Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6512 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8729-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 345/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/03/2006 r.g.n. 776/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per, rinvio a nuovo ruolo, in

attesa decisione Corte Costituzionale.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lucca, regolarmente notificato, B.B., assunta con diversi contratti a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a., il primo dei quali stipulato il 2.10.1998 ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 ed in particolare per la necessità di sostituire una dipendente assente per maternità con diritto alla conservazione del posto, rilevava la illegittimità della apposizione del termine.

Chiedeva pertanto che, previa declaratoria di illegittimità del suddetto termine, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 21.10.2003 il Tribunale adito rigettava la domanda; in particolare il decidente, preso atto che l’assunzione era stata giustificata L. n. 56 del 1987, ex art. 23 per la necessità di sostituire altra dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, e preso atto, ancora, di come la ricorrente fosse stata assegnata, di fatto, a compiti diversi rispetto a quelli svolti dalla dipendente sostituita, ammetteva l’atto gestorio datoriale sulla base di un ragionevole criterio di scorrimento.

Avverso tale sentenza proponeva appello la B. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 28.2/20.3.2006, accoglieva il gravame e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente ed al pagamento in favore della stessa della retribuzione dall’8.5.2002.

In particolare la Corte territoriale, accertata l’esistenza di una radicale divergenza fra la causale dell’assunzione e l’effettiva utilizzazione dell’interessata, rilevava che la clausola appositiva del termine era da ritenere nulla e, conseguentemente, la lavoratrice doveva ritenersi parte di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’inizio dell’attività.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. con due motivi di impugnazione.

La lavoratrice intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione al combinato disposto degli artt. 414 e 434 c.p.c..

In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che il contratto a termine per cui è causa era stato stipulato con riferimento alla previsione dell’art. 8 del CCNL 1994, integrato dall’accordo collettivo 25.9.1997 (per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”), aveva ritenuto l’illegittimità del contratto in questione sotto il profilo dell’esigenza della specificazione della causale collettiva in una causale individuale; in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1987, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti.

La ricorrente osserva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dalla lavoratrice e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, sotto il profilo della genericità della deduzione, rilevando che la percezione da parte della lavoratrice di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 101 c.p.c. il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Il suddetto principio del contraddittorio, che si collega sul piano costituzionale con il diritto di difesa dichiarato dall’art. 24 Cost., pone al giudice il potere – dovere di controllare d’ufficio l’esistenza e la regolarità della vocatio in ius della parte nei cui confronti è posta la domanda giudiziaria.

Orbene, nel caso di specie dal contenuto della relata di notifica in data 21.3.2007 relativa al proposto ricorso per cassazione, risulta che l’Ufficiale giudiziario ha attestato di aver proceduto alla notifica dell’atto a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 2879.

Ne consegue che, perfezionandosi la notifica nei confronti del destinatario con la ricezione dell’atto, la società ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova, mediante deposito dell’avviso di ricevimento, di tale ricezione.

A tale adempimento non ha ottemperato la ricorrente non risultando l’avvenuto deposito di tale avviso di ricevimento, e non riscontrandosene tra l’altro la presenza nel fascicolo.

Da ciò consegue, non risultando la prova dell’avvenuta istaurazione del contraddittorio, che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va adottata in materia di spese non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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