Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6514 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15618/2020 proposto da:

K.B.E., elettivamente domiciliato in Roma via del Casale

Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 6144/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – K.B.E., dal (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 15 ottobre 2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il suo appello avverso ordinanza di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombenti sul giudice della protezione internazionale e vizio di motivazione.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, sul rilievo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a valutare il rischio di danno grave solo esaminando la fondatezza dell’accusa di omosessualità del ricorrente, omettendo qualsiasi accertamento in merito alla situazione degli accusati di omosessualità.

Il terzo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e art. 19, comma 2, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19: “Si rileva l’errore di diritto in cui è incorsa la Corte d’appello di Roma nell’indicare “alcuna valenza probatoria” alla documentazione depositata che la stessa Corte indica come sussistente in atti”; si aggiunge che il giudice di merito non avrebbe effettuato alcun giudizio comparativo tra la situazione in patria e quella raggiunta in Italia, ove il ricorrente sarebbe titolare di regolare contratto di lavoro subordinato.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è “sotto soglia”, e allora si ricade nell’art. 360, n. 4; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non dire che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nel caso di specie: a) non è dedotto nel motivo alcun fatto la cui considerazione sarebbe stata omessa; b) il giudice di merito ha motivato sul perché la narrazione in ordine alla sua omosessualità non fosse credibile.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Una volta esclusa la credibilità della narrazione del richiedente non aveva alcun senso che la Corte d’appello approfondisse la condizione degli omosessuali in (OMISSIS), evidentemente ininfluente ai fini del decidere, visto che K.B.E. non risulta essere omosessuale.

4.3. – E’ inammissibile il terzo mezzo.

Esso non ha difatti nulla a che vedere con una censura di violazione di legge, tantomeno concernente le disposizioni richiamate in rubrica, essendo viceversa diretto a ribaltare il giudizio di merito, insindacabile in questa sede, con cui la Corte territoriale ha ritenuto che la documentazione prodotta dal richiedente non avesse rilevanza probatoria, il che esime dall’osservare che dal ricorso non riesce neppure a comprendersi quale sarebbe l’attività lavorativa che K.B.E. asseritamente svolge.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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