Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6516 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. III, 09/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32705/2019 proposto da:

T.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mario Novelli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 822/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata l’08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, oltre ad istanza di rimessione in termini, T.L., cittadino del Gambia, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ancona, resa pubblica l’8 giugno 2018, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. – Il ricorso è inammissibile (ciò esimendo il Collegio di dare contezza dei motivi di ricorso).

Esso, infatti, è stato proposto tardivamente rispetto al termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., nella attuale formulazione applicabile ratione temporis.

La sentenza impugnata è stata pubblicata l’8 giugno 2018 e non risulta notificata; il ricorso è stato notificato il 18 ottobre 2019 al Ministero dell’interno: dunque, ben oltre il predetto termine semestrale di decadenza dall’impugnazione.

2. – Nè può trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termini che il ricorrente ha proposto unitamente al ricorso, allegando che: a) in applicazione della sentenza del Tribunale di Macerata era stato rinchiuso nella casa circondariale di Modena dal 10 maggio 2018 al 25 settembre 2019; b) l’impugnata sentenza della Corte di appello di Ancona veniva pubblicata (l’8 giugno 2018) un mese dopo il suo trasferimento in carcere; c) “l’Avv. Federico Gasparri”, suo difensore per il procedimento in appello (RG. n. 522/2018) non era “riuscito a rintracciar(lo) anche perchè (esso ricorrente), precedentemente ospitato in una struttura per richiedenti asilo gestita dall’associazione GUS, aveva abbandonato il progetto in data 17 ottobre 2017”; d) che il difensore nominato d’ufficio per il procedimento penale, “diverso dal predetto difensore, ignorava la pendenza del procedimento in Corte di appello di Ancona”; e) “solo dopo la scarcerazione (esso ricorrente) si recava presso lo studio dell’Avv. Gasparri per avere notizie del procedimento in appello”, venendo “in quel frangente… a conoscenza della conclusione del procedimento RG n. 522/2018 e della decorrenza dei termini per l’impugnazione in Cassazione”; f sussisterebbero, dunque, i presupposti per la rimessione in termini.

2.1. – Giova, anzitutto, premettere – alla luce dell’orientamento di questa Corte (Cass. n. 30512/2018; Cass., S.U., n. 4135/2019) che l’istituto della rimessione in termini (disciplinato dall’art. 153 c.p.c., quale norma parametro ratione temporis), applicabile anche a situazioni esterne e strumentali al processo, come la decadenza dal diritto di impugnazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – e non già un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione.

Nella specie, la decadenza dall’impugnazione in questa sede non trova riscontro in una causa non imputabile al T. (nei termini innanzi definiti), giacchè le sue stesse allegazioni a sostegno dell’istanza di rimessione in termini sono smentite dagli atti dal medesimo ricorrente prodotti (cfr. fascicoli di parte del primo e del secondo grado).

Il giudizio di appello (iscritto al Rg. n. 522/2018) è stato promosso avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 2 febbraio 2018, nel giudizio iscritto al Rg. n. 5281/2017, in cui il T. era difeso dall’avv. Gasparri.

L’impugnazione in appello, però, non è stata proposta con il ministero dell’avv. Gasparri, bensì con quello dell’avv. Ilenia Catalini, alla quale il T. ha rilasciato procura il 3 marzo 2018.

Ed è, infatti, l’avv. Catalini il difensore del T. menzionato nell’epigrafe della sentenza n. 822/2018 emessa dalla Corte di appello di Ancona nel giudizio iscritto al Rg. n. 522/2018, impugnata in questa sede, per cui è lo stesso avv. Catalini (la quale ha, del resto, attestato la conformità della sentenza di appello, depositata in copia analogica in questo giudizio di cassazione, all’originale presente nel fascicolo informatico) ad esser stato il destinatario della comunicazione del deposito della medesima sentenza di secondo grado, quale procuratore costituito in quel giudizio.

Dunque, al fine di configurare una causa non imputabile per l’intempestiva impugnazione in questa sede, risultano del tutto irrilevanti i rapporti che il T. assume aver avuto con l’avv. Gasparri.

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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