Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6516 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO

GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1116/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

10.7.08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Palermo con sentenza 10-17.7.08 dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) contro la sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato il diritto di M.M. alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dei sessantacinque anni di età.

La Corte di merito riteneva che l’appello, proposto con atto depositato il 10.4.06, fosse tardivo in quanto la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Palermo il 20.10.05, era stata notificata il 19.12.05. Quanto alla ritualità della notifica osservava che la menzione del procuratore costituito dell’INPS e del suo domicilio in Trapani nell’intestazione della sentenza, unitamente alla notifica di questa presso il medesimo indirizzo, sede legale dell’INPS in Trapani, facevano ritenere che la notifica fosse stata ritualmente effettuata al procuratore costituito.

L’INPS ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 179, 285, 325-327, 434 e 479 c.p.c..

Nella specie non c’era stata una notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto, come si evinceva dalla relata di notificazione, la sentenza era stata notificata all’INPS in Trapani nell’indirizzo indicato in ricorso, corrispondente a quello dell’ufficio legale, ma non all’avvocato dell’Istituto già difensore in primo grado, o presso di esso, ma semplicemente all’Istituto “in persona del legale rappresentante” pro tempore.

Non svolgeva attività difensiva M..

Il consigliere relatore depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito.

Il ricorso è fondato, non essendo nella specie sufficiente il generico riferimento all’ufficio legale senza l’indicazione dello specifico difensore della parte nel precedente grado di giudizio, necessaria affinchè la notifica potesse ritenersi eseguita “al procuratore costituito” a norma degli artt. 285 e 170 c.p.c., comma 1. Irrilevante è la circostanza che tale procuratore fosse indicato nell’intestazione della sentenza; in difetto di una forma di richiamo in sede di notificazione, essa era inidonea ad integrare la carente specificazione del destinatario della sentenza.

Ne consegue quindi che, non possedendo la notifica della sentenza i requisiti di cui agli artt. artt. 285 e 170 c.p.c., comma 1, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro in termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ex art. 327 c.p.c..

Essendo la sentenza pubblicata il 20.10.05, l’atto di appello deve essere ritenuto tempestivamente proposto, essendo stato depositato nella cancelleria del giudice il 10.4.06.

Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto.

Cassata l’impugnata sentenza, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Palermo, la quale, in diversa composizione, procederà all’esame dell’appello e provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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