Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6513 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29768/2015 proposto da:

D.G., T.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato MARCO MANCINI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA PALOCCO 84 SCARL, in persona del Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA SANTILLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO CASARANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2330/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso che:

Con sentenza in data 7-14 aprile 2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da T.M. e D.G. avverso la sentenza del Tribunale, di rigetto dell’impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa edilizia Palocco 84 del 16/11/2005, di esclusione dai detti coniugi dalla compagine sociale, comunicata il 2/2/2006. Hanno proposto ricorso T. e D., sulla base di un unico motivo.

Si difende la Cooperativa con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Rileva quanto segue:

1.1.- L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto la tardività dell’impugnazione della delibera consiliare ex art. 2533 c.c., come già ritenuto dal Tribunale, escludendo l’efficacia sanante della notifica della citazione avvenuta il 27/4/06, in quanto il 31 marzo 2006 era stata solo tentata la notifica(l’uff. giud. aveva attestato di non avere notificato l’atto perchè la società destinataria risultava trasferita”, il successivo tentativo dell’11/4/06 – dopo lo spirare dei 60 gg. – non aveva avuto esito, avendo l’uff. giud. rinvenuto all’indirizzo il bar (OMISSIS)).

Trova applicazione nel caso la recente pronuncia delle Sez. U. del 20/7/2016, n. 14916, secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Nel caso di specie, non essendo avvenuta la consegna dell’atto, nel senso lato indicato dalle Sezioni unite, si deve pertanto ritenere solo tentata la notificazione e quindi correttamente esclusa la sanatoria dalla Corte di merito.

2.1.- Il ricorso va pertanto rigettato; le spese si intendono compensate, atteso il recente pronunciamento delle Sezioni unite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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