Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6510 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27608/2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato DARIO ANDREOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE SURIANO;

– ricorrente –

contro

B.A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

WALTER CASTELLANA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 298/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

F.G. impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il provvedimento della Corte d’appello di Caltanissetta del 26 giugno 2015, che ha parzialmente accolto il reclamo proposto dal coniuge B.A.I. sulla domanda di modifica delle statuizioni di natura economica disposte dal Tribunale di Enna all’esito del giudizio di separazione personale dei detti coniugi;

B.A.I. ha depositato controricorso;

su proposta del consigliere relatore, ex art. 380-bis c.p.c., il presidente della sezione ha fissato adunanza in Camera di consiglio e le parti non hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN FATTO

che:

con l’unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte errato nell’omettere di considerare, nel valutare le accresciute esigenze del figlio maggiorenne non autosufficiente, la borsa di studio per studenti fuorisede e i buoni pasto percepiti dal medesimo;

il motivo si palesa inammissibile poichè, com’è noto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053);

non è riscontrabile il denunciato omesso esame di un fatto decisivo, laddove la corte d’appello ha ritenuto l’intervenuto accrescimento delle esigenze economiche del figlio in dipendenza dell’iscrizione ad un corso di studi universitari in una città diversa da quella di residenza, anche tenuto conto della borsa di studio e dei buoni pasto percepiti dal medesimo;

le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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