oggi “a compasso largo” – che travalica le finalità proprie della legge di assicurare una regolazione del regime dell’accoglienza adeguato alla specificità che nel panorama del fenomeno migratorio assume la migrazione minorile. E’ un dato normativo che vale ad orientare l’interpretazione della norma nel senso preconizzato dalla parte il fatto che al citato art. 19-bis, comma 9 dopo aver affermato che il provvedimento adottato dal Tribunale comporta l'”attribuzione dell’età”, il legislatore abbia avvertito il dovere di precisare che “ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione”. In tal modo si è inteso rendere esplicito il proponimento che il provvedimento di attribuzione dell’età a cui il decidente perviene all’esito del procedimento multidisciplinare che sovraintende alla sua determinazione non è funzionale solo all’attivazione delle misure di protezione previste dalla L. n. 142 del 2015 in favore dei minori non accompagnati, ma è destinato a riverberare i suoi effetti anche in altri rami dell’ordinamento giuridico che fanno dell’età il presupposto discriminatorio per l’applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello normalmente praticato. Significativo in un logica di sistema che riconosce al provvedimento di attribuzione dell’età una valenza che si estende al di là dei limiti propri del regime dell’accoglienza è ancora il fatto che, a riprova di questa sua ultrattività, il comma 8 sempre del medesimo art. 19-bis si dia premura di avvisare l’interprete – per mezzo di una norma di chiusura che è difficile credere che non abbia anche il compito di raccordare la determinazione in punto di età che ha luogo nell’ambito di questo procedimento con il resto dell’ordinamento che “qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge”, facendo propria ed estendendo anche al campo in esame una presunzione di più ampio respiro discendente dalla legislazione Eurounitaria (art. 25, comma 5, DIRCEE 26/06/2013, n. 2013/32/UE) già accolta nella disciplina del processo penale minorile. E del resto, ragionando in senso contrario, sarebbe assai discutibile, sul piano della coerenza ordinamentale, considerando che il provvedimento del Tribunale per i minorenni comporta l’attribuzione dell’età e che risponde ad un superiore esigenza dell’ordinamento giuridico che l’età, indipendentemente dalla sua veridicità, sia certa, che l’interessato a cui sia attribuita l’età abbia un’età determinata per il sistema dell’accoglienza e non abbia invece un’età altrettanto certa quanto al resto delle sue relazioni sociali e giuridiche.

7. Ne esce perciò decisamente rafforzata l’indicazione esegetica che si ricava dalla locuzione impiegata dal comma 9 e va perciò disposta la cassazione del decreto impugnato.

Il ragionamento che lo sorregge si rivela all’esito delle considerazioni sopra esposte palesemente viziato dall’errato preconcetto che l’attribuzione dell’età a cui perviene il Tribunale per i minorenni all’esito dello speciale procedimento disciplinato dalla legge sia efficace solo ai fini dell’accesso al regime speciale di accoglienza previsto in favore de minori stranieri non accompagnati.

8. Il ricorso va dunque accolto e, cassato perciò il provvedimento qui impugnato, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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