Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6511 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24545/2020 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco

Giampà, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 16/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 16/2020 depositata il 9-1-2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da M.S., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese a causa delle condizioni difficili in cui viveva (mancanza di affetti e di lavoro), precisando di aver subito maltrattamenti nell’orfanotrofio in cui era cresciuto. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione della (OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con i motivi primo e secondo, sub specie dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 14 e 17 – Nullità della sentenza per omessa pronuncia, difetto di istruttoria e falsa motivazione e travisamento dei fatti, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente una situazione di violenza indiscriminata D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) nella zona di sua specifica provenienza (Sokoto-Nord Ovest della (OMISSIS)), citando fonti di conoscenza non aggiornate, risalenti al 2016 (pag.7 sentenza) o prive di riferimenti temporali, senza prendere in considerazione i report internazionali più aggiornati prodotti dall’attuale ricorrente nel giudizio di appello (rapporto Easo 2018, COI Uniroma Tre 2018, articolo UNHCR del 27-9-2019 -pag.4, 5 e 6 ricorso-), dalle quali risultava in corso un conflitto che provocava sempre più morti tra ladri di bestiame e altri banditi, da un lato, e comunità, vigilanti e forze governative, dall’altro, e la situazione nello Stato di (OMISSIS) continuava ad aggravarsi; (ii) con il terzo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 5, comma 6, T.U.I., artt. 2 e 8 CEDU, artt. 2, 10, 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza effettuare istruttoria ufficiosa sulla situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese e sulla condizione di emergenza ambientale e umanitaria dello stesso Paese, a causa della desertificazione, della scarsità di cibo e del livello sanitario molto carente, nonché senza considerare che il richiedente si trova in Italia da quasi cinque anni ed ha ricostruito una vita sicuramente migliore di quella che vivrebbe nel suo Paese, ove gli standard sono abbondantemente al di sotto dei minimi livelli accettabili per i diritti umani.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benché notificato (il 10 settembre 2020) oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (9-1-2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. 23921/2020).

3. I primi due motivi, da esaminarsi congiutamente per la loro connessione, sono fondati.

3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende ribadire, nell’ipotesi in cui il giudice abbia fondato la decisione su fonti assunte come aggiornate, ma il ricorrente deduca che tali fonti non siano le ultime concernenti la zona di provenienza, ciò non si traduce, di per sé, in un motivo di nullità della pronuncia impugnata, salvo che il richiedente deduca e dimostri riproducendone il contenuto essenziale nel ricorso – che da queste ultime fonti emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass.23999/2020). Inoltre, in tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (Cass. 7105/2021).

3.2. Nella specie, la Corte d’appello ha citato fonti datate 2015-2016, laddove le fonti più aggiornate (2018-2019), riportate dal ricorrente, evidenziano nella zona nord-ovest del Paese, dalla quale il medesimo proviene ((OMISSIS)), una situazione di elevata conflittualità interna, tale da essere sfociata in un'”emergenza umanitaria”. Il ricorrente ha precisato di aver allegato nel giudizio d’appello l’aggravarsi della situazione come sopra rappresentata, citando fonti di conoscenza aggiornate (cfr. pag. 12 e 13 ricorso), ed è riportato in ricorso quanto risulta proprio con riferimento alla regione (OMISSIS), da cui emerge l’aggravarsi della situazione e l’elevato numero di morti (rapporto Easo 2018, COI Uniroma Tre 2018, articolo UNHCR del 27-9-2019 – pag.4, 5 e 6 ricorso-).

4. Ricorrono, pertanto, i vizi denunciati con i primi due motivi, che vanno accolti, restando assorbito il terzo, concernente la protezione umanitaria, che va trattata solo ove vengano disattese le domande dirette ad ottenere gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. 11261/2019). La sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo e secondo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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