Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6519 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7331/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. P. Da

Palestrina 63, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Contaldi, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonella Piccini,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Bisagno 5,

presso lo studio dell’avvocato Giulia Ceratti, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Serena Picardi, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Mario Pettorino con delega scritta per il

ricorrente, che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Paolo Benigni con delega scritta per il

controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Genova con sentenza 138/17 del 28.12.2017, in parziale accoglimento dell’appello spiegato da A.A., ha provveduto a rideterminare l’assegno divorzile corrisposto in favore dell’ex coniuge L.M. a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la medesima e ne ha fissato il nuovo ammontare nella misura in Euro 1600,00 mensili.

A ciò il giudice d’appello si è affermativamente indotto rilevando, nella scia del revirement compiuto da Cass. 11504 del 10/05/2017, che “il criterio del medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio dai coniugi non appare più rispondente ad una corretta valutazione tesa alla concessione dell’assegno divorzile”; si impone, al contrario, piuttosto di considerare che se “da un lato non possono esser tollerate le rendite parassitarie in presenza di capacità lavorativa acclarata e di una breve durata del matrimonio, dall’altro occorre evitare di incidere in maniera punitiva con riguardo a quei casi in cui il coniuge economicamente più debole sia rimasto sposato per lungo tempo dedicando tempo alla famiglia e al partner e incrementando le risorse economiche familiari sia col proprio lavoro fuori casa o anche con il lavoro di casalinga”. Decisivi elementi di giudizio divengono perciò in questa prospettiva, con riguardo al caso di specie, il fatto che quello tra l’ A. e la L. sia stato “un matrimonio di lunga durata”, in uno con la “disparità reddituale tra le parti”, risultando, sotto questa angolazione, la L. sicuramente il coniuge economicamente più debole, tanto più che la stessa non può contare su un reddito di lavoro proprio, non è provato che goda di altre disponibilità liquide oltre a quelle ritratte dalla vendita degli appartamenti paterni divisi, però, a metà con la sorella, vive in casa di affitto ed è comproprietaria di un immobile difficilmente produttivo di reddito. Equo e rispondente alle evidenze probatorie acquisite è quindi, a giudizio del decidente, procedere alla richiesta riduzione ma non nella misura indicata dall’appellante, posto che la L. non potrà reperire facilmente un lavoro, andrà incontro a prevedibili spese future per la propria persona ed impiegherà parte dell’assegno per il pagamento dell’affitto.

Per la cassazione di detta sentenza l’ A. si affida ad otto motivi di ricorso, ai quali replica con controricorso la L.. Memorie di entrambe le parti ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso – alla cui disamina non ostano le pregiudiziali ragioni di inammissibilità fatte valere dalla controricorrente delle quali meglio si potrà dire con riferimento a ciascuna delle doglianze dispiegate lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, posto che la Corte d’Appello avrebbe giudicato sulla consistenza dell’eredità, segnatamente paterna, lucrata dalla L. “in mancanza di un dato fondamentale (le dichiarazioni di successione di madre e di padre) che doveva e poteva essere fornito in giudizio soltanto dalla richiedente spontaneamente o su ordine del giudice ex art. 210 c.p.c.”; con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la Corte d’Appello avrebbe liquidato l’argomento secondo cui la L. poteva andare ad abitare nella casa paterna, evitando la spesa dell’alloggio, con “scarna motivazione” e le avrebbe in tal modo riconosciuto l’assegno nella misura indicata sul presupposto “che ella sia priva della stabile disponibilità di una casa di abitazione, senza considerare che si era trattato di una sua libera scelta”, essendo stato l’immobile da lei venduto prima del divorzio; con il terzo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto in alcun conto il patto concordato tra le parti circa l’onere dell’affitto in capo al marito sino a quando non fosse stata acquisita la disponibilità gratuita di un altro immobile e quanto dichiarato dalla L. al marito circa l’esenzione del medesimo dal pagamento dell’affitto quando il genitore fosse defunto; con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, posto che la Corte d’Appello avrebbe giudicato sul requisito del possesso dei redditi di qualsiasi specie in capo alla L. “dichiarando verosimile la non redditività dell’unico cespite immobiliare intestato alla richiedente in assenza di dati probatori al riguardo che avrebbero dovuto essere forniti in giudizio dalla richiedente medesima”; con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, posto che la Corte d’Appello avrebbe giudicato sul requisito della capacità e possibilità effettiva di lavoro personale “in assenza di prova specifica fornita dalla richiedente circa le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica”; con il sesto motivo l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che la Corte d’Appello non avrebbe omesso di esaminare la circostanza che la figlia era andata a vivere con il padre che ne sosteneva l’integrale mantenimento e di considerare perciò che l’assegno “era destinato nel caso in esame ad una donna sola, senza oneri e/o impegni collegati alla figlia, con ogni conseguente correttivo al ribasso della misura dell’assegno stesso”.

3. Tutti i sopradetti motivi, pur a dispetto dell’eterogeneità delle doglianze che vi trovano sbocco, si prestano ad una comune declaratoria di inammissibilità essendo unicamente intesi a promuovere, malgrado la veste di diritto conferita a taluno di essi, un’indiretta rivalutazione del quadro fattuale della vicenda e a sollecitare per questa via un giudizio sostitutivo di questa Corte che ponga riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata.

La Corte d’Appello, pur adottando una linea interpretativa che, come meglio si vedrà, ha formato materia del successivo intervento chiarificatore delle SS.UU., ha tuttavia enunciato le ragioni del proprio convincimento a sostegno della decretata misura dell’assegno divorzile oggetto della riprovazione ricorrente con motivazione del tutto congrua ed adeguata, avendo proceduto ad esaminare le singole questioni sollevate con ciascun motivo, come ben si evince dalla pregressa narrativa di fatto, con spirito rispettoso degli antefatti di merito ed adesivo alla realtà processuale, gli uni e l’altra sondati con esiti che possono aver lasciato, di certo, insoddisfatto il ricorrente, ma che con altrettanta certezza costituiscono peculiare rappresentazione del principio che rende il giudice di merito depositario esclusivo del potere di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. La decisione impugnata si sottrae perciò alle critiche esternate, espressione, dunque, di un mero dissenso motivazionale per di più manifestato in termini tali che, quanto ai profili di diritto, non si accorda con lo statuto di censurabilità per cassazione dei relativi errori e si espone ad un preclusivo rilievo di inammissibilità; e ciò ben prima che se ne debba giudicare la fondatezza, altrove peraltro già negata da questa Corte nella convinzione che l’art. 115 c.p.c. possa dirsi violato solo allorchè il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; e non meglio confortata dall’opinione che individua la violazione dell’art. 2697 c.c. laddove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, non di questo dolendosi qui il ricorrente ma del fatto che, valutando le prove proposte dalle parti a mente dell’art. 116 c.p.c., abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. VI-III, 23/10/2018, n. 26769); e che, quanto ai profili motivazionali, ignora l’intervenuta riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, che eleva a presupposto dello stesso, quando l’anomalia motivazionale non sfoci in violazione di legge, solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ed esclude, per contro, che possa essere fonte del vizio così censurabile l’omesso esame di meri elementi istruttori (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

4. Con il settimo e l’ottavo motivo di ricorso l’ A. si duole della violazione e/o falsa applicazione in cui la Corte d’Appello sarebbe incorsa in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, da un lato, avendo attribuito alla L. un assegno di divorzio “in misura nettamente superiore ai possibili parametri di indipendenza o autosufficienza economica”, dall’altro, per essersi discostata, pur richiamandosi ad essa, dagli enunciati di Cass. 11504/2017, posto che non avrebbe dovuto determinare l’entità dell’assegno dovuto considerando “i redditi dell’ex marito e tantomeno il divario reddituale tra gli ex coniugi”, ma solo “le condizioni del soggetto richiedente” e ciò al fine di stimarne l’indipendenza o l’autosufficienza economica.

Eppur vero che la Corte d’Appello non ha fatto mistero, nell’illustrare la fonte delle proprie decisioni, di richiamarsi apertamente agli indirizzi interpretativi enunciati dal ricordato arresto di questa Corte, ma come non manca di registrare lo stesso ricorrente, che imputa alla sentenza impugnata di essersi discostata da essi “in modo palese”, nel farne applicazione al caso di specie è pervenuta a conclusioni che appaiono coerenti ed in linea con il più recente pensiero di questa Corte in materia.

5. Si ricorderà, per vero, che le SS.UU. con la sentenza 11/07/2018, n. 18287, rivisitando funditus la questione – in ciò sollecitate segnatamente dall’ampio clamore destato dalla citata sentenza 11504/2017 che, enunciando il parametro “dell’indipendenza o autosufficienza economica” aveva sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, da oltre un trentennio orientato a commisurare l’entità dell’assegno divorzile al “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” – pur senza disperdere la fecondità culturale di questo nuovo approccio, attento a commisurare i riflessi del principio dell’autoresponsabilità dei coniugi anche sul terreno della solidarietà post-matrimoniale di più immediata incidenza patrimoniale e quindi non mancando di marcare la propria distanza dall’orientamento dominante, ha ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.. In questa ottica è venuta maturando l’opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell’adeguatezza enunciato dall’art. 5 abbia carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell’incipit della norma, che “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”. Si è così imposto il principio che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”. Nel solco della valutazione comparativa a cui è perciò chiamato il giudice investito della relativa istanza, il giudizio sull’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che faccia richiesta dell’assegno o sull’impossibilità del medesimo di procurarseli andrà perciò operato in applicazione dei criteri indicati dalla prima parte della norma e dovrà necessariamente orientarsi, in adesione alle finalità assistenziali e nel contempo compensative della provvidenza, in direzione sia dell’esigenza di assicurare al richiedente il godimento di condizioni per una vita autonoma e dignitosa sia dell’esigenza di assicurare al medesimo il giusto riconoscimento per il contributo che, con sacrificio anche delle proprie aspettative personali, abbia recato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, senza che in ciò abbiano rilevanza da sè soli lo squilibrio patrimoniale tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sè, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234).

6. In questa logica muove convintamente, ad onta dell’opzione di principio enunciata in premessa, anche la decisione impugnata che, pur abiurando il criterio del “tenore di vita avuto in costanza di matrimonio dai coniugi”, che non appare più rispondente ad una corretta valutazione sottesa alla concessione dell’assegno, giacchè, in particolare, non possono essere tollerate rendite parassitarie in presenza di capacità lavorativa acclarata e di una breve durata matrimoniale, non viene tuttavia meno all’idea che nel procedere alla determinazione richiesta occorra comunque “evitare di incidere in maniera punitiva con riguardo a quei casi in cui il coniuge economicamente più debole sia rimasto sposato per lungo tempo dedicando tempo alla famiglia ed al partner, incrementando le risorse economiche familiari sia col proprio lavoro fuori di casa o anche con il lavoro di casalinga”. La natura composita dell’apprezzamento che conduce il decidente alla determinazione dell’assegno nella misura enunciata muove dalla premessa che a questo scopo “debba tenersi conto di tutti questi elementi ai fini compensatori onde accedere ad una valutazione il più possibile effettiva ed aderente alla realtà” e si fa qui strada nell’accordare, in concreto, preminente rilievo alla durata del rapporto di coniugio (“il matrimonio è stato contratto tra le parti il 20.7.1996 ed il ricorso del sig. A. per la cessazione degli effetti civili dello stesso è stato proposto in data 9.3.2016, quindi si tratta di un matrimonio di lunga durata”), alla condizione patrimoniale delle parti (“E’ emersa poi con chiarezza dagli atti la disparità reddituale delle parti, risultando quale coniuge economicamente più debole sicuramente la sig.ra L.”) e alla posizione lavorativa del coniuge richiedente (“ormai da molto tempo disoccupata”, priva di “un reddito da lavoro proprio” ed impossibilità anche per la non giovane età, a “reperire con facilità lavoro”).

7. La Corte d’Appello non deflette perciò in tal modo dallo schema di una ponderazione meditata dei valori in gioco secondo l’innovativa lettura compiutane dalle SS.UU. e, pur muovendo in uno scenario interpretativo non più attuale nelle sue premesse di principio, declina, alla luce della realtà processuale concretamente valorizzata, una lettura dell’istituto che ne ricalca, sia pur se inconsapevolmente, le linee e rende perciò la decisione da essa assunta immune dalle sollevate censure cassatorie.

8. Il ricorso va dunque respinto.

9. Le spese avuto riguardo ai mutamenti intervenuti nel quadro di riferimento giudiziale possono essere integralmente compensate.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Respinge il ricorso.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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