Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 652 del 11/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 652 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 21882-2010 proposto da:
RECANATESI DONATELLA (RCNDTL47E44G157U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso
lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2012
6359

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 11/01/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ape legis;

controricorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G.

642/08 della

CORTE D’APPELLO di ANCONA del 16.3.2010, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Diego Perucca (per
delega avv. Maurizio Discepolo) che si riporta agli
scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

18/05/2010;

Equa riparazione

R.g. n. 21882/10 — U. P. 5 ottobre 2012

Ritenuto che Donatella Recanatesi, con ricorso dell’8 settembre 2010, ha impugnato per
cassazione — deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria —, nei confronti del Ministro
dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Ancona depositato in data 18
maggio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della Recanatesi — vòlto ad
ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24
marzo 2001, n. 89 —, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze — il quale ha
concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso —, ha respinto la domanda;
che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto nella misura di € 12.000,00 — proposta con ricorso
del 21 ottobre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la Recanatesi, con ricorso del 18 ottobre 1996,
aveva promosso una causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche,
impugnando un provvedimento del Sindaco di Ancona; b) il Tribunale adito, con decreto
presidenziale del 22 maggio 2008, aveva dichiarato estinto il processo, a séguito di istanza del
difensore del ricorrente di estinzione per cessazione della materia del contendere depositata il 23
gennaio 1997;
che la Corte d’Appello di Ancona, con il suddetto decreto impugnato, ha rigettato la domanda
rilevando che: a) il difensore del ricorrente, con l’istanza del 23 gennaio 1997, aveva evidenziato
che il Consiglio comunale, con deliberazione del 23 dicembre 1996, aveva individuato le aree
destinante all’esercizio del commercio su aree pubbliche, sicché era venuto meno ogni interesse alla
prosecuzione del giudizio; b) pur rimanendo la causa pendente fino al 22 maggio 2008, l’interesse
alla definizione del processo era venuta meno sin dall’adozione della predetta deliberazione del 23
dicembre 1996, sicché doveva escludersi sia che la pendenza della controversia avesse arrecat
pregiudizio indennizzabile ai sensi della legge n. 89 del 2001, sia che tale pregiudizio dipendesse,
comunque, dall’inadempimento del Comune di Ancona;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata.

Considerato che, con i motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto
il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente omesso di
considerare che, successivamente all’istanza del 23 gennaio 1997, il difensore del ricorrente aveva
depositato, in data 14 gennaio 1998, istanza di prelievo, sottolineando che il Comune di Ancona era
rimasto inadempiente alla deliberazione del 23 dicembre 1996 e che, pertanto, la precedente istanza
di estinzione per cessazione della materia del contendere doveva intendersi superata;
che le censure sono fondate;
che, come già affermato con la sentenza n. 14967 del 2012 — in fattispecie strettamente analoga
alla presente —, «la Corte d’appello, nell’attribuire efficacia decisiva alla istanza del gennaio 1997
con la quale veniva chiesta la dichiarazione di estinzione del giudizio, ha del tutto omesso di

Sentenza

prendere in esame l’esistenza della successiva istanza di prelievo, anche se solo al fine di escluderne
la rilevanza ai fini della violazione del termine di ragionevole durata del processo presupposto. In
ciò deve ravvisarsi il denunciato vizio di motivazione»;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussistendo il diritto all’equa
riparazione per il danno non patrimoniale di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001, si considera
equo, in linea di massima, l’indennizzo di € 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva
del processo presupposto;
che, sulla base dei criteri dianzi indicati e qui ribaditi, alla ricorrente spetta l’indennizzo di €
6.250,00 per gli undici anni e sette mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi dalla domanda di
equa riparazione al saldo;
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate;
che a tal fine rileva, per le spese del giudizio di merito, la disciplina del D. m. (Giustizia) 8
aprile 2004, n. 127;
che in particolare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per
l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale
procedimento avente natura contenziosa, né rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B)
allegate al citato Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50,
paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa
allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i
procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis , la sentenza n. 25352 del 2008);
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate — sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro
della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi — in complessivi €
1.140,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 490,00 per onorari, oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo;
che, a tal fine, rileva invece il D.m. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140, giacché il suo art. 41
prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla
sua entrata in vigore» (cioè al 23 agosto 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, come stabilito dall’art. 42 dello stesso decreto), armonizzandosi con la norma, di rango
legislativo, di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
2

che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di undici anni e sette mesi;

che pertanto, tenuto conto della tabella A — Avvocati, richiamata dall’art. 11 del citato D. m. n.
140 del 2012, del valore della controversia (pari ad € 6.250,00) e, quindi, dello scaglione di
riferimento fino a euro 25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata (in
ragione della minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta
dall’art. 4 dello stesso D. m.) la diminuzione massima indicata all’interno di detto scaglione per
ciascuna fase e ridotto il compenso così risultante del 50% ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.m. n
140 del 2012, trattandosi di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata d1
processo, spetta ai ricorrenti la somma di euro 180,00 per la fase di studio, euro 112,50 per la fa
introduttiva, ed euro 213,25 per la fase decisoria e così complessivamente la somma di euro 505,75.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa
nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della
ricorrente, della somma di € 6.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al
rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di
merito, in complessivi € 1.140,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il
giudizio di legittimità, in complessivi € 505,75, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 ottobre 2012
Il c nsigliere relatore ed estensore

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo la quale le «tariffe
vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla
liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al
comma 2», cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del
compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso art. 9 del citato d.l. n. 1 del 2012 ha abrogato
tutte «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1), nonché «le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe
di cui al comma 1» (comma 5);

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA