Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6517 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. III, 09/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32942/2019 proposto da:

I.F., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Massimo Rizzato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 633/2019 (Ndr: testo originale non

comprensibile) della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata

l’08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, I.F., cittadino nigeriano (Edo State), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ancona, resa pubblica l’8 maggio 2019 (ed emessa a seguito di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 15938 del 2018), che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine per le violenze e intimidazioni subite da membri di una “confraternita di persone che avrebbe voluto a tutti i costi l’affiliazione alla medesima del padre”) era affatto generico, mai circostanziato, anche in riferimento alle violenze e minacce, che non sarebbero state dirette nei confronti dello stesso richiedente, là dove, peraltro, la stessa narrazione non era compatibile con le informazioni generali sulla Nigeria quanto all’operare di “società segrete”; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè non risultava, in base a COI 2017/2019 (tra cui: HR-USA 2017; EASO 2018; WR 2019; scheda presente sul sito “Viaggiaresicuri” del Ministero degli esteri), che nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) vi fosse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in danno della popolazione civile.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che esso richiedente non avesse “soddisfatto le condizioni” di cui alla citata norma in mancanza di prove documentali sulla vicenda personale, la cui natura (minacce da organizzazione criminale) non ne consentiva affatto.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver la Corte territoriale negato il riconoscimento di tale forma di protezione sussidiaria nonostante che pronunce di altri giudici (soprattutto di merito: si citano sentenze emesse da varie Corti territoriali tra il 2013 e il 2016) ne avevano ravvisato i presupposti in relazione all’Edo State.

3. – I motivi – da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi – sono inammissibili.

Il primo motivo è inammissibile in quanto la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, è avulsa da qualunque censura avverso il mancato riconoscimento, nel giudizio di merito, di forme di protezione internazionale che non siano la protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c). Ne consegue che, formatosi il giudicato sul rigetto della domanda di riconoscimento di dette ulteriori forme di protezione internazionale, rispetto alle quali avrebbe avuto rilievo una delibazione in punto valutazione della credibilità del richiedente, diviene invece irrilevante una siffatta delibazione rispetto all’esame della domanda di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), giacchè, su tale domanda, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente.

Ciò posto, è inammissibile anche il secondo motivo.

La Corte territoriale, ai fini dell’esame della domanda dell’ I. di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha esaminato in base a COI attendibili e aggiornate (cfr. sintesi nel “Rilevato che”; là dove il richiamo al sito “Viaggiaresicuri” è solo di ulteriore e non decisivo supporto alle altre fonti informative) la situazione della zona di provenienza del richiedente (Edo State in Nigeria), escludendo che ivi sussistesse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in danno della popolazione civile.

Le censure di parte ricorrente aggrediscono l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, peraltro neppure evocando COI, ma, in via del tutto generica, precedenti giudiziaria anche risalenti, così da veicolare una censura volta ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita alla luce del vizio attualmente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA