Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6513 del 04/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6513 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28418-2014 proposto da:
GIANNONE MARTELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PASQUALE LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio
dell’avvocato MARCO OLIVETI, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO MEONI MARIO & C. S.R.L.,in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
COLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO
BIGLIARDI, giusta mandato in calce al controricorso;
– con troricorren te )2-34.

Data pubblicazione: 04/04/2016

nonchè contro

SALVINI RICCARDO;

intimato

avverso il decreto del TRIBUN_ALF, di FIRENZE, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE;
udito l’Avvocato FRANCESCO BUONOMINI, per delega
dell’Avvocato MARCO OLIVETI, che si riporta e insiste per
l’accoglimento.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 22 luglio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.:
«Con decreto in data 29 ottobre/3 novembre 2014, il
Tribunale di Firenze ha liquidato i compensi ai due
curatori (la rag. Giannone ed il dr. Salvini) del
fallimento Meoni Mario & C. srl, attribuendo una somma
al dr. Salvini e stabilendo per la rag. Giannone «Nulla
alla Rag. Giannone ritenuto esaustivo quanto dalla
stessa già incassato».
Avverso la decisione ha proposto ricorso straordinario
per cassazione la rag. Giannone, con atto notificato il
21 novembre 2014, sulla base di due motivi (violazione
del principio del contraddittorio; inesistenza della
motivazione e violazione delle norme in materia di
modalità di liquidazione del compenso del curatore:
art. 39 RD 267/42 e artt. 1 e 4 DM 30/12).
La Curatela ha resistito con controricorso; il dr.
Salvini in proprio non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente fondato, nei limiti
della motivazione che segue, giacché il decreto appare
del tutto mancante della motivazione, con riferimento
sia all’esclusione di alcun ulteriore compenso in
favore della rag. Giannone sia della concreta
ripartizione delle somme dovute ai professionisti
succedutisi nella veste di curatori fallimentari. E,
ovviamente, non potendosi il provvedimento giudiziale
integrare con le ragioni svolte in fatto nel
controricorso della Curatela.
Ric. 2014 n. 28418 sez. M1 – ud. 19-02-2016
-2-

03/11/2014;

Ric. 2014 n. 28418 sex. M1 – uci. 19-02-2016
-3-

Infatti, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6202
del 2010; Sez. 2, Sentenza n. 2210 del 2008)ha già
enunciato il principio di diritto secondo cui: « La
liquidazione del compenso del curatore fallimentare
deve essere specificamente motivata
mediante
la
indicazione del criteri seguiti, al sensi dell’art. 39
della legge fall., in relazione alla disciplina
regolamentare richiamata (d.m. 28 luglio 1992 n. 570),
risultando altrimenti nullo 11 decreto di liquidazione.
(Nella specie, la S.C. ha cessato con rinvio il decreto
di liquidazione contenente solo un riferimento alla
consistenza dell’attivo e del passivo)».
Più in particolare, con riferimento alla successione di
due professionisti nella funzione, ha affermato che:
«È affetto da carenza assoluta di motivazione,
denunciabile con ricorso straordinario per cassazione
ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale
fallimentare liquidi il compenso a due curatori
succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul
complessivo ammontare dell’attivo realizzato, senza
precisare
realizzato
da
l’ammontare
dell’attivo
ciascuno di essi, e senza determinare, all’interno dei
l’esatta
così
identificati,
percentuale
valori
applicata tra il minimo e il massimo astrattamente
previsti, sulla base del criteri di cui agli artt. l e
2 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570 (applicabile nella
specie “raCione temporis”), i quali, anticipando il
criterio di proporzionalità successivamente introdotto
nell’art. 39 della legge fall. dall’art. 37 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5, mirano a temperare 11 criterio di
cassa della realizzazione dell’attivo con quello di
competenza, nei casi in cui 11 momento solutorio
conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia
curatore
temporalmente ricadente nella gestione del
subentrato, pur essendo casualmente riferibile ad
(Nello
operazioni condotte dal curatore revocato».
stesso senso,quanto alla disciplina applicabile, Cass.
«Tale disciplina
secondo cui
n.
13551 del 2012,
sostanzialmente anticipa il criterio di proporzionalità
Fall., art.
39,
testualmente introdotto nella L.
novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 37, con
effetto dal 16 luglio 2006, e che non si applica al
caso in esame, ai sensi dell’art. 150 del medesimo
fallimento dichiarato con
D.Lgs.,
risultando
il
sentenza 13/1983 e la procedura pendente alla data di
entrata in vigore della riforma»).
principio del
del
(violazione
primo motivo
Il
contraddittorio), peraltro, non appare fondato avendo
la curatrice, rag. Giannone, proposto istanza congiunta
di liquidazione con il dr. Salvini.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale,
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.,

con

Considerato che il Collegio condivide la proposta di
definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non risultano essere state mosse critiche od
osservazioni sostanziali;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto; cassata
la sentenza impugnata, in ragione dei principi di
diritto sopra enunciati, con rinvio della causa al
che – in diversa composizione
Tribunale a quo,
deciderà anche delle spese di questa fase.
PQM
il decreto
La Corte accoglie il ricorso, cassa
le
spese di
impugnato e rinvia la causa, anche per
in diversa
questa fase, al Tribunale di Firenze,
composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6l a sezione civile della Corte di cassazione, il 19

apparendo il ricorso manifestamente fondato,
riferimento al secondo mezzo.».

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