Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6512 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1808-2009 proposto da:

FERROVIE del SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo

studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PORTALURI GIOVANNI, ANCORA LUCIANO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. COLUCCIA LUIGI,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 243/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

6.2.08, depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito per la ricorrente gli Avvocati Angelo Schiano e Luciano Ancora

che si riportano agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 243 del 2008, pubblicata in data 18.2.08, rigettava il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, nei confronti di D. V., dipendente cessato dal servizio successivamente al 30-6- 98, confermando la giurisdizione del giudice ordinario e l’accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcuni istituti retributivi.

La Corte territoriale osservava che ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, per un rapporto cessato dopo il 30.6.98 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel merito, riteneva fondata la domanda di computo nell’indennità di buonuscita (calcolata al 31.5.82) e nel trattamento di fine rapporto (t.f.r.) di detti istituti, atteso il loro carattere retributivo, fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 2121 c.c. nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Inoltre, rilevava che la continuità dell’erogazione degli emolumenti in questione era provata dai prospetti paga esibiti e che la natura retributiva dell’indennità di trasferta, della diaria e della diaria ridotta era confermata dalla finalità di compensare una prestazione effettuata con modalità recanti un aggiuntivo disagio psico-fisico e materiale.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la società con tre motivi, cui rispondeva l’intimato con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. Ferrovie del Sud Est ha depositato memoria.

Il ricorso non è fondato.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la questione del t.f.r. spettante ai lavoratori al 31.5.82 va collocata in data anteriore al 30.6.98, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della natura pubblicistica del rapporto di lavoro. Se è vero che, ai fini del godimento del t.f.r., il diritto alla percezione delle somme accantonate diviene esigibile solo al momento dell’estinzione del rapporto, è tuttavia data facoltà al lavoratore di chiederne una parziale anticipazione. Il principio della disponibilità da parte del lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, delle somme costituenti il t.f.r. risulta rafforzato dalla disciplina di riforma della previdenza complementare del 2006, che offre ai lavoratori la possibilità di destinare il maturando t.f.r.

non solo ai fondi pensionistici aziendali ma anche ai fondi pensione aperti ed alle forme assicurative. Il motivo si conclude con il seguente quesito: dica la C.S., alla luce del nuovo assetto normativo relativo alla disponibilità del t.f.r. da parte dei lavoratori, in quale momento sorge il relativo diritto attesa la natura di retribuzione differita con funzione prevalentemente previdenziale del t.f.r., che matura momento per momento durante la vita lavorativa, tanto che il datore deve accantonarne annualmente la quota ed il lavoratore può chiedere, in corso di rapporto, ove ne ricorrano le condizioni, un’anticipazione del t.f.r..

Il motivo è manifestamente infondato. Sulla questione di giurisdizione le Sezioni unite si sono già espresse e, proprio con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie del Sud Est, hanno affermato che “il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 come novellato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29 (oggi, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, non opera in modo indiscriminato ed immediato, rimanendo escluse dal trasferimento quelle controversie che, sebbene introdotte successivamente all’entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 80, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego anteriore al 30.6.98, come espressamente stabilito dall’art. 45, comma 17, dello stesso Decreto (ed oggi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7). Poichè, peraltro, tale disposizione adotta una locuzione volutamente generica e atecnica, facendo riferimento a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 ovvero anteriore a tale data, risulta inadeguata un’interpretazione della stessa che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, dovendo invece, porsi l’accento sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posti a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Pertanto, relativamente a controversia circa il diritto di un ex dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del Sud Est – cessato dal servizio in data successiva al 30.6.98 e il cui rapporto di lavoro, nel periodo anteriore a tale data, aveva, a seguito della revoca della concessione e del suo affidamento ad una gestione governativa, natura pubblicistica, in quanto di nuovo riferibile allo Stato – alla erogazione della indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto in misura superiore a quella percepita, il dato storico che determina l’insorgere della controversia è individuabile non già nel momento della maturazione del diritto agli emolumenti in questione, ma nel momento della erogazione degli stessi in misura ridotta, necessariamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, costituente la condizione di esigibilità di detti emolumenti, di modo che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass., S.u., 16.6.05 n. 12863, 30.5.06 n. 10183, 13.12.07 n. 26096).

Con il secondo motivo la società ricorrente addebita al giudice di merito di avere dapprima affermato che a partire dal 30.6.98 il calcolo del t.f.r. deve essere compiuto secondo la disciplina di diritto privato, non applicabile all’indennità maturata nel periodo anteriore in cui vigeva la disciplina pubblicistica, e poi di avere sostenuto che “si deve procedere al calcolo del t.f.r. sin dall’inizio del rapporto attribuendo efficacia retroattiva al D.Lgs. n. 80 del 1998”, con violazione dell’art. 11 preleggi. Il motivo si conclude con il seguente quesito: dica la C.S. se la disciplina privatistica per il calcolo del t.f.r., dettata dagli artt. 2120 e 2121 c.c., può essere applicata anche a questioni sorte antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, quando il rapporto di lavoro de quo era assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica.

Anche tale motivo è infondato. Infatti, la Corte d’appello ha affermato che il calcolo della buonuscita degli autoferrotramvieri, alla data del 31.5.82 è regolato dagli artt. 2120 e 2121 vecchio testo c.c., mentre il t.f.r. spettante dall’I.6.82 va computato secondo il nuovo testo dell’art. 2120 c.c.. Si tratta di giudizio giuridicamente corretto, adottato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27.6.96 n. 5935, 10.8.99 n. 8559, 13.12.07 n. 26096, quest’ultima specificamente riferita ad una fattispecie analoga a quella ora in esame).

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la disciplina dell’indennità di buonuscita è regolata per gli autoferrotramvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva, nella specie costituita dal c.c.n.l. 23.7.76, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennità di trasferta, di diaria e diaria parziale, mentre l’esclusione dell’indennità di presenza è sancita dall’art. 4 dell’accordo nazionale 21.5.81. Peraltro, prosegue la società, la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6, fa salva la disciplina legislativa del t.f.r. dei dipendenti pubblici; ed è da escludere la nullità delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982 che derogano al principio di onnicomprensività. La ricorrente sostiene, inoltre, che la L. n. 297 del 1982 in punto di t.f.r. non si applicherebbe agli autoferrotramvieri; che le voci appena indicate non rientrerebbero nella retribuzione normale fissata dall’art. 24 del c.c.n.l. 23.7.76; che sono voci saltuarie e variabili e pertanto non vanno computate. L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito: dica la C.S. se alle ferrovie in concessione è applicabile la L. n. 297 del 1982, essendo tale categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale (R.D. n. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli emolumenti presi a base per il computo del t.f.r. vanno individuati in relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall’art. 24 del c.c.n.l. 23.7.76, che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominati in modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario e variabile.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto le censure in esso contenute si pongono in contrasto con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di buonuscita degli autoferrotramvieri. Ed infatti, “il principio affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze 22.6.71 n. 140 e 28.5.75 n. 124, secondo il quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita del personale autoferrotramviario senza diritto a pensione (R.D. 8 gennaio 31, n. 148, art. 26, all. A) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., trova applicazione anche riguardo all’indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotramviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali che escludono la computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di lire trentamila mensili e cinquecento settanta giornaliere previste dall’accordo del 21.5.81)” (Cass. 9.6.94 n. 5595, 1.3.95 n. 2391, 5.5.95 n. 4872, 27.6.96 n. 5935, 5.5.00 n. 5624, n. 26096/07 cit; e, per quanto riguarda il t.f.r., Cass. 29.8.95 n. 9120, 5935/96 cit., 10.8.99 n. 8559, 16.6.05 n. 12863 e n. 26096/07 cit.).

Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure della ricorrente si rivolgono contro l’accertamento compiuto dal giudice di merito, per il quale la continuità della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili i quali rilevavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo.

Sull’indennità di trasferta, diaria e diaria parziale, lo stesso giudice ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuità, sicchè era da ritenerne la natura retributiva ed assente la funzione di rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all’indennità di presenza.

Le censure concernenti l’indennità mensile di L. 30.000, di L. 570 e L. 500 giornaliere attengono a questioni nuove delle quali non si trova traccia nella sentenza impugnata.

Il ricorso, in conclusione, è infondato e va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la socombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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