Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6511 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8789-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato NICOLELLA MARIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

C.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13,

presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALIDA VITALE, RAFFONE NINO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/03/2006, r.g.n. 1803/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega TOSI PAOLO;

udito l’Avvocato BUSSA LIVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Torino, depositato in data 5.7.2004, C.Y., assunto con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 3.7.1997 al 30.9.1997 e dal 22.7.1998 al 30.9.1998 “per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”, e quindi dal 23.12.1998 al 10.4.1999 per sostituire altra dipendente, specificamente indicata, “assente per Legge 1204”, rilevava la illegittimità della apposizione del termine. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del suddetto termine apposto al predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 3356/04 il Tribunale adito accoglieva la domanda e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto istauratosi i 3.7.1997, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio dell’appellante ed al pagamento in favore dello stesso della retribuzione, con accessori, dalla data di offerta delle prestazioni.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 15.2/10.3.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale, premesso che la L. n. 56 del 1987 all’art. 23 aveva introdotto una ulteriore ipotesi di contratto a termine, non prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, quale la sostituzione di un lavoratore assente per ferie, pur escludendo che tale ipotesi soggiacesse alla indicazione del nome del lavoratore sostituito, rilevava che rimaneva comunque a carico del datore di lavoro la prova dello specifico rapporto causale fra la stipula del contratto a termine e l’esigenza di sostituzione di uno o più lavoratori in ferie. Il mancato adempimento del suddetto onere comportava la nullità del contratto a termine in questione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 99, 112, 115, 414, 420 e 434 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2; L. n. 230 del 1962, art. 3), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare osserva che la Corte territoriale, con riferimento alle condizioni legittimanti le assunzioni a termine ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994, rilevando che la società datoriale non avrebbe fornito la prova della situazione di organico riferita all’ufficio di applicazione della ricorrente, aveva posto a fondamento della propria statuizione fatti e profili giuridici non dedotti nel ricorso introduttivo nè nelle difese in appello, sostituendo in tal modo la causa petendi con altra basata su fatti diversi da quelli ritualmente allegati.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè dell’art. 1362 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che le ipotesi di contratti a termine previste dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 dovessero essere interpretate alla luce della L. n. 230 del 1962, art. 1, sicchè si sarebbe posta l’esigenza della stretta interdipendenza causale tra l’assenza del lavoratore sostituito e l’assunzione di altro lavoratore con contratto a termine. Per contro la portata del rinvio operato dalla predetta L. n. 56 del 1987, art. 23 alla contrattazione collettiva per l’individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalla L. n. 230 del 1962 comportava una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne erano destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge. Ne consegue che la società era tenuta a provare soltanto che l’assunzione a termine era stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potevano essere soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie del personale nel periodo giugno-settembre, essendo la prova di tale esigenza insita nel fatto stesso, rilevabile dal testo del contratto, che il lavoratore era stato assunto nel suddetto lasso di tempo.

Col terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.p., comma 2, art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e la manifestazione della volontà del lavoratore di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto.

Rileva il Collegio che il primo motivo del ricorso è inammissibile.

Devesi In proposito evidenziare che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27 prevede che le disposizioni del capo l del suddetto decreto, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 1 e 19, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto. E pertanto la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotta dall’art. 6 del Decreto in questione, troverà applicazione nel caso di specie, versandosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data posteriore (decisione del 15.2.2006 depositata il 10.3.2006) alla data (2.3.2006) di entrata in vigore del decreto legislativo, ed anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha proceduto, all’art 47, comma 1, lett. d), all’abrogazione della disposizione suddetta (Cass. sez. lav., 16.12.2009 n. 26364; Cass. sez. 3, 24.3.2010 n. 7119).

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che “nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”; e “nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Nell’interpretazione di tale norma questa Corte (ex plurimis: Cass. SS.UU., 5.1.2007 n. 36; Cass., SS.UU., 28.9.2007 n. 20360; Cass. SS.UU., 12.5.2008 n. 11650; Cass. SS.UU., 17.7.2007 n. 15959; Cass. sez. lav., 7.4.2009 n. 8463) ha rilevato come la stessa ponga espressamente a carico di parte ricorrente l’onere di formulare, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicchè dalla risposta (positiva o negativa), che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell’impugnazione ai canoni indefettibili della corretta applicazione della legge, restando, in tal modo, contemporaneamente soddisfatti l’interesse della parte alla decisione della lite e la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità.

In proposito questa Corte ha ripetutamente evidenziato che il quesito di diritto non può essere individuato attraverso una operazione di estrapolazione dal motivo del ricorso, affidata al lettore della esposizione e non direttamente rilevata dal ricorso stesso (Cass. sez. lav., 3.7.2009 n. 15687), dovendo il quesito di diritto essere formulato in modo rigoroso e preciso (Cass. sez. trib., 29.2.2008 n. 5471), di talchè deve ritenersi inammissibile la formulazione implicita di tale quesito nello stesso motivo del ricorso, atteso che una siffatta interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c. si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma (Cass. sez. 3, 26.2.2008 n. 4968); ed invero il difensore deve formulare una apposita quaestio iuris da cui dipenderà la stessa ammissibilità del motivo.

A siffatto onere non ha ottemperato nel caso di specie parte ricorrente, sicchè il ricorso proposto dalla stessa sul punto va dichiarato inammissibile.

E siffatta inammissibilità si ravvisa anche in relazione alle censure afferenti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sollevate parimenti col predetto motivo di ricorso. Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni del vizio di motivazione, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 3, 7.4.2008 n. 8897; Cass. SS.UU. 1.10.2007 n. 20603).

Siffatta indicazione non si ravvisa nella fattispecie in esame, in relazione al dedotto vizio di motivazione (di cui al primo motivo di ricorso), di talchè anche sotto questo profilo il detto motivo di ricorso va ritenuto inammissibile.

Non è parimenti suscettibile di accoglimento il terzo motivo di ricorso, concernente il rigetto dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo fra l’estromissione dal lavoro e la proposizione dell’azione, non consentiva di ritenere l’esistenza di una volontà dismissiva del rapporto, atteso che l’inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, in assenza della allegazione di ulteriori condotte concludenti nel senso di una implicita volontà solutoria del rapporto, non era sufficiente a far ritenere la risoluzione del rapporto medesimo per mutuo consenso, non avendo alcun valore sintomatico in tal senso; e tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso.

Per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso il Collegio osserva che l’assunto della Corte territoriale si basa in buona sostanza sul presupposto che il contratto a termine stipulato per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre, richiede la prova dello specifico rapporto causale fra la stipula del contratto a termine e le concrete esigenze aziendali conseguenti alla fruizione delle ferie da parte del personale nel periodo suddetto.

Tale assunto è privo di fondamento.

E’ pacifico che nel caso di specie il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 C.C.N.L. 26.11.1994: “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”. Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4588/2006, hanno affermato che la L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, e dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 1983 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. A questi principi si è adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. sez. lav., 2.3.2007 n. 4933).

Orbene, la statuizione del giudice di appello, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; il quadro legislativo di riferimento avrebbe infatti imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti ovvero a specifiche e concrete esigenze di servizio, sostituita dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione “in concomitanza”.

Il suddetto motivo di ricorso è, dunque, fondato e la sentenza impugnata merita di essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e dovrà valutare, in relazione al contenuto del ricorso proposto dal lavoratore, la legittimità della apposizione del termine all’ulteriore contratto a tempo determinato intercorso con la Poste Italiane s.p.a..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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