Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6517 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato SALIVETTO GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AEROPORTI di ROMA SPA in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore – Responsabile Risorse Umane,

Organizzazione e Sistemi Informativi della Società, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CANDIA 66, presso lo studio dell’avvocato

RINALDI BACCELLI GUIDO, che la rappresenta e difende, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

25.1.08, depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Salivetto che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Saverio Montanari (per

delega avv. Guido Rinaldi Baccelli) che si riporta ai motivi del

controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma M.A. impugnava il licenziamento intimatogli da Aeroporti Roma s.p.a., di cui era dipendente quale addetto alla manutenzione dei servizi idraulici.

Rigettata la domanda e proposto appello dal dipendente, la Corte di appello di Roma con sentenza 24.1.02 rigettava l’impugnazione.

Premesso che il licenziamento era conseguenza di impossibilità sopravvenuta della prestazione causata da sospensione del tesserino di accesso all’area aeroportuale disposto dall’Autorità competente a causa di procedimento penale, il giudice di appello riteneva ininfluente l’avvenuto proscioglimento dell’appellante in quanto avvenuto successivamente al licenziamento, quando era ormai cessato l’interesse del datore alla prestazione.

A seguito di ricorso del M. la Corte di Cassazione (sentenza 14.4.05 n. 7725) cassava detta pronunzia, affermando che il licenziamento andava ricondotto nell’ambito del giustificato motivo oggettivo e che la scelta del datore di recedere dal rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per provvedimento di soggetto terzo, imponeva al datore stesso l’obbligo del repechage, con onere probatorio a suo carico. Non avendo il giudice di merito esaminato la questione – pure sottoposta alla sua attenzione – la Corte di cassazione cassava la sentenza impugnata e rimetteva la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perchè provvedesse agli accertamenti sulle possibilità occupazionali del M. in zona diversa da quella a lui inibita e non assoggettata all’autorizzazione del tesserino aeroportuale.

Riassunta la causa, la Corte di rinvio ammetteva l’espletamento di prova per testi già richiesta in sede di merito dal datore e accertava che l’organizzazione aziendale di Aeroporti di Roma spa prevedeva che tutti i dipendenti fossero in possesso del tesserino in quando dovevano essere in grado di espletare la prestazione presso tutti gli uffici e gli impianti collocati tanto all’interno che all’esterno dell’area aeroportuale. Quanto alla posizione del M., rilevava che le sue mansioni di tecnico della manutenzione degli impianti termici ed idrici imponevano che la prestazione fosse espletata sia all’interno che all’esterno dell’area in questione, di modo che, precisato che l’obbligo di repechage poteva essere affermato solo ove esistente una posizione organizzativa dell’azienda che non imponesse la modifica dell’assetto aziendale, rigettava la domanda.

Avverso la sentenza di rinvio proponeva ricorso per Cassazione il M. denunziando la mancanza e la contraddittorietà della motivazione. Il giudice si sarebbe sottratto all’obbligo impostogli dal giudice di legittimità di accertare se l’attività del dipendente potesse essere esperita fuori dell’area aeroportuale, atteso che era emerso che gli impianti idrici cui il medesimo era addetto erano tutti posti all’esterno, e che il giudice stesso non aveva verificato, nei limiti dell’onere probatorio del datore di lavoro, se sussisteva o meno un interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative che il M. era in grado di offrire, anche in mansioni diverse.

Si difendeva con controricorso Aeroporti di Roma spa.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. Aeroporti di Roma ha depositato memoria.

Le ragioni in cui si articola il dedotto vizio di motivazione sono sostanzialmente due: a) non avere il giudice tenuto conto dell’esito della prova per testi espletata, da cui sarebbe emerso che gli impianti cui avrebbe dovuto essere addetto il M. erano posti al di fuori dell’area inibita; b) non aver valutato l’esistenza di un apprezzabile interesse del datore alle prestazioni lavorative del dipendente.

Il primo profilo è inammissibilmente proposto in quanto non supportato dall’autosufficienza del ricorso; le dichiarazioni dei testi da cui deriverebbe l’accertamento di fatto non correttamente considerato non sono riportate nella loro testualità e neppure sono sintetizzate, di modo che il Collegio di legittimità non è posto nella condizione di svolgere il richiesto giudizio di congruità.

Il secondo profilo è smentito dalla lettura della sentenza impugnata, la quale dedica più di un passaggio argomentativo per dimostrare che l’interesse del datore di lavoro alla prestazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo deve essere considerato nell’ambito della struttura organizzativa aziendale, nel senso che l’interesse stesso non può ritenersi esistente ove l’impiego del lavoratore imponga una revisione dell’organizzazione aziendale, quale presupposto dell’utilizzazione della prestazione che il dipendente è in grado di offrire. Non essendo a questa conclusione mossa alcuna censura in diritto, il motivo deve ritenersi infondato.

Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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