Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6511 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27817/2015 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINA

BOATO;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

CORRADINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2340/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

V.R. impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 21 ottobre 2014, che ha respinto l’appello proposto dal medesimo avverso la dichiarazione di addebito a suo carico della separazione personale, disposta dal Tribunale di Venezia all’esito del relativo giudizio promosso dal coniuge M.M.;

M.M. ha depositato controricorso con un motivo di ricorso incidentale;

su proposta del consigliere relatore, ex art. 380-bis c.p.c., il presidente della sezione ha fissato adunanza in Camera di consiglio e le parti non hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 151 c.c., comma 2, avendo la corte errato nel ritenere a lui addebitabile la separazione pure in difetto di prova del nesso causale tra il suo comportamento contrario a doveri coniugali e l’intollerabilità della convivenza tra i coniugi;

il motivo è inammissibile, poichè secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 c.c., a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, tuttavia, è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. 20 agosto 2014, n. 18074);

nella vicenda all’esame la corte d’appello, con motivazione esauriente, ha ritenuto che la protratta violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito abbia reso, con evidente nesso di causalità, intollerabile la convivenza tra i coniugi, determinando la rottura del vincolo matrimoniale e siffatto accertamento non può essere messo in discussione in questa sede;

con l’unico motivo di ricorso incidentale la controricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omessa di pronunciare la corte di merito sull’appello incidentale proposta dalla medesima in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese all’esito del primo grado di giudizio;

il motivo è manifestamente fondato, atteso che dalla lettura delle conclusioni della sentenza impugnata emerge che la M. aveva formulato appello incidentale avverso la statuizione del primo giudice, nel capo relativo alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

ha errato allora la corte d’appello nell’omettere qualsivoglia decisione sull’appello incidentale, dovendo sul punto andare cassata la decisione impugnata e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti, in accoglimento dell’appello incidentale essendo rimasto il V. soccombente sulla domanda di addebito, condannare il medesimo al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, tenuto conto della nota spese in atti;

le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’appello incidentale condanna V.R. al pagamento delle spese processuali sostenute da M.M. nel giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 3.744,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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