Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6515 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. III, 09/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26210 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.C., (C.F.: (OMISSIS)), I.N., (C.F.: (OMISSIS)),

C.O., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata dalla madre e

amministratrice di sostegno I.N., rappresentati e difesi,

giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Pasquale Carlino

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura N.E.M.;

GENERALI ITALIA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura P.M.;

entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avvocati Gaetano Del Borrello (C.F.: (OMISSIS))

e Milena Liuzzi (C.F.: (OMISSIS));

VILLA DELLE QUERCE S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, U.S., rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Sergio Turrà (C.F.: (OMISSIS));

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore, F.E., rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati

Maria Caterina Grillo (C.F.: (OMISSIS)) e Giancarlo Crimaldi (C.F.:

(OMISSIS));

REGIONE CAMPANIA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato

Graziella Mandato (C.F.: (OMISSIS));

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX USL (OMISSIS) (C.F.: non indicato), in

persona del Commissario Liquidatore, legale rappresentante pro

tempore, F.M. rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avvocato Lorenzo Mazzeo (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrenti –

nonchè

P.D. (C.F.: non indicato);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

2696/2018, depositata in data 6 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7

ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.C. e I.N., anche quali genitori rappresentanti della figlia minore C.O., hanno agito in giudizio nei confronti di P.D. e di Villa delle Querce S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle complicanze (“sindrome ipossica prenatale in pretermine”, con conseguente “tetraparesi spastica”) insorte in occasione della nascita della piccola O., avvenuta presso la struttura sanitaria gestita dalla suddetta società, dove il P. svolgeva la propria attività di medico chirurgo.

Il P. ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione, MAA Ass.ni S.p.A. (poi divenuta Milano Ass.ni S.p.A. e oggi UnipolSai Ass.ni S.p.A.), per essere garantito in caso di soccombenza.

Anche Villa delle Querce S.r.l. ha chiamato in causa le proprie compagnie di assicurazione, Italiana Assicurazioni S.p.A. e Toro Ass.ni S.p.A. (oggi Generali Italia S.p.A.) per essere garantita in caso di soccombenza ed ha chiesto, inoltre, graduarsi eventualmente la propria responsabilità rispetto a quella del P..

Gli attori, sulla base delle difese dei convenuti e delle chiamate in causa, essendo emerso che la struttura convenuta operava in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a chiamare altresì in causa la Regione Campania nonchè la Gestione Liquidatoria della ex USL (OMISSIS).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli, il quale ha condannato, in solido, tutti i convenuti e tutti i chiamati in causa a pagare in favore degli attori l’importo di Euro 400.000,00, oltre accessori.

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha invece integralmente rigettato le domande proposte.

Ricorrono C.C., I.N. e C.O., sulla base di cinque motivi.

Resistono con distinti controricorsi: Villa delle Querce S.r.l.; Italiana Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.; UnipolSai Ass.ni S.p.A.; la Regione Campania; la Gestione Liquidatoria della ex USL (OMISSIS).

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 286,326,330,331 e 332 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione delle norme del procedimento con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4, (art. 360 c.p.c., n. 4). Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile l’appello, originariamente proposto da Italiana Assicurazioni S.p.A. nei confronti dei genitori di C.O., quali legali rappresentanti della stessa, dal momento che quest’ultima aveva raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

Emerge dagli atti che C.O. ha raggiunto la maggiore età, con conseguente acquisto della capacità processuale in proprio, nel corso del giudizio di primo grado, dopo la scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali (art. 300, ultimo comma, c.p.c.), onde non si è verificato alcun evento interruttivo del processo.

Emerge altresì che, su disposizione del giudice di secondo grado, la notificazione dell’appello ad C.O. è stata rinnovata ed ha quindi avuto luogo regolarmente (nei confronti della madre della stessa, che aveva assunto la qualità di amministratrice di sostegno della figlia incapace e che, a seguito di tale notificazione, si è regolarmente costituita in giudizio).

L’atto di appello, dunque, è stato correttamente notificato al difensore costituito in primo grado per C.O. (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467 – 01), anche se in esso avrebbe dovuto essere indicata come parte (anche in senso formale, oltre che sostanziale) direttamente quest’ultima e non i suoi genitori.

In questa situazione, l’indicazione, nel suddetto atto di appello, della maggiorenne come parte solo in senso sostanziale (avvenuta sul presupposto che essa fosse ancora rappresentata dai genitori e dunque questi avessero qualità di parti del processo in senso formale, e ciò anche a prescindere dalla circostanza che quanto meno la madre è risultata poi in effetti dotata della rappresentanza della figlia, quale sua amministratrice di sostegno), poteva determinare al più una incertezza sul requisito di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, il che avrebbe dovuto dar luogo alla rinnovazione della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., primi tre commi, come è di fatto avvenuto, determinandosi, per ciò solo, la sanatoria di ogni eventuale nullità.

E’ opportuno aggiungere – per completezza – che sull’iniziale litisconsorzio facoltativo, conseguente alla scindibilità delle cause proposte dagli attori, si era innestato un litisconsorzio unitario o necessario processuale, a seguito delle difese della convenuta Villa delle Querce S.r.l., che aveva chiesto l’accertamento dell’esclusiva responsabilità del P. e comunque la graduazione delle responsabilità, nonchè la rivalsa (cfr. pag. 8 del ricorso), accertamenti che dovevano avvenire necessariamente in contraddittorio sia degli originari attori, sia dell’altro convenuto.

Inoltre la stessa chiamata in causa delle compagnie di assicurazione della responsabilità civile, da parte dei convenuti, aveva fatto insorgere un litisconsorzio necessario unitario o processuale fra tutte le originarie parti del processo e dette compagnie, sia con riguardo a ciascuna delle domande originarie introdotte dai tre attori, sia con riguardo alle domande della stessa casa di cura (cfr., sul punto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 – 01).

Anche sotto tale aspetto, di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, risulta giustificato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della maggiorenne ai sensi dell’art. 331 c.p.c., emesso dal giudice di appello. Infine, è altresì da considerare che, anche a prescindere dal richiamato litisconsorzio necessario unitario o processuale, la regolare costituzione in giudizio della parte divenuta maggiorenne, pur in presenza di una sua evocazione in giudizio ipoteticamente prima inesistente e non invece nulla, avrebbe determinato la sanatoria di ogni vizio del contraddittorio da quel momento e, dunque, da un momento che si collocava entro il termine lungo per impugnare, che era quello annuale (sentenza di primo grado in data 14 giugno 2011; costituzione in appello della C., a mezzo della madre, quale sua amministratrice di sostegno, in data 4/6 giugno 2012; cfr. pag. 22 del ricorso).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Nullità del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, “per apparente motivazione” ma sostanziale “mancata motivazione” della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

2.1 Va certamente esclusa la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c.. La decisione risulta infatti assunta dalla corte di appello sulla base del prudente apprezzamento delle prove acquisite. D’altronde le relative censure non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto).

2.2 Va del pari esclusa la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4. La motivazione della sentenza impugnata non è infatti apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico.

Secondo i ricorrenti, vi sarebbe una insanabile contrasto tra le conclusioni della prima relazione del consulente tecnico di ufficio e la relazione integrativa formulata dallo stesso, con conseguente contraddittorietà logica della decisione della corte di appello, che ad entrambe tali relazioni ha fatto riferimento nel rigettare le domande proposte.

In realtà, la prospettazione dei ricorrenti non trova conferma in quello che emerge dagli atti (e ciò al di là del fatto che i passi delle due relazioni del consulente espressamente richiamati nel ricorso non consentono di comprendere appieno il senso delle stesse, il che comporterebbe un difetto di specificità della censura ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). Il consulente tecnico, nella sua relazione integrativa, ha confermato le conclusioni dell’originaria relazione, in cui era stata esclusa ogni responsabilità nelle condotte imputabili al medico ed alla struttura, sull’assunto che i danni cerebrali della nascitura non erano riconducibili alla gestione del parto, ma derivavano da cause pregresse e/o comunque non fronteggiabili in tale sede, e si è limitato a correggere l’ipotesi formulata in un primo tempo, di una sofferenza fetale dovuta anche ad un’infezione preparto, in concausa con il distacco della placenta (ipotesi che lo stesso consulente ha riconosciuto essere dovuta ad una errata lettura di una cartella clinica).

Non emerge dunque, per quanto è possibile evincere dalla riproduzione del contenuto delle due relazioni di consulenza operata nel ricorso, il denunziato “contrasto” tra le rispettive conclusioni, che avrebbe determinato il vizio logico della sentenza impugnata. YTanto non esime peraltro, dall'(Ndr: testo originale non comprensibile) che il motivo pretende di (Ndr: testo originale non comprensibile) su elementi (Ndr: testo originale non comprensibile) rispetto alla motivazione, il che è motivo della violazione dell’art. 152 c.p.c., n. 4.

2.3 I ricorrenti sostengono inoltre che sarebbe stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione alla entità delle perdite ematiche riferite telefonicamente dalla puerpera al medico).

In realtà nella sentenza impugnata (cfr. pag. 8, ultimi 12 righi), anche tale circostanza viene presa in esame: anche tale censura risulta quindi infondata.

2.4 La corte di appello ha in effetti – anche attraverso il richiamo alle relazioni del consulente tecnico di ufficio – preso certamente in esame tutti i fatti storici principali e, in particolare, ha espressamente preso in esame la condotta del medico prima e durante il parto nonchè la condotta dei dipendenti della struttura sanitaria prima, durante e dopo il parto, escludendo tanto la sussistenza di una condotta colposa (sia da parte della struttura sanitaria che da parte del medico) quanto la certezza della sussistenza del nesso causale tra la condotta dei convenuti (colposa o meno che fosse, in particolare quella del medico) e il danno evento.

Con riguardo alla struttura sanitaria, ha infatti affermato che il personale sanitario di quest’ultima aveva proceduto correttamente, consigliando alla I. il ricovero presso una struttura pubblica ed approntando comunque la sala operatoria in un lasso di tempo congruo (secondo la stessa valutazione del consulente).

Con riguardo al medico, ha affermato che questi aveva dapprima correttamente diagnosticato il possibile distacco di placenta, di fronte ai sintomi riferiti telefonicamente dalla I., e giustamente consigliato il ricovero immediato presso una struttura idonea, ed aveva poi eseguito perfettamente l’operazione di taglio cesareo (fatto in verità pacifico), operando in tempi tecnici adeguati (secondo la stessa valutazione del consulente). Ha tra l’altro escluso (ancora una volta anche sulla base della espressa valutazione del consulente) una possibile responsabilità del medico per avere suggerito (peraltro su espressa richiesta della paziente) come possibile il ricovero anche presso la clinica privata invece che necessariamente in una struttura ospedaliera pubblica, trattandosi di strutture entrambe in astratto idonee all’effettuazione del parto cesareo urgente.

Con riguardo al nesso di causa tra la condotta dei convenuti e il danno evento, ha poi affermato – nella sostanza – che non vi era sufficiente prova del fatto che, laddove la I. si fosse ricoverata presso una struttura pubblica ospedaliera, sarebbe stata operata più rapidamente e, comunque, che non si sarebbero verificati ugualmente per la nascitura i danni cerebrali che ne hanno causato l’invalidità.

Si tratta di motivazione adeguata, non apparente, nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico (sia con riguardo alla insussistenza della condotta colposa che con riguardo alla mancata prova della sussistenza del nesso di causa), conforme del resto in diritto all’indirizzo di questa Corte secondo il quale l’incertezza della causa del danno evento resta a carico del danneggiato (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18102 del 31/08/2020, Rv. 658517 – 01).

Le censure dei ricorrenti, in definitiva, si risolvono nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e di una diversa ricostruzione dei fatti, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Anche questo motivo è infondato.

Il fatto di cui si lamenta l’omesso esame (e cioè la valutazione del tempo trascorso tra la telefonata della I. al proprio medico e l’effettuazione del taglio cesareo) è stato in realtà preso in considerazione.

La corte di appello ha certamente valutato la dimensione diacronica degli eventi anteriori al parto, accertando in fatto che il ricovero presso la clinica era avvenuto alle ore 20.00 e richiamando la relazione del consulente tecnico di ufficio, nella parte in cui quest’ultimo aveva affermato che i danni alla nascitura non potevano essere insorti tra le 19.00 (orario in cui secondo i ricorrenti sarebbe avvenuto il colloquio telefonico tra la puerpera ed il medico) e le 21.00 (orario di trasferimento della piccola nata all’Ospedale (OMISSIS)); è stata dunque presa in considerazione anche la condotta del medico a seguito della telefonata in cui gli era stato riferito dell’emorragia ed egli aveva consigliato il ricovero della partoriente.

Anche in questo caso, le censure dei ricorrenti si risolvono, nella sostanza, in una richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e di una diversa ricostruzione dei fatti, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

4. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., in materia di responsabilità medica e sanitaria (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di interpretazione dei negozi giuridici in genere di cui all’art. 1362 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 111 Cost., e degli artt. 1218, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con i motivi di ricorso in esame, i ricorrenti ribadiscono che, a loro avviso, data la situazione di pericolo, il medico avrebbe dovuto indirizzare la I. presso una struttura pubblica e/o recarsi immediatamente alla clinica privata per effettuare l’operazione di taglio cesareo, e che la corte di appello avrebbe errato nell’affermare che i danni alla nascitura erano derivati da “altre cause”, essendo invece derivati dalla tardività dell’intervento.

Si tratta di una sostanziale riproposizione delle censure già contenute nei due precedenti motivi di ricorso, per cui può farsi rinvio alle osservazioni sopra svolte in relazione a detti motivi (e ciò è a dirsi, in particolar modo, per quanto riguarda la corretta applicazione dei principi di diritto in ordine all’accertamento della colpa e del nesso di causa in tema di responsabilità medica).

5. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo giusti motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’alterno andamento del processo nei gradi merito, delle ragioni di compensazione già individuate dai giudici di secondo grado e della oggettiva peculiarità della questione di natura processuale posta con il primo motivo del ricorso.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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