Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6512 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28511/2015 proposto da:

CENTRO STUDI SIG – Segretariato Internazionale per i Giovani, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLLEFERRO 15, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA

VETERE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO LINO;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL

LAVORO DELLA REGIONI SICILIANA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 964/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Centro Studi S.I.G., Segretariato Internazionale per i Giovani, (di seguito breviter SIG) impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 18 giugno 2015, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal medesimo, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, in forza di un finanziamento per taluni corsi di formazione gestiti dal Centro Studi opposto;

l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana ha depositato controricorso;

su proposta del consigliere relatore, ex art. 380-bis c.p.c., il presidente della sezione ha fissato adunanza in camera di consiglio e SIG ha depositato memoria nei termini.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte erroneamente ritenuto inammissibile l’appello per carenza di interesse, in presenza di una autonoma ragione della decisione del giudice di primo grado non impugnata;

secondo l’orientamento di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386);

correttamente allora è stata rilevata la carenza di interesse al gravame, evidenziando la corte d’appello come l’appellante non avesse mosso alcuna censura al ragionamento del tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto (è irrilevante qui stabilire se in maniera fondata o meno) che fosse venuto meno il diritto a percepire i finanziamenti regionali stanziati, avendo l’Amministrazione affidato la gestione dei corsi oggetto di causa, con provvedimento non impugnato, ad altro centro di formazione diverso dal SIG;

nè può sostenersi la carenza di una duplice ratio decidendi nella sentenza resa dal tribunale palermitano, emergendo dalla mera lettura del detto provvedimento, che la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore dell’odierno ricorrente, è fondata, da un lato, sulla circostanza che non si era avverata una determinata condizione sospensiva, pure prevista nel provvedimento amministrativo di ammissione con riserva adottato dall’Assessorato regionale e, dall’altro, sul ricordato affidamento da parte di quest’ultimo ad un diverso ente dei corsi formativi di cui si discute, con provvedimento non impugnato dal SIG e, dunque, ormai divenuto definitivo;

le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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