Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6517 del 16/03/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 16/03/2018, (ud. 22/02/2018, dep.16/03/2018),  n. 6517

Fatto

1. D.M.M., nella qualità di erede di P.T., già esattore del Comune di (OMISSIS), impugnava la cartella di pagamento emessa dall’agenzia delle entrate per il recupero delle tolleranze provvisoriamente concesse al signor P. per gli anni 1985 e 1986. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, sul rilievo che la cartella era impugnabile anche per il merito della pretesa tributaria poichè le intimazioni di pagamento che erano state precedentemente notificate alla contribuente non indicavano le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui era possibile ricorrere. Nel merito osservavano i giudici di appello che la contribuente aveva dimostrato il proprio difetto di legittimazione passiva poichè i rapporti attivi e passivi erano stati trasferiti alla società di Gecap S.p.A., posto che l’agenzia delle entrate, con nota numero 27/1/98 aveva revocato le tolleranze per il 1987 all’esattore P. con l’obbligo di versamento in sostituzione da parte della società Gecap s.p.a..

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a quattro motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sostiene che le intimazioni di pagamento notificate alla contribuente prima della cartella esattoriale erano atti definitivi autonomamente impugnabili, sicchè la cartella avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. Sostiene che la contribuente non aveva provato che l’importo, provvisoriamente trattenuto nelle more dell’effettiva liquidazione dell’indennità annuale riscossa per conto dell’erario, era stato trasferito alla società Gecap S.p.A.. I giudici di appello avevano confermato il ribaltamento del principio dell’onere della prova ritenendo che la nuova concessionaria subentrante, Gecap S.p.A., avesse assorbito tutti i rapporti attivi e passivi delle precedenti esattorie, tra cui il trasferimento delle tolleranze. La CTR aveva anche disatteso la documentazione probatoria fornita dall’Ufficio atta dimostrare che il debitore delle somme dovute all’erario per recupero delle tolleranze era P.T., ex esattore di (OMISSIS), e non la subentrante concessionaria Gecap S.p.A.. Tali documenti consistevano nella decisione della commissione provinciale di Foggia nonchè nei verbali della commissione stessa e nella intimazione di pagamento che erano stati notificati alla d.M.. Tutti tali documenti confermavano che l’unico debitore era la predetta D.M.M. quale erede di P.T..

5. Con il terzo motivo deduce motivazione insufficiente in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha fondato la propria decisione sul fatto che l’agenzia delle entrate, con nota numero 27/1/98, aveva revocato le tolleranze per il 1987 all’esattore P. con l’obbligo di versamento in sostituzione da parte della Gecap s.p.a., non considerando che detta nota prendeva in esame un’annualità diversa da quelle per cui è causa.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 nonchè omessa motivazione in ordine un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha posto a fondamento della propria decisione la nota numero 27/1/98 che era stata inammissibilmente prodotta con memoria del 21 novembre 2005, vale a dire il giorno precedente l’udienza pubblica fissata per il 22 seguente.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il generico rinvio alle disposizioni di cui al titolo 2^ del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, apposto in calce al sollecito di pagamento di un tributo, non è sufficiente a soddisfare l’obbligo d’indicazione del termine per l’impugnazione e dell’autorità cui è possibile ricorrere, imposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3,comma 4, quale manifestazione del principio di leale collaborazione dell’Amministrazione finanziaria con il contribuente ed a tutela del diritto di difesa di quest’ultimo, con la conseguenza che, in sede di impugnazione della cartella di pagamento successivamente notificata, non può ritenersi preclusa la contestazione nel merito della pretesa tributaria (Cass. n. 1823 del 28/01/2010; Cass. n. 20634 del 30/07/2008).

2. Il secondo motivo è inammissibile. Ciò in quanto la ricorrente censura sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c. la valutazione degli elementi probatori operata dalla CTR, la quale ha ritenuto che la contribuente, avanti al primo giudice, aveva dimostrato i fatti a suo discarico producendo documentazione e depositando memorie. Invero è stato più volte affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. n. 26110 del 30/12/2015; Cass. n. 8315 del 04/04/2013).

3. Il terzo motivo è infondato in quanto il riferimento operato dalla CTR alla nota numero 27/1/98, con cui l’agenzia aveva revocato le tolleranze per il 1987 all’esattore P. con l’obbligo di versamento in sostituzione da parte della Gecap s.p.a., pur non attenendo alle annualità 1985 e 1986 per cui è causa, è una ulteriore motivazione addotta dai giudici di appello in aggiunta a quella relativa al fatto che la contribuente, avanti al primo giudice, aveva dimostrato i fatti a suo discarico producendo documentazione e depositando memorie, di talchè il motivo svolto non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata la cui motivazione poggia su una ragione autonoma che non è stata fatta oggetto di idonea censura.

4. Il quarto motivo rimane assorbito.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018

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