Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6518 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18414/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

O.V., rappresentato e difeso dall’avv. Russo Domenico, (Pec:

domenicorusso.puntopec.it) come da procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1665/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d’appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto a O.V. ((OMISSIS)) la protezione sussidiaria in ragione della sua omosessualità e del correlato pericolo di subire in patria la pena di morte o comunque trattamenti inumani o degradanti;

l’intimato si è difeso con controricorso;

il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo l’avvocatura erariale denunzia la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, censurando la sentenza per aver genericamente affermato l’attendibilità del racconto del richiedente senza alcuna concreta valutazione di buona fede soggettiva, e richiamando tralaticiamente il rapporto Amnesty 2017/2018 a proposito della repressione della omosessualità in (OMISSIS);

col secondo mezzo denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente o per omesso esame di fatti decisivi;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato nel senso che segue;

III. – quello relativo alla credibilità soggettiva è un giudizio di fatto, ma è un giudizio che va comunque motivato in modo coerente e lineare, con riferimento agli indici di attendibilità intrinseca e a quelli di riscontro in ordine alla situazione dello stato di origine (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3);

nel caso concreto il giudizio è sostanzialmente immotivato;

IV. – la corte d’appello ha invero premesso che il racconto era stato ritenuto implausibile dal tribunale per diverse ragioni, da esse corte poi implicitamente condivise come emerge dall’uso dell’avverbio “puntualmente” di cui a pag. 8 della motivazione; tali ragioni erano che il richiedente (i) aveva dichiarato di provenire da una città di cui non conosceva i luoghi più importanti e significativi; (ii) aveva dichiarato che nei confronti dell’omosessualità la legge islamica concorre con la legge statale in base all’inattendibile criterio di chi per primo arriva sulla scena del crimine; (iii) aveva ammesso di non conoscere la denominazione del collegio nel quale pur aveva dichiarato di essere stato ammesso; (iv) aveva dichiarato che per la consumazione di rapporti omosessuali aveva scelto un luogo pubblico (un albergo) nonostante che finanche il padre, secondo lo stesso racconto, era stato ucciso perché sorpreso ad avere rapporti omosessuali proprio in un albergo;

dopodiché la corte d’appello, riportata la storia narrata dal richiedente nell’atto di appello, si è dilungata in considerazioni astratte a proposito del principio per cui “non basta che il richiedente si dichiari omosessuale, ma occorre che fornisca, se non elementi di riscontro diretto, quanto meno di narrazione sufficientemente circostanziati (..) per consentire al giudice la necessaria valutazione di attendibilità e verosimiglianza”;

la relativa valutazione è stata tuttavia affidata a poche righe (cinque in tutto, a pag. 8) composte dalla frase per cui il racconto “pur con qualche contraddizione e incongruenza puntualmente rilevate dal tribunale”, sarebbe stato da considerare “ben articolato e coerente con il contesto sociale del paese di provenienza”;

IV. – tale lapidaria affermazione non soddisfa minimamente l’onere di motivazione, poiché nella sua apoditticità non spiega in qual modo e in qual senso un racconto di vita, sebbene ritenuto intriso di contraddizioni e incongruenze “puntualmente rilevate”, possa dirsi tuttavia “ben articolato e coerente” con un contesto sociale;

al di là della scarsa perspicuità della frase, non si capisce secondo quale logica decisionale si possa cioè transitare da una valutazione di coerenza intrinseca a una di coerenza estrinseca (col contesto sociale), volta che l’incoerenza intrinseca, se esistente, rende del tutto irrilevante la seconda;

dinanzi a un racconto privo di coerenza e congruenza, nessun rilievo possiedono gli indici di riscontro in ordine alla situazione dello stato di origine, nel quale l’omosessualità sia repressa penalmente e fatta oggetto di forme di stigma sociale e discriminazione, per l’elementare ragione che ciò non deve interessare se la situazione soggettiva di omosessualità sia allegata in modo intrinsecamente inattendibile;

V. – le lacune dell’impugnata sentenza identificano il vizio di motivazione giuridicamente rilevante ai fini dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo possibile una chiara ricostruzione della ratio decidendi sul fatto decisivo (Cass. Sez. U n. 8053-14); cosicché la sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame;

la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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