Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 652 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 12/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16855-2015 proposto da

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPO MISENO

21, presso lo studio dell’avvocato GLORIA NATICCHIONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.S., L.F., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA

VULCANO;

NUOVA TREVI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4070/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato NATICCHIONI Gloria, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti;

udito l’Avvocato LUCISANO Claudio, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 5^ e 9^ motivo

di ricorso e rigetto del resto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2003 G.L. convenne in giudizio la Nuova Trevi s.r.l., S. e L.F. per ottenere il trasferimento della proprietà di due appartamenti situati in (OMISSIS), oggetto del contratto preliminare in data (OMISSIS), oltre al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento. In subordine, l’attore chiese la condanna in solido delle convenute alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di prezzo, aumentato di rivalutazione ed interessi. Le convenute chiesero il rigetto della domanda, formulando eccezione di prescrizione.

1.1. – Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7684 depositata il 17 aprile 2007, rigettò le domande avendo accertato l’intervenuta prescrizione dell’azione costitutiva per decorso del termine decennale dalla data del contratto preliminare, e dell’azione di restituzione, proposta in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c., peraltro in assenza del requisito della residualità, e la tardività della domanda risarcitoria conseguente a quella restitutoria, nonchè la carenza di prova sul danno.

2. – La Corte d’appello, con la sentenza n. 4070 depositata il 17 giugno 1 2014, ha confermato la decisione, rilevando anche, sotto il profilo della infondatezza della domanda ex art. 2932 c.c., che la proprietà dell’immobile apparteneva alle sigg. L., eredi di L.V., già amministratore unico della Nuova Trevi srl, che non erano parti contrattuali, e quindi non potevano essere destinatarie della domanda costitutiva. Quanto al rigetto della domanda restitutoria, la Corte di merito ha evidenziato che le sigg. L. non avevano ricevuto somme di danaro, non essendo parti del contratto preliminare, ed inoltre evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto prescritta l’azione di restituzione, pure erroneamente qualificata ai sensi dell’art. 2041 c.c., e che sul punto l’appellante non aveva formulato specifiche censure.

3. – Per la cassazione della sentenza G.L. ha proposto ricorso sulla base di otto motivi.

Resistono con separati atti di controricorso Nuova Trevi srl, L.F. e L.S..

Il ricorrente e le controricorrenti L. hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione o elusione del giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio tra le parti, promosso dalla società promittente venditrice per la risoluzione del contratto preliminare e concluso con la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3755 del 1999. Nel predetto giudizio il convenuto G. aveva formulato eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. in relazione all’art. 1479 c.c., che era stata ritenuta fondata, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione. Il giudicato di conservazione del vincolo contrattuale si estendeva al diritto ad ottenere la prestazione, che non poteva perciò essersi prescritto.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., commi 2 e 3, artt. 24 e 111 Cost., artt. 6 e 13 CEDU, artt. 2909, 2934, 2943, 2944 e 2945 c.c. e si contesta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’autotutela contrattuale esercitata nel precedente giudizio, con l’eccezione ex art. 1460 c.c., aveva posto al riparo dalla prescrizione il diritto del contraente G..

Il giudicato del 1999, ricognitivo della legittimità dell’autotutela esercitata dal promissario acquirente, posta a fondamento del rigetto della domanda di risoluzione, aveva riconosciuto l’esistenza del diritto del promissario acquirente all’esecuzione del contratto, con effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione per tutta la durata del processo.

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e ultrapetizione, assumendosi che la Corte d’appello avrebbe immutato il fatto posto a fondamento dell’eccezione di prescrizione, che i convenuti avevano indicato nel decorso del tempo dalla data di sottoscrizione del preliminare, senza allegare la circostanza della mancata proposizione dell’azione ex art. 2932 c.c. nel primo giudizio. Tale circostanza era stata allegata solo nella comparsa in appello, e quindi tardivamente.

4. – Con il quarto motivo è denunciato error in procedendo e nullità della sentenza per violazione dei principi in materia di decisione in rito definitoria della sentenza, e si contesta l’affermazione della Corte d’appello (pag. 8 sentenza impugnata) secondo cui la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare era già stata esaminata nella sentenza n. 3755 del 1999, e ritenuta, oltre che inammissibile perchè formulata per la prima volta in sede di giudizio di rinvio, anche infondata per carenza del titolo di proprietà in capo alla promittente venditrice Nuova Trevi srl. In realtà, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass., Sez. U, sentenza n. 3840 del 2007), poichè il rilievo della inammissibilità della domanda precludeva al giudice di valutare il merito, essendosi spogliato della potestas iudicandi, la parte soccombente non aveva onere nè interesse ad impugnare l’argomentazione ad abundantiam sul merito impropriamente inserita in sentenza.

4.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, risultano infondate.

4.2. – L’accertata prescrizione del diritto di G.L. all’esecuzione del contratto preliminare non viola il giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3755 del 1999, che ha definito il primo giudizio tra le stesse parti con il rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare del (OMISSIS) proposta dalla promittente venditrice Nuova Trevi. In quel giudizio, infatti, il promissario acquirente G. manifestò interesse alla conservazione del contratto, ma non propose la domanda di esecuzione entro il termine decennale dalla stipula del preliminare, e l’effetto conservativo del diritto che l’art. 2943 c.c., comma 2, riconnette alla domanda giudiziale, proposta ab origine o nel corso del giudizio, pur se inammissibile (da ultimo, Cass., sez. 3, sentenza n. 21812 del 2015) non può essere riconosciuto all’eccezione, che consiste nell’allegazione difensiva di un fatto impeditivo-estintivo-modificativo della pretesa altrui, qualunque sia il contenuto dell’eccezione e l’interesse che essa esprime.

Se, quindi, nel pregresso giudizio di risoluzione del contratto preliminare l’eccezione ex art. 1460 c.c. formulata in comparsa di risposta da G. ha avuto l’effetto di “paralizzare” la domanda di risoluzione con il risultato di “conservare” il sinallagma, nondimeno non ha costituito esercizio del diritto e perciò non ha inciso sul decorso del termine decennale di prescrizione del diritto all’esecuzione del contratto. A tal fine era necessaria la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., che G. infine propose, con l’atto di riassunzione nel luglio 1996, quando erano trascorsi oltre venti anni dalla data di stipula del preliminare.

4.3. – A conclusione non diversa si perverrebbe seguendo l’argomento prospettato dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., secondo cui la domanda di risoluzione del contratto preliminare, proposta dalla società Nuova Trevi con citazione del marzo 1976, conteneva il riconoscimento del diritto di G.. In disparte l’inammissibilità della questione, introdotta solo con la memoria (Cass., Sez. U, sentenza n. 11097 del 2006) oltre che “nuova”, il preteso riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c. avrebbe soltanto interrotto il decorso del termine di prescrizione, sicchè al momento della proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare (luglio 1996), era comunque decorso il termine decennale di prescrizione a partire dal preteso riconoscimento.

In definitiva, si deve negare che il pregresso giudizio abbia avuto effetto conservativo del diritto del promissario acquirente all’esecuzione del contratto.

4.4. – Non sussiste, all’evidenza, l’error in procedendo denunciato con il terzo motivo di ricorso, giacchè ai fini della proposizione dell’eccezione di prescrizione era sufficiente l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto, come nella specie avvenuto (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 11843 del 2007).

4.5. – Risulta irrilevante, e comunque assorbita, la questione prospettata con il quarto motivo, che ha ad oggetto la motivazione ad abundantiam di infondatezza della domanda di esecuzione in forma specifica proposta nei confronti delle eredi L..

5. – Con il quinto motivo è dedotta nullità della sentenza nella parte in cui assume la formazione del giudicato interno sul rigetto delle domande restitutoria e risarcitoria proposte in via subordinata dal sig. G..

Il ricorrente assume che la censura era implicita nel motivo di appello con il quale aveva contestato la declaratoria di prescrizione del diritto alla prestazione – ossia, ad ottenere il bene della vita oggetto di domanda – che necessariamente riguardava anche l’equivalente pecuniario. In ogni caso, la parte della sentenza di primo grado che, dopo aver dichiarato prescritta l’azione ex art. 2932, aveva ritenuto “per gli stessi motivi” prescritta l’azione risarcitoria, non presentava autonomia decisoria e non richiedeva specifica impugnazione.

6. – Con il sesto motivo è dedotto vizio di motivazione sul fatto decisivo della estraneità al preliminare delle convenute L., eredi di Virgilio, già amministratore unico della Nuova Trevi nonchè proprietario degli immobili oggetto della promessa di vendita, che era intervenuto volontariamente nel pregresso giudizio a sostegno della pretesa risolutoria della società.

Il ricorrente lamenta la mancata considerazione del ruolo svolto da L.V. nella società promittente venditrice, e gli obblighi immanenti al ruolo indicato, con la conseguente configurabilità di responsabilità extracontrattuale delle eredi.

7. – Con il settimo motivo è dedotta violazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost., artt. 6, 13 e 17 CEDU, artt. 1175, 1375 e 1478 c.c., art. 88 c.p.c. in assunto violati dal comportamento dei convenuti.

Sul presupposto della continuità tra la pregressa e l’attuale vicenda processuale, il ricorrente ritiene ravvisabili gli estremi dell’abuso del diritto e del processo nella “eccezione combinata” di carenza di legittimazione passiva della Nuova Trevi – in quanto firmataria del preliminare ma non proprietaria degli immobili -, e delle eredi L. – in quanto proprietarie degli immobili ma estranee al preliminare. Il richiamo all’art. 1478 c.c. effettuato dalla difesa delle eredi L. era chiaramente contrario al canone della buona fede.

8. – Con l’ottavo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione del giudicato esterno, assumendosi che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata – secondo cui l’acconto sul prezzo degli immobili era stato ricevuto dalla società, e quindi vi era carenza di legittimazione passiva delle eredi L. sulla domanda restitutoria – contrastava con il giudicato formatosi all’esito del pregresso giudizio tra le parti, nel quale era stato accertato che parte delle cambiali pagate da G. erano intestate a L. e non alla Nuova Trevi e che il mutuo, che il medesimo G. si era accollato, era intestato prima alla Elma 2 (società costruttrice) e poi a Virgilio L..

9. – Con il nono motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 2900 e 2932 c.c., art. 1453 c.c., comma 2, artt. 1223, 2043, 2394 e 2395 c.c., art. 2476 c.c., comma 6, e si assume che la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare avrebbe dovuto essere accolta, considerando la sussistenza dei presupposti dell’esercizio dell’azione surrogatoria in funzione satisfattiva, secondo una interpretazione più efficace della tutela prevista dall’art. 2932 c.c., da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità. In ogni caso, una volta accertato che non era possibile disporre il trasferimento degli immobili, la Corte d’appello avrebbe dovuto accogliere le domande subordinate, di contenuto restitutorio-risarcitorio, e riconoscere al contraente non inadempiente la tutela per equivalente.

9.1. – Le doglianze prospettate con i motivi dal sesto all’ottavo, che investono sotto vari profili la questione della legittimazione passiva delle eredi L., sono evidentemente “assorbite” nel rigetto dei primi quattro motivi per quanto attiene alla domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, e sono infondate per quanto attiene alle domande subordinate, risarcitoria e restitutoria.

9.2. – La distinzione soggettiva tra persona giuridica promittente venditrice degli immobili e persona fisica proprietario effettivo non è superabile, ed è irrilevante che il proprietario L. fosse amministratore unico della società. Il contratto stipulato da Nuova Trevi e G.L. era un preliminare di vendita di cosa altrui, nel quale il rischio del mancato acquisto grava sulla parte promittente venditrice.

9.3. – A ciò consegue che non può configurare abuso del diritto e del processo la formulazione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte delle eredi L., che hanno fatto valere, in questo giudizio, la loro estraneità al contratto, contestando anche di avere ricevuto acconti sul prezzo. Ed è irrilevante che a tale linea difensiva si sia affiancata quella della società, che ha eccepito a sua volta la carenza di legittimazione passiva per non essere proprietaria degli immobili. Si tratta del riflesso processuale dello schema negoziale adottato, nel quale vi è dissociazione tra contraente e proprietario.

9.4. – Non sussiste neppure la denunciata la contraddittorietà con gli accertamenti compiuti nel pregresso giudizio, nè il preteso contrasto con il giudicato costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3755 del 1999.

In quella sede, Nuova Trevi e l’intervenuto L.V. avevano dedotto che i pagamenti effettuati da G. a mezzo cambiali e con accollo del mutuo intestato a L. dimostravano che il predetto G. fosse consapevole della reale situazione di appartenenza degli immobili, ma sul punto non si è formato il giudicato, come invece assume il ricorrente nell’ottavo motivo, in quanto la questione dei pagamenti non ha costituito il presupposto logicamente e giuridicamente ineliminabile della statuizione finale. E’ vero, infatti, che l’allegazione difensiva di Nuova Trevi e di L. è stata ritenuta insufficiente a superare l’eccezione ex art. 1460 c.c. formulata da G., a fronte della “inequivoca” previsione contrattuale, e l’accertamento dei fatti storici, contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione dedotta in giudizio, non dà luogo a giudicato (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 3434 del 2011).

Neppure la innegabile diversità della linea difensiva adottata da Nuova Trevi e L. nel pregresso e in questo giudizio dà luogo a violazioni di legge: la “continuità” tra i due giudizi non vanifica le differenze tra le domande e le eccezioni rispettivamente proposte dalle parti e la difesa L. poteva, in questo secondo giudizio, far valere l’estraneità alla vicenda contrattuale complessivamente considerata, a fronte di domande “nuove”, non formulate nel precedente giudizio.

10. – Sono fondate, invece, le doglianze prospettate con il quinto e con il nono motivo, limitatamente alla questione della ritenuta prescrizione del diritto alla restituzione dell’acconto sul prezzo di vendita e nei confronti soltanto della Nuova Trevi.

La domanda risarcitoria per la mancata esecuzione del contratto è prescritta al pari della domanda principale ex art. 2932 c.c., e le eredi L. sono estranee alla vicenda contrattuale.

10.1. – Con riferimento alla domanda restitutoria, formulata nei confronti dei convenuti in solido, la Corte d’appello ha confermato la statuizione del Tribunale di prescrizione del diritto alla restituzione dell’acconto sul prezzo.

Dopo avere rilevato l’imprecisione del richiamo all’art. 2041 c.c., la Corte d’appello ha ritenuto corretta l’affermazione del Tribunale, secondo la quale la restituzione, in tesi (se non fosse stata prescritta), avrebbe potuto essere chiesta solo nei confronti del soggetto che aveva ricevuto l’acconto, e cioè della società Nuova Trevi. La motivazione richiamata rende evidente che la conferma del decisum del Tribunale è di carattere sostanziale, e non discende, come ritenuto dal ricorrente, dalla pure rilevata mancanza di specificità delle censure.

In tale conferma risiede l’unica violazione della disciplina della prescrizione e dell’effetto del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 3755 del 1999.

Sotto il primo profilo, risulta evidente che, fino alla formazione del giudicato sulla domanda di risoluzione (1999), l’effetto retroattivo-restitutorio delle prestazioni già eseguite, sancito dall’art. 1458 c.c., era sub iudice, e pertanto il diritto di G. ad ottenere la restituzione di quanto versato in forza del preliminare non era prescritto al momento della proposizione della relativa domanda nel 2003.

Sotto il secondo profilo, il giudicato di rigetto della domanda di risoluzione ha escluso l’inadempimento di G., mantenendo la validità ed efficacia del contratto preliminare che, tuttavia, per effetto del decorso del tempo, non poteva più trovare esecuzione. Si è dunque determinata una situazione di oggettiva impossibilità di esecuzione del contratto che, a fronte dell’assenza di inadempimento delle parti, deve essere risolta dal giudice con la presa d’atto di tale impossibilità e la definizione degli effetti risolutori di cui all’art. 1458 c.c. (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 10217 del 1994; Cass., sez. 3, sentenza n. 10389 del 2005).

11. – All’accoglimento del quinto e del nono motivo, limitatamente alla domanda di restituzione formulata da Luigi G. nei confronti di Nuova Trevi srl, segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Sono rigettati i rimanenti motivi e rimangono assorbite, nel rigetto, le ulteriori censure contenute nei motivi accolti.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il quinto e il nono motivo di ricorso, rigettati i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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