Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6513 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6513
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17543/2019 proposto da:
Ministero dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
A.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di
cassazione, difeso dall’avvocato Ottaviano Antonio, per procura in
atti;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il
06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – Il Ministero dell’interno ricorre per tre mezzi, nei confronti di A.F., contro il decreto del 6 maggio 2019 con cui il Tribunale dell’Aquila che ha riconosciuto a quest’ultimo lo status di rifugiato.
2. – A.F. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza per motivazione assente, meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria in ordine ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.
Il terzo mezzo denuncia nullità della sentenza per motivazione assente, meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria in ordine ai criteri di valutazione della credibilità del richiedente.
RITENUTO CHE:
4. – Sono fondati il primo ed il terzo mezzo, che vanno esaminati simultaneamente.
Il decreto si protrae per 16 pagine svolgendo perlopiù considerazioni di ordine generale sulla protezione internazionale, prive di qualunque interesse per i fini della decisione del caso concreto.
Dopodiché:
-) il giudizio di credibilità del richiedente, giudizio che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 impone in ogni caso, ove la sua narrazione non sia suffragata da prove, è nella specie totalmente omesso, poiché affidato ad una mera formula di stile (“il richiedente ha circostanziato in modo dettagliato gli avvenimenti che lo hanno spinto alla fuga e non avrebbe potuto documentare, stante anche la perdita di ogni contatto con i familiari, le vicende narrate”, in assenza di qualunque valutazione della intrinseca credibilità del racconto), la quale si risolve in motivazione meramente apparente;
-) l’analisi concernente la setta degli (OMISSIS), alla quale il richiedente avrebbe rifiutato di affiliarsi, è svolta con riguardo ad un’area corrispondente “approssimativamente agli Stati (OMISSIS) e (OMISSIS)”, la quale non desta il benché minimo interesse, visto che il richiedente proviene dall'(OMISSIS), con l’ulteriore conseguenza che la situazione degli (OMISSIS) in tale contesto neppure vale a confermare ab extrinseco il racconto fatto.
Il secondo mezzo è assorbito.
5. – Il decreto è cassato e rinviato al Tribunale dell’Aquila in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e terzo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale dell’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022