Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6518 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DIRUTIGLIANO DIEGO, BONAMICO FRANCO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COBAS DEL LAVORO PRIVATO – CONFEDERAZIONE COBAS ESECUTIVO PROVINCIALE

di TORINO in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BONETTO SERGIO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

15.1.09, depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Sergio Vacirca che si

riporta agli scritti e chiede la fissazione del ricorso in pubblica

udienza. E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI

GHERSI che aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Torino il Cobas del Lavoro privato-Confederazione Cobas chiedeva dichiararsi l’antisindacalità del rifiuto di Fiat Group Automobiles spa di dar corso alle cessioni di credito disposte in suo favore da alcuni dipendenti a titolo di quota associativa.

Rigettato il ricorso e la successiva opposizione, proposto appello dal Cobas e costituitasi Fiat Group la Corte d’appello di Torino con sentenza 15.1-9.2.09 accoglieva l’impugnazione. La Corte riconduceva la richiesta di trattenuta delle quote sindacali alla fattispecie legale della cessione del credito (art. 1260 c.c.), prescindendo dalla norma collettiva di categoria per la quale il datore è tenuto alle trattenute solo a favore delle oo.ss. firmatarie del c.c.n.l., tra le quali non era ricompreso il Cobas. Riscontrate nella specie le condizioni per tale cessione, la Corte d’appello dichiarava l’antisindacalità della condotta di Fiat Group consistita nel diniego di procedere alle trattenute per il pagamento della quota associativa al sindacato ed ordinava la cessazione del comportamento.

Proponeva ricorso per cassazione Fiat Group Automobiles spa deducendo: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’eccepita mancanza di legittimazione del sindacato istante a ricorrere ex art. 28 statuto lavoratori, nonchè omessa motivazione circa l’idoneità dello stesso ad assumere dimensione nazionale; 2) violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè dell’art. 1367 con riferimento all’art. 39 Cost., comma 1, e violazione degli artt. 1260 e segg. c.c., a proposito dell’interpretazione data del giudice di merito all’atto di cessione al sindacato di parte del credito retributivo da parte degli associati; 3) violazione dell’art. 1260 c.c., comma 1, in riferimento al t.u. n. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 5, e successive modifiche a proposito della cedibilità del credito retributivo da parte del lavoratore.

Si difendeva con controricorso il sindacato istante.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. Fiat Group Automobiles spa ha depositato memoria.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Quanto al primo motivo, deve premettersi che per la legittimazione attiva all’esperimento del procedimento per repressione della condotta antisindacale degli organismi locali dei sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, nè intercategoriali o aderenti a confederazioni, il consolidato orientamento della Corte di cassazione considera determinante il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, dovendosi intendere tale diffusione nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale (Cass. S.u. 21.12.05 n. 28269 e, da ultimo, Cass. 20.3.09 n. 6905). E’, dunque, essenziale ai fini della legittimazione l’accertamento dei presupposti di fatto, onde verificare la rispondenza del sindacato interessato al modello descritto dalla giurisprudenza.

Nel caso di specie il giudice della fase cautelare e del giudizio di opposizione, considerando una serie di parametri di fatto emergenti dall’attività in concreto svolta dal sindacato in questione, aveva ritenuto che lo stesso avesse una dimensione nazionale e che potesse, pertanto, vantare la legittimazione. Fiat Group Automobiles, tuttavia, nel costituirsi in secondo grado proponeva appello incidentale contestando tale legittimazione e sostenendo che il Cobas del lavoro privato non vantava il requisito della rilevanza nazionale e dell’articolazione in organismi locali.

La Corte territoriale, pur rigettando l’appello incidentale, non risulta tuttavia aver preso in esame il motivo in questione, dato che al riguardo non risulta svolta alcuna trattazione.

Essendo il giudice di merito incorso in violazione degli artt. 359 e 112 c.p.c., il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento degli altri due.

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere di conseguenza cassata con rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame e per la pronunzia sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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