Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6510 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 28/02/2022), n.6510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23303/2020 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avvocato Giampà

Francesco, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 47/2020 depositata il 15-1-2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da S.L., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere arrestato, in quanto aveva involontariamente causato gravissime lesioni a un calciatore durante una partita, era stato in prigione per tre giorni e, dopo essere stato liberato su cauzione, aveva rubato i soldi della moschea custoditi nella casa dell’Imam dove viveva. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del (OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e art. 14, nonché degli 112, 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte di merito esaminato i documenti prodotti dal ricorrente (mandato di arresto emesso nei suoi confronti -doc 6 – certificato medico delle lesioni riportate dalla vittima dell’incidente calcistico M.G. e dichiarazione giurata di C.L. sui fatti avvenuti) e per avere i giudici d’appello ritenuto non credibile la vicenda personale narrata senza procedere all’interrogatorio del richiedente, con motivazione falsa, illogica ed arbitraria (pag. 11 ricorso) e senza dare conto delle risultanze documentali, nonché per non avere la Corte d’appello assunto informazioni sulla condizione carceraria quale risulta dai documenti prodotti in secondo grado (rapporto Amnesty International 2017-2018 e report Human right 2018- pag.4 ricorso), ed infine per avere la Corte di merito utilizzato fonti di conoscenza del 2015, ossia non aggiornate, e solo con riferimento alla situazione di violenza generalizzata; (ii) con il secondo motivo, sub specie dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 2,10 e 111 Cost., artt. 2 e 8 CEDU, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 5, comma 6 T.U.I., per avere la Corte di merito rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza valutare la documentazione specifica relativa all’attività lavorativa svolta dal ricorrente in Italia (pag. 18 ricorso – buste paga marzo aprile 2019 e maggio luglio 2019) e senza effettuare istruttoria ufficiosa sulla situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese e sulla condizione di gravi carenze del sistema giudiziario e di polizia dello stesso Paese, nonché senza considerare che il richiedente è fuggito dal suo Paese per sottrarsi alla continua deprivazione di diritti umani.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benché notificato (il 16 settembre 2020) oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (15-1-2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. 23921/2020).

3. Il primo motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.

3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. n. 16812/2018).

3.2. Nel caso di specie il ricorrente deduce di aver prodotto in appello – pag. 10 ricorso – i documenti che indica con sufficiente precisione, così assolvendo all’onere di specificità della censura (mandato di arresto emesso nei suoi confronti – doc – 6 – certificato medico delle lesioni riportate dalla vittima dell’incidente calcistico M.G. e dichiarazione giurata di C.L. sui fatti avvenuti).

In ordine alla vicenda personale addotta a cagione della fuga, la Corte d’appello prima ha affermato che i fatti narrati hanno esclusivo rilievo penalistico e che il ricorrente non aveva chiarito la ragione della mancata richiesta di protezione alle Autorità del suo Stato, di seguito ha ritenuto in ogni caso non credibili le dichiarazioni del richiedente perché “non sufficientemente circostanziate in ordine a luoghi, persone, tempi e dinamiche degli eventi narrati” (pag.8 sentenza), senza menzionare i documenti prodotti e senza esaminare la circostanza dell’arresto disposto nei confronti del richiedente. Peraltro, nella descrizione delle condizioni generali del Paese in base alle fonti di conoscenza, la Corte di merito ha dato conto di arresti e detenzioni arbitrari, interferenza del governo nell’esercizio della giustizia e detenzioni in condizioni illegali (pag. 7 sentenza).

Dunque, i Giudici di merito effettivamente non hanno esaminato i fatti oggetto della doglianza, ossia il disposto arresto nei confronti del ricorrente e il certificato medico delle lesioni riportate dalla vittima dell’incidente calcistico M.G., e detti fatti sono, inoltre, in tesi, decisivi, poiché astrattamente idonei a dimostrare l’esposizione del cittadino straniero al rischio paventato (detenzione in condizioni illegali e processo ingiusto), ove nel paese di origine il sistema giudiziario e quello carcerario abbiano le connotazioni che la stessa Corte d’appello descrive, ai fini della configurabilità della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b).

3.3. E’ inammissibile, invece, la parte di censura concernente la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che è espressa genericamente. Il ricorrente si duole del fatto che la fonte di conoscenza citata nella sentenza impugnata fosse risalente al 2015, ma non indica altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto, circa la situazione di violenza indiscriminata di rilevanza ai sensi dell’art. 14, lett. c) citato, con le informazioni acquisite dalla Corte territoriale, sicché la censura, in parte qua, è priva di specificità (Cass. 899/2021).

4. In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto nei limiti precisati, restando assorbito il secondo, concernente la protezione umanitaria, che va trattata solo ove vengano disattese le domande dirette ad ottenere gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. 11261/2019). La sentenza impugnata va cassata nei limiti del profilo di censura accolto e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA