Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6517 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017,  n. 6517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28898/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FERRONI;

– ricorrenti –

contro

M.M.;

– intimati –

avverso il decreto n. 8320/2015 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il

05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Lucca, con il decreto n. 3179 del 2015 (pubblicato il 5 novembre 2015, ma comunicato il 6 successivo), ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. proposta, in relazione alla domanda di ammissione del proprio credito professionale, anche in prededuzione, dall’avv. S.M., in quanto riguardante attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e quella di redazione e deposito della domanda di concordato preventivo della società in bonis, crediti ammessi tutti al passivo ma in una misura inferiore a quella richiesta e, per di più, non in prededuzione, difettando l’utilità per la procedura, con riferimento all’attività preparatoria, non essendo andata in porto la domanda concordataria.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il professionista.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive da parte del ricorrente.

Il ricorso per cassazione, articolato in due mezzi, risulta manifestamente fondato, in relazione a tutti e due i motivi:

a) quanto al primo (quantum del credito richiesto), in ragione del principio enunciato da questa Corte ((Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13743 del 20/09/2002), secondo cui “in materia di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di giudizio L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29, il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ma, qualora se ne discosti, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione”) avendo il Tribunale escluso, senza una reale motivazione, la maggior misura domanda dal professionista, essendosi limitato ad affermare la non vincolatività del parere del COA ma senza poi spiegare perchè al creditore non spettasse la misura maggiore, secondo il prospetto analitico allegato e su cui era fondata la richiesta;

b) quanto al secondo (prededuzione per il credito professionale relativo alla preparazione della domanda di concordato preventivo) alla luce del principio enunciato da questa Corte ((Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22450 del 2015), secondo cui “il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest’ultima procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, comma 2, L. Fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti”) avendo il Tribunale escluso quella qualità del credito, in contrasto con il principio richiamato.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassato il decreto impugnato, con rinvio della causa, per un nuovo esame condotto alla luce dei principi enunciati, al Tribunale di Lucca in diversa composizione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Lucca in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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