Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6516 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26770-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO

ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Parma, con il decreto depositato il 2 ottobre 2015, nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del GD, che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa individuale artigiana del signor C.G. (” C.G. SMG”), ha respinto le doglianze proposte e confermato integralmente il provvedimento reclamato.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il signor C.G., con due mezzi.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia, con la precisazione della inammissibilità – più che di rigetto – del ricorso per cassazione, così come notificata alla parte costituita nel presente procedimento, dalla quale sono state mosse osservazioni critiche che non appaiano incisive rispetto a quanto osservato nella ipotizzata soluzione del caso. Il ricorso per cassazione, infatti, risulta inammissibile allo stesso modo di quanto ha, al riguardo, affermato questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016) a proposito del “decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore, di cui alla L. n. 3 del 2012, artt. 6 e 7, comma 1 – bis, ed art. 8” (in ordine al quale, “non precludendo(si) a quest’ultimo – benchè nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti”, esso risulta “privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione”): e allo stesso modo occorre concludere per il decreto reiettivo reso nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del GD, che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa individuale artigiana.

Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L.Fall., art. 162, comma 2, cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27073 del 2016).

Peraltro, al procedimento per la definizione dell’accordo, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c., come nella specie è avvenuto, con esito negativo, ma senza che detto esito (difettando i requisiti canonici della decisorietà e definitività del provvedimento impugnato) escluda la reiterabilità della proposta di accordo di composizione della crisi, cosicchè deve essere esclusa la ricorribilità davanti a questa Corte.

Alla inammissibilità del ricorso, non avendo l’intimato Organismo di composizione ella crisi svolto difese in questa fase del giudizio, consegue il solo raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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