Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6510 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8860-2007 proposto da:

D.M.R., P.I., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO, che le rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/04/2006, r.g.n. 595/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per delega GALLEANO SERGIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Salerno, depositato il 7.3.2003, P.I. e D.M.R., assunte dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato, rispettivamente, dal 2 febbraio 2001 al 31 maggio 2001, ai sensi dell’art. 25 del ccnl 11.1.2001, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, e dal 1 luglio 2000 al 30 settembre 2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, per “necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo state le assunzioni illegittime, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 8.7.2004 il Tribunale adito rigettava le domande.

Avverso tale sentenza proponevano appello le lavoratrici suddette lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 22.3/12.4.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione P. I. e D.M.R., ciascuna con un singolo motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col predetto motivo di ricorso la P. lamenta violazione dell’art. 2797 c.c., L. n. 230 del 1962, art. 3, L. n. 56 del 1987, art. 23; violazione dell’art. 25, comma 2, CCNL 11.1.2001 Poste;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la legittimità del contratto in questione il quale in realtà non conteneva alcuna concreta indicazione delle ragioni di stipulazione del termine, sottese alla previsione, astratta e programmatica, contenuta nella norma contrattuale-collettiva; ciò in quanto la società datoriale si era sempre sottratta all’onere di esplicitare le specifiche esigenze straordinarie che avevano reso necessarie le singole assunzioni, atteso che le suddette esigenze, conseguenti alla attuazione del processo ristrutturativo, riallocativo ed innovativo previsto dalla contrattazione collettiva, costituivano un quid pluris rispetto alla mera esistenza del suddetto processo riorganizzativo.

Preliminarmente rileva il Collegio che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società Poste Italiane s.p.a. sotto il profilo che lo stesso non avrebbe esplicitato in maniera esaustiva i vizi lamentati, non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere che il ricorso proposto abbia evidenziato e descritto in maniera sufficientemente precisa le censure sollevate.

Posto ciò osserva il Collegio che il suddetto motivo di ricorso non è fondato.

Deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 2.3.2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

Questa Corte, decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame (contratto a termine stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997) ha affermato che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Nel caso di specie, l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi; la sentenza impugnata ha dato di tale norma una interpretazione in base alla quale la stessa conterrebbe l’autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali. Siffatta interpretazione si appalesa corretta, non potendosi condividere le censure mosse dalla lavoratrice con il ricorso proposto, e si sottrae quindi ai rilievi mossi di violazione di legge e di vizio di motivazione: ed invero l’assunto ricorrente si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962; l’interpretazione dell’accordo fornita dalla ricorrente è perciò condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto autorizzare la società Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo, richiedendosi per contro la sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni. Al riguardo, elementi utili a suffragio della (corretta) interpretazione fornita dalla Corte territoriale si possono ricavare anche dalla circostanza che col successivo (di pochi giorni) accordo 18 gennaio 2001 fu stabilito quanto segue: le OO.SS … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal ccnl 11.1.2001.

Per le considerazioni svolte il ricorso proposto dalla P. non può trovare accoglimento.

Per quel che riguarda la posizione dell’altra ricorrente, osserva il Collegio che con il ricorso proposto D.M.R. lamenta violazione dell’art. 2797 c.c., L. n. 230 del 1962, L. n. 56 del 1987, art. 23; violazione dell’art. 25, comma 1, CCNL Poste 1994;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

In particolare la ricorrente rileva che l’impugnata sentenza aveva erroneamente ritenuto di rinvenire l’obiettiva esistenza delle condizioni richieste dalla legge in un fatto, definito notorio, che consisterebbe nell’utilizzo massiccio delle ferie da parte dei dipendenti nel periodo estivo. Per contro dalla stessa contrattazione collettiva emergeva che le ferie venivano in realtà usufruite nel corso dell’intero anno, atteso che la norma collettiva prevedeva la fruizione nel periodo estivo solo di due delle quattro settimane di cui i lavoratori dispongono. Peraltro, dalla circostanza del maggior numero di dipendenti in ferie, non derivava automaticamente la prova dell’esistenza di quelle “esigenze di servizio” che, secondo l’art. 8 del contratto collettivo, giustificavano l’assunzione di personale a termine, atteso che la volontà dei contraenti richiedeva l’esistenza di specifiche esigenze di servizio.

La censura non è fondata.

E’ pacifico che nel caso di specie il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 C.C.N.L. 26.11.1994: “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”. Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Orbene, il suddetto motivo di ricorso si fonda sull’erroneo presupposto che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva facesse comunque riferimento alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale presupposto si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nella sentenza 2 marzo 2006 n. 4588, secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, cit. art. 23 consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge.

L’assunto di parte ricorrente dimostra in realtà una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame dei significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti ovvero a specifiche e concrete esigenze di servizio, sostituita dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione “in concomitanza”.

Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la statuizione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituito dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Il ricorso è, dunque, infondato.

Trattandosi di controversia concernente delle problematiche sulle quali questa Corte ha espresso un orientamento assolutamente consolidato, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza e per l’effetto le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 28,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA