Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6512 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 49/2021 proposto da:

O.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Giampà Francesco,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 622/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 622/2020 depositata il 5-6-2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da O.O., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese dopo essere stato minacciato da un gruppo di giovani mandati dal futuro marito di una ragazza che stava frequentando e che aveva tentato di proteggere ed aiutare, per evitarle un matrimonio forzato, aggiungendo di non avere alcun lavoro in patria. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione della (OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, art. 8, comma 3, artt. 14 e 27, artt. 10-16 diretttiva 2013/32/UE e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – Omessa audizione del richiedente, per non avere la Corte di merito dato corso ad una nuova audizione, date le gravi lacune di quella avvenuta in sede amministrativa, così violando il dovere di cooperazione istruttorio; (ii) con i motivi secondo e terzo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, artt. 2 e 3 CEDU, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7, 14 (lett. a e b) e 17, artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato, ai fini della protezione sussidiaria, le gravi inefficienze e la corruzione della polizia (OMISSIS)na, da cui non poteva ottenere protezione, e per avere la Corte d’appello ritenuto insussistenti sia il suo rischio di subire persecuzioni, sia una situazione di violenza indiscriminata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) nella zona di sua specifica provenienza ((OMISSIS)), citando fonti di conoscenza non aggiornate, mentre dal report Easo 2018 emergevano episodi di violenza in (OMISSIS) paragonabili a una guerra civile (pag. 16 scontri tra pastori e comunità agricole -); (ii) con il quarto motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 5, comma 6 T.U.I., artt. 2, 5 e 8 CEDU, artt. 2, 10, 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza effettuare istruttoria ufficiosa sulla situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese e sulla condizione di gravi carenze del sistema giudiziario e di polizia dello stesso Paese, nonché senza considerare che il richiedente è fuggito dal suo Paese per sottrarsi alla continua deprivazione di diritti umani.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della – costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. 23921/2020).

3. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Le censure difettano di specificità e si risolvono, in buona sostanza, in un’impropria richiesta di riesame dei fatti. Il ricorrente, nel dolersi della sua mancata audizione e del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi in ordine alla vicenda personale narrata, non indica quali circostanze, nel corso dell’audizione, avrebbe potuto chiarire e in che modo, nonché critica, peraltro in modo generico, il giudizio di non credibilità espresso con motivazione idonea dalla Corte d’appello, sollecitando una rivisitazione del merito.

In base all’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).

Inoltre l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata. Il ricorrente, che proviene dall'(OMISSIS), nel dedurre che le fonti indicate dalla Corte di merito non sono aggiornate, richiama il report Easo 2018 (pag. 16 ricorso) e ne riporta uno stralcio in ricorso, da cui, tuttavia, risultano “episodi di violenza che hanno coinvolto pastori e comunità agricole”, o scontri etnici, ossia situazioni non di rilevanza ai sensi dell’art. 14, lett. c) citato.

4. Anche il quarto motivo è inammissibile.

4.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

4.2. Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, allega genericamente di essere soggetto vulnerabile e richiama la situazione del suo Paese di grave deprivazione di diritti umani, nulla, peraltro, deducendo in ordine al suo inserimento in Italia. La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

5. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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