Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6516 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17827/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

H.S., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Patruno,

(Pec: felice.patruno.pec.studiopatruno.it) come da procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2038/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d’appello di Bari, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto a H.S. ((OMISSIS)) lo status di rifugiato in ragione della sua omosessualità e del correlato pericolo di subire persecuzioni in patria;

l’intimato si è difeso con controricorso;

il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo l’avvocatura erariale denunzia la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 7, 8 e art. 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, censurando la sentenza per aver genericamente affermato l’attendibilità del racconto del richiedente senza alcuna concreta valutazione di buona fede soggettiva;

col secondo mezzo denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è inammissibile;

va precisato che nessuna censura è posta con riferimento al tipo di misura prescelta dalla corte d’appello (il rifugio politico);

viceversa tutto il ricorso si incentra sul profilo della valutazione di credibilità personale;

III. – sennonché quello relativo alla credibilità soggettiva è un giudizio di fatto, nella specie dalla corte d’appello motivato con specifico riferimento sia agli indici di attendibilità intrinseca (precisione, coerenza, consequenzialità della narrazione), sia agli indici di riscontro in ordine alla legislazione dello stato di origine, nel quale l’omosessualità è penalmente sanzionata; anche la mancanza di denunce in merito agli episodi discriminatori, sulla quale mancanza insiste l’avvocatura ricorrente, è stata in vero considerata dalla corte territoriale, sul non implausibile rilievo che la criminalizzazione dell’omosessualità nell’ordinamento interno del (OMISSIS) induce a spiegarne la ragione;

ne consegue che, per quanto rivolto a sostenere l’esistenza di violazioni in iure, il ricorso si palesa finalizzato al semplice sovvertimento del giudizio di fatto;

IV. – non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese;

il controricorrente risulta infatti ammesso al patrocinio pubblico, donde il pagamento delle spese processuali processuali dovrebbe esser pronunciato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133) in favore dello Stato;

devesi dare continuità all’indirizzo interpretativo maggioritario secondo cui, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l’art. 133 medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. n. 18583-12, Cass. n. 30876-18);

V. – neppure rileva il disposto ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato – che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778-16).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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