Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6511 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15169-2020 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO

CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 9281/2018 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 31/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata d del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce con cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale di D.K. proveniente dal Senegal.

Questi – dopo avere narrato di essere di religione cristiana pentecostale e di avere lasciato il Paese perchè era stato sollecitato a convertirsi all’islamismo e poi, il 25/12/2016, era stato picchiato da alcuni mussulmani a causa del rumore dei canti, ritenuto troppo elevato, e di seguito denunciato per blasfemia – aveva richiesto, con esito negativo, l’accertamento del proprio status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso si fonda su un motivo. Il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il Tribunale abbia negato la protezione umanitaria senza avere in alcun modo considerato la patologia riscontratagli dall’ASL di Lecce (ipoacusia bilaterale simmetrica, accentuata nelle frequenze acute, di medio grave intensità) al fine di verificare la sussistenza della condizione personale soggettiva di vulnerabilità connessa allo stato di salute; sostiene che per tale accertamento sarebbe stato necessario procedere al suo interrogatorio libero, anche per chiarire le eventuali contraddizioni del racconto.

2. Il motivo è inammissibile perchè non risponde ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: invero il ricorrente non illustra con la dovuta specificità quando e con quali documenti la questione relativa alle sue condizioni di salute venne sottoposta al giudice del merito, inoltre, non trascrive il contenuto della documentazione di cui parla, nè ne illustra i profili di decisività.

Va aggiunto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere – come prospettato nel ricorso – la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019)

Quanto all’opportunità di procedere al libero interrogatorio, va osservato che in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584 del 07/10/2020) ed inoltre, che “Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.” (Cass. n. 25312 del 11/11/2020)

Nel caso in esame tali condizioni non ricorrono e ciò si riverbera nell’inammissibilità del motivo.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA