Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6519 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 875-2009 proposto da:

IN.C.E.B. SUD S. LUIGI S.R.L. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore Sig. R.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, V. ROMEO ROMEI 23, presso lo studio

dell’avvocato INZERILLO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PENTANGELO RAFFAELE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

OFFICINE MECCANICHE CIROLDI S.P.A. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore

Sig.ra C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato CAVASOLA PIETRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDOTTI OTTAVIO,

giusta procura speciale del Dott. Notaio MAURO ROCCA in CARPI

20/1/2009, REP. 111604;

– ricorrente incidentale –

contro

IN.C.E.B. SUD S. LUIGI S.R.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3422/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI –

SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa il 11/5/2007, depositata il

07/11/2007, R.G.N. 4085/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato MASSIMO GIZZI (per delega dell’Avv. RAFFAELE

PENTANGELO);

udito l’Avvocato PIETRO CAVASOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 11-5-07 la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta dalla IN.C.E.B.SUD S.Luigi S.R.L. avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa IN.C.E.B. SUD S. Luigi nei confronti della s.p.a. Officine Meccaniche Ciroldi, compensando le spese fra le parti.

Il decreto ingiuntivo richiesto dalla s.p.a Officine Meccaniche Ciroldi aveva ad oggetto il pagamento di L. 16.000.000, somma corrispondente alla clausola penale concordata per il recesso unilaterale dell’acquirente , in relazione ad un contratto per le vendita di un forno inceneritore stipulato con la IN.C.E.B. SUD S. Luigi S.R.L..

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la IN.CEB.SUD S. Luigi S.R.L. con tre motivi.

Si costituivano con controricorso la Officine Meccaniche Ciroldi proponendo ricorso incidentale sulla compensazione delle spese del grado di appello.

Entrambe le parti presentavano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 1341, 1342, 1362, 1382, 1385 e 1386 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con conseguente error in procedendo per violazione dell’art. 113 c.p.c., in quanto la Corte di Appello aveva mal interpretato la clausola posta a fondamento del decreto ingiuntivo che aveva natura vessatoria e doveva essere approvata specificatamente per iscritto.

Il motivo è infondato.

Infatti la Corte di Appello ha inquadrato la clausola in contestazione come clausola penale che prevedeva per il caso di recesso unilaterale dell’acquirente il pagamento di una somma nella misura del 40% del prezzo di vendita, negando la natura vessatoria della stessa e quindi la necessità di specifica approvazione per iscritto.

Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 cod. civ. e non necessitano di specifica approvazione. (V. Sentenza n. 6558 del 18/03/2010). Come secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 2 Cost. e art. 1384 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 per insufficiente motivazione in ordine alla istanza di riduzione della penale. Anche tale motivo è infondato in quanto, con motivazione sufficiente e non illogica o contraddittoria,la Corte di Appello ha rigettato l’istanza di riduzione tenendo conto del mancato guadagno della società venditrice opposta per il forno prima ordinato dall’opponente e poi da questi unilateralmente rifiutato, anche con riferimento al mancato ammortamento delle spese generali e dei costi sostenuti fino al recesso dell’opponente.

Il terzo motivo di ricorso, relativo al regolamento delle spese del grado di appello da modificare in caso di accoglimento del presente ricorso, è assorbito dal rigetto dei primi due motivi.

Con l’appello incidentale si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 per la compensazione delle spese del grado di appello. L’appello incidentale è infondato in quanto non vi alcuna violazione dei principi in materia di regolamento delle spese processuali, in quanto queste sono state compensate con adeguata motivazione.

Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA