Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6511 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3980-2007 proposto da:

F.D., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, in persona dell’institore ex art. 2203 c.c., in

virtù dei poteri conferitigli giusta procura per atto Notaio Paolo

Castellini dell’11/07/2000, rep. n. 599 92, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PLINIO 21, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO

LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1347/2003 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2004;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la società Trenitalia ha depositato controricorso al ricorso notificato il 25 maggio 2004, con il quale F.D. aveva richiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino del 19 gennaio 2004, resa fra le parti, ricorso che però non risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte, secondo quanto attestato dalla certificazione negativa in atti;

che l’onere per il ricorrente per cassazione di provvedere al deposito del ricorso entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro il quale è proposto, è previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità;

che pertanto, come già evidenziato nel parere reso dal Procuratore Generale, nell’ambito del procedimento ex art. 375 c.p.c., comma 2 nel testo anteriore a quello sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società Trenitalia, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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